Testo dell'articoloAbrogato
Art. 121 c.c. – Mancanza di assenso
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il matrimonio contratto senza l’assenso prescritto dall’art. 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l’assenso e da quello degli sposi per il quale l’assenso era necessario.
L’azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l’assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimonio.
Parimenti l’azione non può essere proposta dallo sposo a cui l’assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 121 c.c. è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.
Ratio
L'art. 121 c.c. faceva parte della disciplina originaria delle cause di invalidità del matrimonio. L'abrogazione si inserisce nel processo di riforma del diritto di famiglia che ha interessato il Codice Civile, in particolare con la legge n. 151 del 1975, che ha profondamente rivisitato l'intero impianto normativo in materia matrimoniale adeguandolo ai principi costituzionali di eguaglianza tra i coniugi e di tutela della famiglia.Analisi
L'abrogazione della disposizione ha eliminato dall'ordinamento una fattispecie che il legislatore ha ritenuto superata o assorbita da altre norme. La tecnica dell'abrogazione espressa garantisce certezza giuridica, rendendo inequivoco il fatto che la norma non è più applicabile a decorrere dall'entrata in vigore della legge abrogatrice. Gli effetti giuridici già prodottisi sotto la vigenza della vecchia norma restano regolati dal principio del tempus regit actum.Quando si applica
La disposizione non trova applicazione nell'ordinamento vigente. Le fattispecie di invalidità matrimoniale sono oggi disciplinate dagli artt. 117 e seguenti del Codice Civile, nella formulazione risultante dalle riforme successive.Connessioni
Il riferimento sistematico va agli artt. 117-129 bis c.c. in materia di invalidità del matrimonio, nonché alla legge n. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia. Rilevano altresì gli artt. 84 e ss. c.c. sui requisiti per contrarre matrimonio.Domande frequenti
L'art. 121 c.c. e' ancora in vigore?
No, l'art. 121 c.c. e' stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia, nell'ambito della complessiva ridefinizione delle cause di invalidita' del matrimonio.
Cosa prevedeva l'art. 121 c.c. nella versione originaria?
Sanciva l'impugnabilita' del matrimonio celebrato senza l'assenso, quando questo era richiesto come condizione per la valida celebrazione, in particolare per i minori e i soggetti sottoposti a tutela.
Cos'era l'assenso al matrimonio nel sistema previgente?
Era l'autorizzazione che i genitori, il tutore o il consiglio di famiglia dovevano prestare al matrimonio di soggetti privi di piena capacità di agire; la sua mancanza poteva incidere sulla validita' del vincolo coniugale.
Come e' regolata oggi la capacità matrimoniale del minore?
L'art. 84 c.c. consente eccezionalmente al sedicenne di contrarre matrimonio previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico ministero, i genitori o il tutore; non si parla più di assenso bensi' di autorizzazione giudiziale.
La mancanza di assenso e' ancora autonoma causa di nullita' del matrimonio?
No, dopo la riforma del 1975 la mancanza di assenso non e' più autonoma causa di invalidita': le ipotesi di invalidita' del matrimonio sono oggi tassativamente indicate dagli artt. 117-129 c.c. e ruotano su difetto di età, infermita' di mente, vincoli, parentela, vizi del consenso e simulazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate