← Torna a Edilizia - DPR 380/2001
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 112 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Installazione degli impianti

In vigore dal 30/06/2003

maggio 1990, n. 46, art. 7)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 112 [Installazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)]. – 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte. 2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti. 3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo. 4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l’adeguamento degli impianti di cui al comma 3.“.

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A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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