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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 681 c.p.p. – Provvedimenti relativi alla grazia

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto (3074 c.p.) o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.

2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la Corte di Appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’art. 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.

3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti (192 att.).

5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell’art. 672 comma 5.

In sintesi

  • La domanda di grazia è sottoscritta dal condannato, prossimo congiunto, convivente, tutore, curatore, avvocato o procuratore legale
  • Se detenuto, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza che trasmette il parere al ministro
  • Se non detenuto, la domanda è presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello
  • La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina e trasmessa tramite magistrato di sorveglianza
  • La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda; dopo il decreto, il pubblico ministero cura l'esecuzione

Domanda di grazia diretta al Presidente della Repubblica, sottoscritta dal condannato, congiunto, convivente o avvocato, presentata al ministro.

Ratio

L'articolo 681 disciplina l'istituto della grazia, potere presidenziale che rappresenta il riconoscimento di una clemenza sovrana. A differenza dell'amnistia (che agisce retroattivamente e cancella il fatto) e dell'indulto (che riduce generalmente la pena), la grazia è un atto personalissimo, rivolto a una persona singola, e opera sugli effetti della sentenza (estingue la pena oppure la riduce).

L'articolo prevede un complesso procedimento amministrativo che culmina con la presentazione della domanda al ministro, affinché la grazia sia concessa dal Presidente della Repubblica. Questa procedura garantisce una valutazione ponderata della richiesta e il coinvolgimento del magistrato di sorveglianza, che conosce la situazione effettiva del condannato.

Analisi

Il primo comma stabilisce chi può sottoscrivere la domanda: il condannato stesso (se capace), un suo prossimo congiunto (genitori, figli, coniuge secondo l'art. 3074 c.p.), il convivente, il tutore o curatore (se il condannato è incapace), ovvero un avvocato o procuratore legale. La domanda è presentata al ministro di grazia e giustizia.

Il secondo comma prevede il procedimento per il condannato detenuto o internato: la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza, che acquisisce tutti gli elementi di giudizio utili (relazioni sull'andamento della detenzione, valutazioni sulla rieducazione, etc.) e le osservazioni del procuratore generale presso la Corte d'Appello. Il magistrato trasmette il tutto al ministro con proprio parere motivato. Per il condannato non detenuto, la domanda è presentata al procuratore generale, che acquisisce opportune informazioni e la trasmette al ministro con sue osservazioni.

Il terzo comma riguarda la proposta di grazia: è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario (organo che valuta la condotta e la rieducazione del detenuto) e presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2 (trasmissione al ministro con parere motivato).

Il quarto comma prevede che la grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta, purché il Presidente della Repubblica lo ritenga opportuno. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione (art. 665) cura l'esecuzione, ordinando la liberazione se il condannato è ancora detenuto, e adottando i provvedimenti conseguenti (cancellazione dei registri, etc.).

Il quinto comma rimanda all'art. 672 comma 5 per le procedure relative a grazia condizionata (grazia sottoposta a condizioni che devono essere rispettate dal graziato).

Quando si applica

L'articolo si applica praticamente in tutte le situazioni dove il condannato (o suo rappresentante) ritiene di meritare una clemenza presidenziale, generalmente dopo aver scontato una parte significativa della pena e dimostrato ravvedimento. La domanda è più frequente nei casi di pene lunghe, reati di minore gravità, o quando emergono fattori attenuanti sopravvenuti (malattia terminale, vecchiaia, etc.).

Casi pratici: condannato a 15 anni per reato finanziario, dopo 8 anni di corretta condotta, presenta domanda di grazia; vedova di un estinto che chiede la grazia postuma per il marito deceduto durante l'esecuzione; difensore che presenta domanda di grazia per cliente anziano affetto da patologia grave.

Connessioni

L'articolo 681 rimanda all'art. 665 c.p.p. (giudice dell'esecuzione), art. 672 c.p.p. (grazia condizionata e suoi effetti), art. 3074 c.p. (definizione di prossimi congiunti), art. 151 c.p. (amnistia), art. 174 c.p. (indulto), norme sulla amministrazione penitenziaria e sul consiglio di disciplina.

Collegate anche le disposizioni costituzionali sul potere presidenziale di grazia (art. 87 Cost.) e i principi sulla rieducazione della pena (art. 27 Cost.).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra grazia, amnistia e indulto?

L'amnistia estingue il reato retroattivamente, come se il fatto non fosse mai stato commesso; l'indulto riduce generalmente la pena di una quota (es. 5 anni per chi ha pena superiore a 10 anni) ed è atto generalizzato; la grazia è personalissima, viene concessa dal Presidente della Repubblica a una persona singola, estingue la pena o la riduce, ed è atto discrezionale (non automatico).

Se presento domanda di grazia, sono obbligato a rinunciare al diritto di ricorso o impugnazione della sentenza?

No, la presentazione della domanda di grazia non esclude i tuoi diritti di ricorso ordinari (appello, cassazione). Puoi continuare a ricorrere contro la sentenza contemporaneamente alla presentazione della domanda di grazia, anche se naturalmente se l'appello ha successo, la grazia diventa non più necessaria.

Quanto tempo impiega il ministero di grazia a decidere su una domanda?

Non esiste un termine massimo previsto dalla legge. Il procedimento può durare da alcuni mesi a diversi anni, dipende dal carico di lavoro del ministero e dalla complessità della valutazione. Il magistrato di sorveglianza trasmette il fascicolo completo, ma la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica, che agisce per decreto su proposta del ministro.

Se mi viene concessa una grazia condizionata e violo la condizione, che cosa succede?

La violazione della condizione della grazia comporta la revoca della grazia stessa. Il giudice dell'esecuzione, su istanza del pubblico ministero, revoca la grazia e ordina l'esecuzione della pena originaria residua. Non sono ammessi appelli contro la revoca della grazia condizionata, salvo ricorso straordinario in Cassazione per motivi costituzionali.

Posso presentare più di una domanda di grazia se la prima è stata rigettata?

In linea teorica sì, ma una domanda ripetuta con identici motivi sarà facilmente rigettata. Se la grazia è stata negata, il ministero ritiene non sussistenti i presupposti per la clemenza. Puoi presentare una nuova domanda solo se intervengono circostanze rilevanti nuove (es. grave malattia successiva, scoperta di innocenza in reato collegato) che modificano la valutazione complessiva della tua situazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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