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Calcolatore Pignoramento Stipendio e Pensione

Versione dati: 13 maggio 2026

La somma da proteggere
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Quota pignorabile stimata
Regole e dati 2026 usati
Assegno sociale 2026€ 546,24 mensili per 13 mensilità.
Pensione alla fonteQuota impignorabile: due volte assegno sociale, cioè € 1.092,48. Si pignora solo la parte eccedente, nei limiti applicabili.
Conto già accreditatoPer somme da stipendio o pensione già accreditate prima del pignoramento, soglia impignorabile pari a tre volte assegno sociale: € 1.638,72.
Credito ordinarioStima ordinaria: un quinto della base pignorabile.
Agenzia Entrate-Riscossione1/10 fino a € 2.500, 1/7 oltre € 2.500 e fino a € 5.000, 1/5 oltre € 5.000.
Capienza residuaIl calcolo segnala il limite pratico del 50% del netto rispetto a trattenute già presenti, da verificare nel caso concreto.

Stima orientativa. Non sostituisce il provvedimento del giudice o la verifica del terzo pignorato. Non gestisce concorso tra più pignoramenti di natura diversa, assegni alimentari determinati in concreto, delegazioni di pagamento, TFR e indennità speciali, arretrati, tredicesima/quattordicesima, pignoramenti presso banca su somme miste o prova della provenienza delle somme.


Quanto può essere pignorato di stipendio e pensione

Il pignoramento presso terzi di stipendio e pensione è regolato dagli artt. 543-548 c.p.c. e dall'art. 545 c.p.c. che individua i limiti di pignorabilità. La quota pignorabile cambia a seconda del creditore procedente (privato, Agenzia delle Entrate-Riscossione, alimenti) e della natura della somma (stipendio, pensione, somme già accreditate su conto).

Stipendio: quote pignorabili

Pensione: limite minimo vitale

Sulla pensione opera la soglia di impignorabilità assoluta pari al doppio dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 €: per il 2026 corrisponde a € 1.092,48 mensili. Solo la parte di pensione che eccede questa soglia è pignorabile, e comunque nei limiti di un quinto. Il restante minimo vitale è intangibile per qualsiasi creditore, salvo gli alimenti.

Pignoramento su conto corrente

Quando lo stipendio o la pensione sono già stati accreditati su conto, l'art. 545 c. 8 c.p.c. fissa una soglia di impignorabilità pari al triplo dell'assegno sociale (€ 1.638,72 mensili nel 2026). Sopra quella soglia il conto è pignorabile al 100%, salvo prova che le somme depositate riguardano accrediti precedenti - che restano nei limiti del quinto.

Il pignoramento si perfeziona con la notifica al terzo (datore di lavoro, ente previdenziale, banca) e con la successiva dichiarazione del terzo sulle somme dovute. La quota pignorata viene poi assegnata al creditore con ordinanza del giudice. Per una valutazione precisa del caso concreto è opportuna la consulenza di un avvocato.