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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 477 c.p.c. – Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si puo’ loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione puo’ farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

In sintesi

  • Titolo esecutivo contro il defunto mantiene piena efficacia nei confronti degli eredi
  • Notificazione del precetto agli eredi consentita solo dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo
  • Entro un anno dalla morte, notificazione collettiva e impersonale all'ultimo domicilio del defunto
  • Protegge gli eredi con un lasso di tempo per organizzarsi legalmente

Il titolo esecutivo contro il defunto rimane efficace contro gli eredi, ma il precetto può notificarsi solo dopo dieci giorni.

Ratio

La norma disciplina la continuazione dell'esecuzione forzata nei confronti degli eredi del debitore defunto. Il legislatore ha inteso garantire l'effettività dei diritti del creditore pur proteggendo gli eredi durante la fase critica successiva alla morte, concedendo loro tempo per adempiere gli obblighi ereditati.

Analisi

L'articolo si articola in due commi essenziali. Il primo statuisce che il titolo esecutivo contro il defunto mantiene piena efficacia, ma subordina la notificazione del precetto al decorso di dieci giorni dalla notificazione del titolo medesimo. Il secondo comma prevede una procedura semplificata: entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto, senza necessità di identificare singolarmente ogni erede.

Quando si applica

Si applica ogni qual volta un creditore titolare di esecutivo debba agire contro eredi di un debitore deceduto. La disposizione presuppone già avvenuta la morte del debitore e la notificazione del titolo. Esempi concreti: creditore che possiede sentenza di condanna al pagamento nei confronti di persona deceduta tre mesi prima; creditore che intende pignorare eredità in esecuzione di cambiale sottoscritta dal defunto.

Connessioni

L'articolo si collega agli artt. 479-480 (notificazione del titolo e forma del precetto), 482 (termine ad adempiere), e 627 (sospensione termini in caso di opposizione). Per la capacità processuale degli eredi, rinvia agli artt. 75-107 c.p.c. relativa agli eredi come parti della causa. La norma si integra con l'art. 478 riguardante la cauzione, requisito talora necessario per iniziare esecuzione.

Domande frequenti

Se il debitore muore, il mio credito si estingue?

No. Il titolo esecutivo rimane pienamente efficace contro gli eredi del debitore deceduto. Potrai agire in esecuzione forzata seguendo le procedure previste dall'art. 477 c.p.c., rispettando i termini di attesa prima di notificare il precetto.

Quanto devo aspettare dopo la morte del debitore prima di procedere all'esecuzione?

Devi notificare il titolo esecutivo e attendere almeno dieci giorni dalla sua notificazione prima di notificare il precetto agli eredi. Questo lasso di tempo consente loro di organizzarsi ed eventualmente adempiere all'obbligazione.

Come faccio a notificare il precetto se non conosco gli eredi?

Entro un anno dalla morte, puoi fare notificazione collettiva e impersonale all'ultimo domicilio del defunto. Non è necessario nominare singolarmente ogni erede; la notificazione vale legalmente per tutti.

Scade il diritto di esecuzione se gli eredi non adempiono nel termine indicato nel precetto?

No, il diritto rimane salvo. Potrai comunque procedere all'esecuzione forzata se non adempiano entro il termine indicato nel precetto, purché tu abbia notificato il titolo entro un anno dalla morte e rispetti i termini procedurali.

Se un erede paga parte del debito, gli altri ne rimangono obbligati?

Gli eredi rispondono del debito del defunto solo nei limiti del valore dell'eredità (successione). Il pagamento effettuato da un erede riduce l'obbligazione, ma se insufficiente, puoi agire verso gli altri eredi per il residuo secondo le regole di responsabilità civile successoria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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