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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 594 c.p.p. – Appello del pubblico ministero

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

ABROGATO

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In sintesi

  • Art. 594 è ABROGATO: non ha più valore normativo
  • La norma riguardava l'appello del pubblico ministero, ora disciplinato da altre disposizioni (artt. 593, 595)
  • Il PM rimane legittimato a ricorrere secondo le regole generali di appello (art. 593)
  • Non provvedimento specifico: lo studio dell'art. 594 ha interesse storico, non pratico

Articolo 594 Codice di Procedura Penale — ABROGATO: disposizione cessata di valere nel sistema processuale penale italiano.

Ratio

La norma è stata abrogata perché le sue disposizioni sono state sostituite o integrate nelle regole generali di appello. Il legislatore ha preferito unificare i regimi di appello per il PM e per l'imputato, piuttosto che mantenere una disposizione separata. Questo riflette l'evoluzione del processo penale verso una maggiore simmetria tra accusa e difesa.

Analisi

L'articolo è stato eliminato dal sistema normativo. Generalmente, articoli abrogati in Codici rimangono per ragioni di numerazione, ma sono vuoti o contengono solo la dicitura 'ABROGATO'. Ciò accade quando una norma è sostituita da altra disposizione in altra collocazione del Codice, oppure quando il regime è confluito in una norma generale.

Quando si applica

Non applicabile in alcun contesto moderno. Chi deve comprendere i diritti di appello del PM si rivolge all'art. 593 (casi di appello) e all'art. 595 (appello incidentale). L'art. 594 ha interesse unicamente storico per chi studia l'evoluzione della procedura penale.

Connessioni

L'art. 593 disciplina i casi di appello per il PM. L'art. 595 regola l'appello incidentale, che può essere proposto dal PM come dalla parte privata. L'art. 589 consente la rinuncia all'appello. L'art. 606 consente il ricorso per cassazione.

Domande frequenti

Se l'art. 594 è abrogato, che cosa lo ha sostituito?

Non c'è una sostituzione uno-a-uno. Il regime di appello del PM è ora disciplinato dall'art. 593 (casi di appello) e dagli artt. 595 ss. (appello incidentale, procedure). La disposizione separata è stata eliminata perché il tema è coperto da norme generali.

Posso usare l'art. 594 come precedente legale?

No. Una disposizione abrogata non è norma vivente nel diritto vigente. Puoi citarla solo in contesti storici o per spiegare come era il regime precedente, non come fondamento di un'azione o ricorso attuale.

Quando è stato abrogato l'art. 594?

Questo dipende dalla storia legislativa del Codice di Procedura Penale. Generalmente, articoli abrogati sono stati eliminati mediante riforme successive al 1989 (anno di entrata in vigore del CPP). La ricerca della data esatta richiede consultazione di fonti storiche specializzate.

Se cito l'art. 594 in un ricorso, mi accettano?

No. Il giudice noterà che la disposizione è abrogata e la escluderà dal fondamento del ricorso. Devi citare disposizioni vigenti (artt. 593-595) per i tuoi argomenti su appello del PM.

Il PM ha ancora diritto di appello?

Sì, assolutamente. L'art. 593 consente al PM di appellare contro sentenze di condanna e di proscioglimento, secondo le regole ivi previste. L'abrogazione dell'art. 594 non ha tolto questo diritto; ha solo cambiato dove è regolato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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