Calcolo orientativo basato sui tassi legali ex art. 1284 c.c. pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il conteggio usa giorni effettivi / 365 e suddivide i periodi a cavallo d'anno. Non include capitalizzazione, rivalutazione monetaria, spese, ritenute o mora commerciale.
Gli interessi legali sono il compenso dovuto sul ritardo nei pagamenti delle obbligazioni pecuniarie, quando le parti non hanno pattuito un tasso diverso (art. 1224 c.c.). Il saggio legale è fissato annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente (art. 1284 c.c.).
Formula del calcolo
La formula base è: Interessi = Capitale × Tasso annuo × Giorni di ritardo / 365. Quando il periodo a cavallo di più anni interseca variazioni del tasso, il calcolo va segmentato: per ogni periodo si applica il tasso vigente e si sommano gli interessi maturati. Il calcolatore esegue automaticamente questa segmentazione anno per anno usando i tassi storici ufficiali.
Tassi legali 2010-2026
Il tasso legale ha avuto forti oscillazioni nell'ultimo decennio: dallo 0,01% del 2021 al picco del 5% nel 2023, poi sceso al 2,5% nel 2024, al 2% nel 2025 e fissato all'1,6% per il 2026 (D.M. MEF pubblicato in G.U. 13.12.2025). Variazioni di un solo punto percentuale possono incidere sensibilmente su crediti di importo elevato o di lunga durata.
Quando si applicano gli interessi legali
Crediti contrattuali in ritardo: dal giorno della scadenza, automaticamente se prevista, altrimenti dalla costituzione in mora (art. 1219 c.c.).
Risarcimento del danno: dal fatto illecito, salvo prova di un danno da svalutazione monetaria maggiore.
Restituzioni: somme indebitamente trattenute, anticipi, prestiti - interessi al saggio legale dal giorno della richiesta.
Interessi legali, mora commerciale e tasso convenzionale
Il tasso legale si applica come default. Tra imprese o tra impresa e PA si applica invece il tasso di mora commerciale ex D.Lgs. 231/2002, che è il tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali e generalmente più elevato (vedi il nostro calcolatore mora commerciale). Le parti possono pattuire un tasso convenzionale, purché in forma scritta e non usurario.
Il divieto di anatocismo (interessi sugli interessi) opera ex art. 1283 c.c.: gli interessi possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla scadenza e per interessi maturati da almeno sei mesi.
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