Testo dell'articoloAbrogato
Art. 476 c.p.c. – Altre copie in forma esecutiva
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.
Sull’istanza si provvede con decreto.
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria non superiore a lire mille, con decreto del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e funzione della norma
L'art. 476 c.p.c. presidia l'unicità della copia in forma esecutiva come strumento di controllo sull'utilizzo dei titoli esecutivi. La regola dell'unicità risponde all'esigenza di evitare che lo stesso titolo esecutivo venga utilizzato per promuovere più esecuzioni parallele contro il debitore, con il rischio di una doppia soddisfazione del creditore o di un pregiudizio ingiustificato per il debitore o per i terzi. La norma si applica a tutti i titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali (sentenze, decreti ingiuntivi, atti notarili, cambiali autenticate) che abbiano ricevuto la formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c.
Il divieto di più copie e il «giusto motivo»
Il divieto di spedire più di una copia non è assoluto: può essere derogato in presenza di un giusto motivo. Costituiscono giusto motivo le ipotesi in cui la prima copia risulti smarrita, distrutta o irrecuperabile, oppure quando siano necessarie esecuzioni in circoscrizioni diverse che richiedano la presenza contemporanea del titolo in luoghi differenti. Tizio, creditore di Caio, che abbia smarrito la copia in forma esecutiva della sentenza ottenuta potrà chiedere il rilascio di una seconda copia dimostrando al giudice la perdita e l'assenza di intento abusivo. Diversamente, il mero intento speculativo di avviare più esecuzioni parallele non costituisce giusto motivo.
I rimedi contro le copie illegittimamente spedite
Quando siano state spedite più copie senza giusto motivo, o quando la copia sia stata rilasciata a persona diversa da quella legittimata (cfr. art. 475, comma 3, c.p.c.), il giudice competente può, su istanza di qualsiasi interessato (e quindi non solo del debitore): (i) sospendere l'efficacia delle copie illegittimamente spedite, in via cautelare e con effetto immediato; (ii) ordinare il ritiro fisico delle copie; (iii) ordinare la cancellazione delle trascrizioni o iscrizioni nei registri immobiliari eseguite sulla base delle copie invalide. I tre rimedi possono essere disposti con lo stesso provvedimento o con provvedimenti successivi, a seconda dell'urgenza e delle circostanze del caso.
La legittimazione attiva e il giudice competente
La legittimazione a proporre istanza è riconosciuta a «qualsiasi interessato»: non solo al debitore ma anche a terzi che abbiano subito pregiudizio dalle trascrizioni o iscrizioni basate su copie invalide, ad esempio l'acquirente dell'immobile su cui sia stata eseguita un'ipoteca sulla base di una copia illegittima. Il giudice competente è individuato in relazione alla tipologia del titolo: per le sentenze e i provvedimenti giudiziali, il giudice che li ha emessi; per gli atti notarili, il giudice competente per il luogo di esecuzione. Sempronio, che abbia acquistato un immobile su cui sia stata iscritta un'ipoteca in forza di una seconda copia esecutiva illegittimamente spedita, potrà chiederne la cancellazione in quanto interessato.
Domande frequenti
È possibile ottenere una seconda copia in forma esecutiva dello stesso titolo?
Sì, ma solo in presenza di un giusto motivo (ad esempio, smarrimento della prima copia). In assenza di giusto motivo, la spedizione di una seconda copia è vietata e la copia può essere sospesa e ritirata dal giudice.
Chi può chiedere la sospensione dell'efficacia di una copia esecutiva illegittimamente spedita?
Qualsiasi interessato, non solo il debitore: anche i terzi che abbiano subito pregiudizio dalle trascrizioni o iscrizioni eseguite in forza della copia illegittima (ad esempio, un acquirente dell'immobile ipotecato).
Cosa può ordinare il giudice in caso di copie esecutive illegittimamente spedite?
Il giudice può: sospendere l'efficacia delle copie illegittime, ordinarne il ritiro fisico, e disporre la cancellazione delle trascrizioni o iscrizioni nei registri immobiliari eseguite sulla base di tali copie. I provvedimenti possono essere resi contestualmente o in momenti successivi.
La norma si applica anche agli atti notarili muniti di formula esecutiva?
Sì. L'art. 476 c.p.c. si applica a tutti i titoli esecutivi, sia giudiziali (sentenze, decreti ingiuntivi) sia stragiudiziali (atti notarili, scritture private autenticate, cambiali), che siano stati muniti della formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c.
Cosa succede se la copia esecutiva è stata spedita a una persona diversa dal creditore?
La spedizione a soggetto diverso da quello indicato dall'art. 475 c.p.c. (il creditore a favore del quale fu pronunciato il provvedimento o stipulato l'atto) è anch'essa irregolare e legittima il giudice a sospendere l'efficacia della copia, ordinarle il ritiro e cancellare le trascrizioni/iscrizioni conseguenti.