Art. 417 c.p.c. – Costituzione e difesa personali delle parti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11.
La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica.
Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice [1] che ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
[1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 83, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.
In sintesi
Patrocinio personale (senza avvocato) ammesso fino a 129,11 euro; domanda proposta verbalmente o per iscritto; notificazione a cura della cancelleria.
Ratio
L'articolo 417 c.p.c. introduce un'importante eccezione al principio generale per cui il patrocinio sia affidato a un avvocato: per cause di modico valore (fino a 129,11 euro), il lavoratore può presentarsi personalmente e condurre il processo senza assistenza legale. La ratio è quella di abbattere le barriere d'accesso alla giustizia per i lavoratori che ricorrono per controversie economicamente limitate, permettendo loro di risparmiare i costi di una difesa professionale.
L'ammissione della domanda verbale è una semplificazione ulteriore, poiché permette di proporre la domanda anche in forma orale direttamente al giudice, con redazione di processo verbale da parte della cancelleria. Questo facilita l'accesso per soggetti che non sanno redigere un atto formale.
Analisi
In primo grado, la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11. Questo valore deve essere riferito al valore totale della controversia, ossia l'importo del credito che il ricorrente lamenta.
La domanda può essere proposta in due modi: (a) per iscritto mediante ricorso sottoscritto, seguendo le forme di cui all'art. 414 c.p.c.; (b) verbalmente davanti al giudice, nel qual caso il giudice ordina alla cancelleria di redigere un processo verbale della domanda, che diventa documento rappresentativo della domanda stessa.
Nel caso di domanda verbale, il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria (non dell'attore, come ordinariamente accade). Per tutte le altre comunicazioni e atti successivi, la cancelleria è responsabile della notificazione alle parti che stanno in giudizio personalmente, semplificando le operazioni rispetto al caso ordinario in cui è l'attore a notificare.
Quando si applica
L'articolo 417 si applica esclusivamente quando il valore della causa è inferiore o pari a 129,11 euro. Al di sopra di tale soglia, è obbligatorio il patrocinio professionale (avvocato o consulente del lavoro per le controversie di lavoro). La scelta tra domanda scritta e domanda verbale rimane comunque libera, anche se la domanda verbale è meno frequente e richiede disponibilità del giudice a ricevere la proposizione.
Connessioni
L'articolo 417 si collega strettamente con gli artt. 414-416 c.p.c. che disciplinano forma della domanda e costituzione del convenuto. È correlato anche all'art. 415 c.p.c., con la variante che per le parti in giudizio personale la notificazione è a cura della cancelleria e non dell'attore. L'articolo 417-bis c.p.c. introduce eccezioni per le pubbliche amministrazioni, le quali possono avvalersi di propri dipendenti come rappresentanti. Le norme sulla sottoscrizione e forma degli atti (artt. 155-174 c.p.c.) trovano applicazione anche nei ricorsi con patrocinio personale.
Domande frequenti
Fino a quanto ammonta il valore della causa entro cui posso ricorrere senza avvocato?
Il limite è 129,11 euro. Se la domanda di danno è di 100 euro rientri nella soglia; se è di 150 euro devi obbligatoriamente affidarti a un avvocato.
Se presento domanda verbale, il giudice è obbligato a riceverla?
La legge consente domanda verbale, ma è opportuno concordare con il giudice o con la cancelleria la modalità. È sempre consigliabile, anche se non obbligatorio, presentare almeno un breve ricorso scritto per chiarezza.
Posso farmi assistere da un amico non avvocato durante il processo, anche se ricorro personalmente?
No, per il patrocinio tecnico deve intervenire un professionista (avvocato). Un amico può accompagnarti, ma non può rappresentarti ufficialmente in giudizio.
Se la causa inizialmente di 100 euro si trasforma in domanda di 150 euro, devo prendere un avvocato?
Sì, se il valore effettivo della causa supera 129,11 euro, devi acquisire patrocinio legale. Se il valore cresce durante il processo, il giudice può imporlo se la domanda diventa complessa.
Chi notifica gli atti se ricorro personalmente senza avvocato?
La cancelleria del tribunale provvede a tutte le notificazioni e comunicazioni. Non devi occupartene tu come invece accade nel procedimento ordinario.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.