← Torna a Edilizia - DPR 380/2001
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 45 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Norme relative all’azione penale

In vigore dal 30/06/2003

febbraio 1985, n. 47, art. 22) 1. L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36. 2. […] (1) 3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 26), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 148. Testo precedente: “Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all’articolo 36, l’udienza viene fissata d’ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.“.

In sintesi

  • L’art. 45 TUE disciplina i rapporti tra azione penale per reati edilizi e procedimenti amministrativi di sanatoria ex art. 36 TUE.
  • Il comma 1 prevede la sospensione dell’azione penale per le violazioni edilizie fino a quando non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria.
  • Il comma 3 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
  • Il comma 2, originariamente sulla fissazione d'ufficio dell’udienza al TAR contro il diniego di sanatoria, è stato abrogato dal D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
  • La norma realizza un coordinamento essenziale tra giurisdizione penale e giurisdizione amministrativa per evitare condanne penali in presenza di possibile sanatoria edilizia.

L’art. 45 del Testo Unico Edilizia è una delle disposizioni di raccordo più importanti tra il sistema sanzionatorio edilizio e il procedimento penale per le violazioni urbanistiche. La norma riconosce che la stessa condotta materiale (costruire in assenza o in difformità dal titolo) può integrare contemporaneamente un illecito amministrativo (sanzione, demolizione) e una contravvenzione penale (artt. 44 TUE). Per evitare contraddizioni sistemiche, il legislatore ha costruito un meccanismo di sospensione e di estinzione che valorizza il principio di sussidiarietà del diritto penale rispetto alla rimediabilità amministrativa dell’abuso.

La sospensione dell’azione penale (comma 1)

Il comma 1 stabilisce che, finché non sia stato esaurito il procedimento amministrativo di sanatoria ex art. 36 TUE (accertamento di conformità), l’azione penale relativa alle violazioni edilizie resta sospesa. La ratio è evitare che si pronunci una sentenza penale di condanna mentre è pendente la possibilità che l’opera sia regolarizzata in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato. La sospensione opera de iure: la presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TUE da parte dell’imputato vincola il giudice penale a sospendere il processo fino alla definizione della pratica comunale (silenzio-rifiuto al 60° giorno o provvedimento espresso del responsabile dello sportello unico, salvo proroghe legate a integrazioni documentali). Va segnalato che, dopo il D.L. 69/2024 (Salva-casa), l’art. 36-bis ha introdotto una sanatoria "semplificata" per parziali difformità, e la sospensione dell’azione penale opera anche in relazione a questi nuovi procedimenti.

L’effetto estintivo del permesso in sanatoria (comma 3)

Il comma 3 chiude il cerchio: il rilascio del permesso in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. La giurisprudenza penale ha chiarito che l’estinzione opera ex tunc e che il giudice deve dichiarare estinto il reato anche se il permesso è rilasciato dopo la condanna in primo grado, purché prima del passaggio in giudicato (Cass. pen., Sez. III, varie pronunce). L’effetto estintivo è limitato alle contravvenzioni urbanistiche (artt. 44 TUE: costruzione senza titolo, in totale difformità, lottizzazione abusiva). NON si estende ai reati paesaggistici (art. 181 D.Lgs. 42/2004) né ai reati antisismici (artt. 93-95 TUE), che restano autonomamente perseguibili anche dopo la sanatoria edilizia, salvo specifiche compatibilità rilasciate dalle autorità competenti.

La sanatoria condizionata e la giurisprudenza Salva-casa

Il D.L. 69/2024 conv. L. 105/2024 ha riformato l’art. 36 TUE attenuando il principio della doppia conformità: per le opere realizzate prima dell’entrata in vigore del D.L., basta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Questa modifica ha ampliato lo spazio applicativo dell’art. 45: molte situazioni che prima conducevano inevitabilmente alla condanna penale trovano oggi una via di sanatoria, con conseguente estinzione del reato. Il professionista che assiste l’imputato deve quindi valutare prioritariamente se sussistono i presupposti per la sanatoria (conformità sostanziale e sismica) prima di impostare la difesa nel merito.

Caso pratico, Tizio e l’ampliamento abusivo

Tizio realizza un ampliamento di 40 mq della propria villetta senza permesso di costruire. Il Comune emette ordinanza di demolizione e trasmette gli atti alla Procura. Il PM apre procedimento per il reato ex art. 44 lett. b) TUE. Tizio, assistito dal proprio tecnico, verifica che l’ampliamento è conforme al PRG vigente e presenta domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TUE. Il giudice penale, informato della pendenza amministrativa, sospende il processo. Il Comune accerta la doppia conformità (semplificata post-Salva-casa: conformità al momento della domanda) e rilascia il permesso in sanatoria. Tizio paga l’oblazione (doppio del contributo di costruzione). Il giudice penale dichiara estinto il reato. La via era percorribile perché l’opera era sostanzialmente conforme; se fosse stata in contrasto con il PRG, la sanatoria non sarebbe stata possibile e il processo sarebbe ripreso.

Limiti dell’effetto estintivo

L’estinzione del reato edilizio non comporta automaticamente la cessazione di tutti gli effetti penali della condotta. Restano autonomamente perseguibili: i reati paesaggistici (art. 181 D.Lgs. 42/2004), salvo specifico accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 (sanatoria paesaggistica residuale per opere di minor impatto); i reati antisismici (artt. 93-95 TUE) qualora le opere siano state eseguite in zona sismica senza la prescritta autorizzazione; eventuali reati comuni connessi (es. truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di benefici fiscali). Inoltre, l’estinzione non incide sulle sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente già divenute definitive né sui diritti dei terzi danneggiati.

Domande frequenti

A cosa serve l’art. 45 TUE?

Realizza il coordinamento tra giurisdizione penale e procedimento amministrativo di sanatoria edilizia. Sospende l’azione penale per i reati ex art. 44 TUE finché pende la domanda di accertamento di conformità ex art. 36, ed estingue il reato se la sanatoria viene rilasciata. La logica è evitare condanne penali per opere che possono essere regolarizzate in via amministrativa, applicando il principio di sussidiarietà del diritto penale.

La sospensione dell’azione penale è automatica?

Sì. La presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TUE vincola il giudice penale a sospendere il processo fino alla definizione del procedimento amministrativo (provvedimento espresso o silenzio-rifiuto al 60° giorno, salvo proroghe per integrazioni). L’imputato deve documentare in giudizio la pendenza della domanda. Va prestata attenzione al fatto che la sospensione opera solo per il reato edilizio, non per eventuali reati paesaggistici o antisismici concorrenti.

Cosa cambia con la riforma Salva-casa 2024 sull’art. 45?

La riforma non modifica direttamente l’art. 45, ma cambiando l’art. 36 TUE (doppia conformità attenuata: per le opere ante D.L. 69/2024 basta la conformità urbanistica al momento della domanda) ha ampliato lo spazio applicativo della sanatoria e quindi le ipotesi di estinzione del reato ex art. 45 comma 3. Molte situazioni prima irrimediabilmente penalmente perseguibili oggi trovano una via di regolarizzazione. La nuova "sanatoria semplificata" ex art. 36-bis estende ulteriormente questa possibilità per parziali difformità.

L’estinzione del reato edilizio cancella anche i reati paesaggistici?

No. L’art. 45 comma 3 estingue solo le contravvenzioni urbanistiche (art. 44 TUE). Restano autonomamente perseguibili: il reato paesaggistico ex art. 181 D.Lgs. 42/2004 (salvo sanatoria paesaggistica ex art. 167 per opere di minor impatto, secondo i presupposti specifici); i reati antisismici ex artt. 93-95 TUE per opere in zona sismica senza autorizzazione; eventuali reati comuni connessi (truffa, falso, ecc.). Per la "liberazione" completa serve un’analisi di tutti i regimi giuridici applicabili.

Il permesso in sanatoria estingue anche le sanzioni amministrative?

No, nemmeno automaticamente. L’art. 45 estingue il reato penale. Le sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente già irrogate dal Comune (es. ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva) restano dovute, salvo che il regolamento comunale o la prassi locale prevedano la riduzione o la rideterminazione in caso di sanatoria. Inoltre, il pagamento dell’oblazione ex art. 36 (doppio del contributo di costruzione) è condizione del rilascio del permesso in sanatoria e non esonera da altre sanzioni amministrative pregresse.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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