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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 429 c.c. Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

In vigore

Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. (1)

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In sintesi

  • L'interdizione e l'inabilitazione possono essere revocate quando cessa la causa che le ha determinate.
  • Legittimati: coniuge, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado, tutore/curatore, pubblico ministero.
  • Il giudice tutelare ha il dovere di vigilanza continua sull'attualità della causa; se ritiene cessata, informa il P.M.
  • Se nel giudizio di revoca appare opportuna l'amministrazione di sostegno, il tribunale dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare (L. 6/2004).
  • Con la revoca cessano gli effetti dello stato di incapacità: il soggetto riacquista pienamente la capacità d'agire.

Natura e ratio della revoca

L'art. 429 c.c. disciplina la cessazione dello stato di interdizione o inabilitazione quando viene meno la causa che lo ha generato. La norma riflette il principio di residualità della misura protettiva: l'incapacità legale non è uno stato perpetuo, ma una risposta a una condizione di alterazione psichica che può migliorare, stabilizzarsi o cessare del tutto. La revoca restituisce al soggetto la pienezza della capacità d'agire (art. 2 c.c.) e cancella retroattivamente gli effetti restrittivi, salvo gli atti già compiuti dal tutore o curatore secondo le forme di legge, che restano validi.

Soggetti legittimati

L'istanza di revoca può essere proposta da: coniuge (non separato giudizialmente con addebito), parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli, zii, cugini), affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati), tutore dell'interdetto o curatore dell'inabilitato, pubblico ministero. La legittimazione è ampia per favorire l'attivazione della procedura non appena emergano segnali di miglioramento. Notevole assenza: l'interdetto stesso non può proporre l'istanza (mentre l'inabilitato, conservando capacità processuale residua, può attivarla personalmente secondo parte della dottrina e dell'orientamento giurisprudenziale).

Vigilanza del giudice tutelare

Il 2° comma impone al giudice tutelare un dovere di vigilanza permanente sulla persistenza della causa di interdizione o inabilitazione. Tale dovere si attua attraverso: il controllo dei rendiconti periodici del tutore/curatore, gli incontri con il soggetto sottoposto a misura, l'esame delle relazioni mediche. Se il giudice tutelare ritiene cessata la causa, ne informa il pubblico ministero, il quale promuove il giudizio di revoca davanti al tribunale ordinario (competenza ex art. 712 c.p.c.).

Procedimento

Il giudizio di revoca segue le forme dell'art. 720 c.p.c. e segg., simmetriche a quelle del procedimento di interdizione. È necessario il riascolto del soggetto, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio (CTU psichiatra/neurologo), il parere del pubblico ministero. La sentenza di revoca è pubblicata con le stesse formalità dell'interdizione (annotazione a margine dell'atto di nascita ex art. 423 c.c.).

Trasmissione al giudice tutelare per l'AdS

Il 3° comma, introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 (riforma dell'amministrazione di sostegno), realizza un principio fondamentale: la revoca dell'interdizione/inabilitazione non significa necessariamente che il soggetto possa rimanere senza protezione. Spesso le sue capacità sono migliorate ma persistono fragilità che giustificano una misura meno invasiva. In questo caso il tribunale, d'ufficio o su istanza di parte, trasmette gli atti al giudice tutelare perché valuti l'apertura di un'amministrazione di sostegno ex artt. 404 ss. c.c. Il «passaggio» garantisce continuità protettiva ed evita vuoti di tutela.

Effetti della revoca

La sentenza di revoca passata in giudicato fa cessare lo stato di incapacità: il soggetto torna pienamente capace di agire dalla data della pronuncia. Gli atti compiuti dopo la revoca sono validi senza assistenza. Restano validi gli atti compiuti dal tutore/curatore prima della revoca, nei limiti dei poteri attribuiti. Sui pregressi rendiconti il tutore deve rispondere ex artt. 386-389 c.c. richiamati. Inizia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione delle azioni di annullamento ex art. 427 c.c. (art. 1442 c.c.).

Caso pratico

Tizio, interdetto per schizofrenia, segue una terapia farmacologica efficace e dopo cinque anni la patologia è stabilizzata. La moglie Caia presenta istanza di revoca al tribunale. Il CTU psichiatra accerta la remissione clinica ma rileva una residua fragilità decisionale in ambito finanziario. Il tribunale, d'ufficio, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare ex art. 429, 3° comma, c.c., il quale apre un'amministrazione di sostegno limitata alla gestione patrimoniale. Tizio torna capace di compiere autonomamente atti personali, ma riceve assistenza dell'amministratore di sostegno (la moglie stessa) per gli atti di disposizione del patrimonio.

Domande frequenti

Chi può chiedere la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione?

Coniuge non separato, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore dell'interdetto o curatore dell'inabilitato, pubblico ministero. L'interdetto in persona non è legittimato; l'inabilitato sì secondo orientamento prevalente.

Cosa fa il giudice tutelare se ritiene cessata la causa di interdizione?

Informa il pubblico ministero, il quale promuove il giudizio di revoca davanti al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 712 c.p.c.

Cosa succede se nel giudizio di revoca emerge l'opportunità di un'amministrazione di sostegno?

Il tribunale, d'ufficio o su istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare, che valuta l'apertura di un'amministrazione di sostegno ex artt. 404 ss. c.c., garantendo continuità protettiva.

Quali sono gli effetti della revoca dell'interdizione?

Il soggetto riacquista la piena capacità d'agire dalla pubblicazione della sentenza. Gli atti compiuti dal tutore secondo le forme di legge restano validi. Decorre il termine quinquennale per impugnare gli atti annullabili ex art. 427 c.c.

L'interdetto può chiedere personalmente la revoca?

No. L'art. 429, 1° comma, c.c. non include l'interdetto tra i legittimati. Può tuttavia sollecitare il pubblico ministero o il giudice tutelare, il quale ha dovere autonomo di vigilanza ex 2° comma.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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