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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 433 c.p.c. – Giudice d’appello

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell’articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello [1] territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Ove l’esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l’appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all’articolo 434.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

[1] Le parole «al tribunale» sono state sostituite dalle parole «alla corte di appello» dall’art. 85, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

In sintesi

  • L'appello avverso le sentenze del rito del lavoro (art. 409 c.p.c.) si propone con ricorso alla corte d'appello territorialmente competente.
  • La corte d'appello competente è quella nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
  • Il ricorso in appello è la forma esclusiva di instaurazione del giudizio di secondo grado nel rito del lavoro, in deroga all'appello con citazione del rito ordinario.
  • La competenza funzionale della corte d'appello è inderogabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • La norma garantisce la concentrazione dell'appello davanti alla corte territorialmente più prossima al giudice che ha deciso la controversia.

Il giudice d'appello nel rito del lavoro: competenza e forma

L'art. 433 c.p.c. individua il giudice competente per l'appello nelle controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., stabilendo due regole fondamentali: la competenza della corte d'appello (con esclusione di ogni altro giudice) e il criterio territoriale per l'individuazione della corte competente tra quelle presenti sul territorio nazionale. La norma va letta in stretta connessione con l'art. 434 c.p.c., che ne disciplina le modalità di instaurazione (deposito del ricorso).

La scelta del legislatore di attribuire l'appello alla corte d'appello, anziché, come nel rito ordinario, al tribunale in appello di primo grado, risponde alla volontà di garantire un secondo grado di giudizio avanti a un organo collegiale di elevata specializzazione, in considerazione della delicatezza e complessità delle controversie di lavoro.

Il criterio territoriale: sede del giudice che ha pronunciato la sentenza

La competenza territoriale per l'appello spetta alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il criterio è chiaro e non lascia margini di ambiguità: si guarda al tribunale (sezione lavoro) che ha deciso la causa in primo grado, non al luogo in cui ha sede l'azienda o al domicilio delle parti.

Esempio pratico: Tizio ha promosso causa di lavoro davanti al Tribunale di Monza. La sentenza di primo grado lo ha soccombente. Tizio deve proporre appello alla Corte d'Appello di Milano, nella cui circoscrizione ricade il Tribunale di Monza, e non alla Corte d'Appello di Brescia o di altra sede. Se invece la causa fosse stata decisa dal Tribunale di Bergamo, competente per l'appello sarebbe la Corte d'Appello di Brescia.

Il ricorso come forma esclusiva di instaurazione dell'appello

A differenza del rito ordinario, in cui l'appello si propone con atto di citazione notificato alla controparte, nel rito del lavoro l'appello si propone esclusivamente con ricorso depositato in cancelleria. Questa forma rispecchia il modello di instaurazione del giudizio tipico del rito del lavoro, in cui è il cancelliere a fissare l'udienza e a notificare il ricorso e il decreto di fissazione alle altre parti. Il rispetto di tale formalità è essenziale: la proposizione dell'appello con atto di citazione invece che con ricorso costituisce un vizio che, se non sanato, può determinare l'inammissibilità del gravame.

Inderogabilità della competenza e rilevabilità d'ufficio

La competenza della corte d'appello individuata dall'art. 433 c.p.c. ha natura funzionale e inderogabile: non può essere modificata per accordo delle parti e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio. Il regime della competenza inderogabile comporta che l'eventuale proposizione dell'appello davanti a una corte d'appello territorialmente incompetente possa essere dichiarata inammissibile, con conseguente necessità di riproporre il gravame (nei termini) davanti alla corte competente.

Coordinamento con le norme sull'appello nel rito del lavoro

L'art. 433 c.p.c. si coordina con un sistema di norme sull'appello nel rito del lavoro: l'art. 434 (deposito e contenuto del ricorso in appello), l'art. 435 (procedimento in appello e fissazione dell'udienza), l'art. 436 (costituzione dell'appellato), l'art. 437 (udienza di discussione) e l'art. 438 (pronuncia della sentenza). L'insieme di queste disposizioni forma un microsistema processuale coerente, in cui la rapidità e la concentrazione del giudizio di secondo grado sono garantite da termini acceleratori e dalla prevalenza dell'oralità.

Domande frequenti

Chi è il giudice d'appello per le controversie di lavoro ex art. 409 c.p.c.?

La corte d'appello. Nel rito del lavoro l'appello va sempre proposto alla corte d'appello, organo collegiale, e non al tribunale come avviene per alcuni giudizi del rito ordinario.

Come si individua la corte d'appello territorialmente competente per l'appello del lavoro?

Il criterio è la sede del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata: è competente la corte d'appello nella cui circoscrizione ricade il tribunale del lavoro che ha deciso la causa in primo grado.

Come si propone l'appello nel rito del lavoro?

Con ricorso depositato in cancelleria, non con atto di citazione come nel rito ordinario. Il ricorso viene poi notificato alle altre parti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza emesso dalla corte d'appello.

La competenza della corte d'appello ex art. 433 è derogabile dalle parti?

No. La competenza ha natura funzionale e inderogabile. Non può essere modificata per accordo tra le parti e deve essere rilevata d'ufficio. L'appello proposto alla corte d'appello territorialmente incompetente è inammissibile.

L'art. 433 si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa?

Sì. Le controversie relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientrano tra quelle di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. e quindi sono soggette all'art. 433 c.p.c. per l'individuazione del giudice d'appello competente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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