Compila lo step 1: qui troverai quanto possono pignorarti e le mosse di tutela.
Stima orientativa: il provvedimento del giudice e la dichiarazione del terzo pignorato possono variare l'importo.
| Assegno sociale 2026 | € 546,24 mensili per 13 mensilità. |
|---|---|
| Pensione alla fonte | Quota impignorabile: due volte assegno sociale, cioè € 1.092,48. Si pignora solo la parte eccedente, nei limiti applicabili. |
| Conto già accreditato | Per somme da stipendio o pensione già accreditate prima del pignoramento, soglia impignorabile pari a tre volte assegno sociale: € 1.638,72. |
| Credito ordinario | Stima ordinaria: un quinto della base pignorabile. |
| Agenzia Entrate-Riscossione | 1/10 fino a € 2.500, 1/7 oltre € 2.500 e fino a € 5.000, 1/5 oltre € 5.000. |
| Capienza residua | Il calcolo segnala il limite pratico del 50% del netto rispetto a trattenute già presenti, da verificare nel caso concreto. |
Stima orientativa. Non sostituisce il provvedimento del giudice o la verifica del terzo pignorato. Non gestisce concorso tra più pignoramenti di natura diversa, assegni alimentari determinati in concreto, delegazioni di pagamento, TFR e indennità speciali, arretrati, tredicesima/quattordicesima, pignoramenti presso banca su somme miste o prova della provenienza delle somme.
Il pignoramento presso terzi di stipendio e pensione è regolato dagli artt. 543-548 c.p.c. e dall'art. 545 c.p.c. che individua i limiti di pignorabilità. La quota pignorabile cambia a seconda del creditore procedente (privato, Agenzia delle Entrate-Riscossione, alimenti) e della natura della somma (stipendio, pensione, somme già accreditate su conto).
Sulla pensione opera la soglia di impignorabilità assoluta pari al doppio dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 €: per il 2026 corrisponde a € 1.092,48 mensili. Solo la parte di pensione che eccede questa soglia è pignorabile, e comunque nei limiti di un quinto. Il restante minimo vitale è intangibile per qualsiasi creditore, salvo gli alimenti.
Quando lo stipendio o la pensione sono già stati accreditati su conto, l'art. 545 c. 8 c.p.c. fissa una soglia di impignorabilità pari al triplo dell'assegno sociale (€ 1.638,72 mensili nel 2026). Sopra quella soglia il conto è pignorabile al 100%, salvo prova che le somme depositate riguardano accrediti precedenti - che restano nei limiti del quinto.
Il pignoramento si perfeziona con la notifica al terzo (datore di lavoro, ente previdenziale, banca) e con la successiva dichiarazione del terzo sulle somme dovute. La quota pignorata viene poi assegnata al creditore con ordinanza del giudice. Per una valutazione precisa del caso concreto è opportuna la consulenza di un avvocato.