Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 510 c.p.p. – Verbale di assunzione dei mezzi di prova

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Verbale di assunzione dei mezzi di prova

1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall’articolo 497 comma 2.

2. L’ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall’articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

3-bis.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

In sintesi

  • Il verbale deve indicare le generalità di testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
  • L'ausiliario riproduce integralmente domande e risposte (forma diretta) durante l'esame delle persone
  • Se il giudice dispone forma riassuntiva, il presidente esercita poteri di vigilanza sulla completezza del verbale
  • Il verbale è documento essenziale per l'impugnazione e la valutazione della conformità al contraddittorio
Indice dei contenuti

Il verbale dell'udienza contiene i dati dei testimoni, periti e interpreti; registra integralmente domande e risposte dell'esame, o forma riassuntiva se concordato.

Ratio

L'articolo garantisce la trasparenza e la controllabilità del procedimento dibattimentale tramite un verbale che catturi fedelmente lo svolgimento dell'assunzione della prova. Il principio di oralità e contraddittorio richiede che domande e risposte siano documentate in forma diretta, affinché chi legge il verbale (giudici dell'appello, Cassazione) possa verificare se il contraddittorio è stato effettivamente esercitato e se il giudice ha correttamente valutato la credibilità dei testimoni.

La possibilità di forma riassuntiva è una deroga concessa dal giudice per snellire procedimenti lunghi, ma rimane sottoposta a vigilanza del presidente per evitare omissioni critiche.

Analisi

Comma 1 impone l'indicazione chiara (generalità completa) dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti presenti nel dibattimento. Questa è premessa essenziale per identificare chi ha deposto.

Comma 2 affida all'ausiliario (cancelliere o scrivano) il compito di documentare lo svolgimento dell'esame. La forma "diretta" significa che domande e risposte sono trascritte testualmente, non riassunte: "D. Di che colore era l'auto? R. Rossa" invece che "Il testimone descrive il colore dell'auto". Questo riguarda testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private, non il pubblico ministero (che non testimonia).

Comma 3 consente forma riassuntiva solo se il giudice lo dispone. In tal caso, il presidente (non più l'ausiliario) sorveglia che la forma riassuntiva non ometta punti essenziali e sia fedele al dibattimento.

Quando si applica

Si applica a ogni udienza dibattimentale in cui siano assunti mezzi di prova (testimonianza, perizia, esame imputato). Le regole valgono in rito ordinario, rito abbreviato con dibattimento, procedimenti davanti al giudice monocratico o collegiale.

Non si applica alle indagini preliminari (art. 362 c.p.p.), dove il verbale è sintetico, né ai procedimenti eliminati con decreto penale o rito direttissimo senza dibattimento.

Connessioni

Art. 140 c.p.p. (poteri di vigilanza del presidente sul cancelliere), art. 480-483 c.p.p. (struttura e conservazione dei verbali), art. 497 comma 2 (avviso dei diritti ai testimoni), art. 501 c.p.p. (esame perito), art. 143 c.p.p. (qualifiche del consulente tecnico). La forma del verbale è presupposto della correttezza procedurale e della controllabilità in appello.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Nel processo per truffa ai danni di un anziano, il tribunale assume la testimonianza della parte lesa. Il cancelliere registra nel verbale: "D. (Avv. Tizio): Che cosa le disse l'imputato al telefono? R. (Testimone): Mi disse che dovevo versare 5000 euro per sbloccare i miei conti bancari, altrimenti mi avrebbero sequestrato il patrimonio". La forma diretta è essenziale per l'appello: consente ai giudici superiori di valutare se la testimonianza è credibile e se il contraddittorio è stato effettivo. Se il verbale fosse stato in forma riassuntiva e incompleto, la Corte d'Appello potrebbe annullare per violazione della forma.

Caso 2: Caso 2

In un processo complesso per associazione per delinquere, il giudice, vedendo che il dibattimento si protrae per 20 udienze con decine di testimoni, ordina forma riassuntiva. Il presidente esercita vigilanza: controlla che il cancelliere non ometta domande critiche sulla posizione di ciascun imputato (Caio, Sempronio, Mevio). In appello, il collegio impugna il verbale per lacunosità. La Cassazione annulla se constata che omissioni significative hanno impedito la ricostruzione fedele del contraddittorio.

Domande frequenti

Se il cancelliere non registra una domanda importante, posso contestarlo?

Sì, puoi evidenziarlo in aula e chiedere al presidente di far integrare il verbale. Se il presidente nega l'integrazione ingiustificatamente, questo costituisce violazione di forma che può dare luogo a ricorso in appello o cassazione per nullità.

Il verbale in forma riassuntiva è valido come quello integrale?

Sì, se il giudice lo dispone e il presidente vigila sulla completezza. Tuttavia, una forma riassuntiva carente può costituire motivo di nullità se omette elementi essenziali per il contraddittorio o per la valutazione della credibilità della prova.

Come posso ottenere copia del verbale dell'udienza?

Puoi chiederla al Tribunale (ufficio cancelleria) una volta depositato. Il verbale è documento pubblico e consultabile dalle parti e dai loro difensori. Ricevi copia di regola prima dell'udienza successiva.

Se il testimone parla troppo veloce e il cancelliere non riesce a seguire, cosa accade?

Il presidente può ordinare al testimone di rallentare e ripetere. Inoltre, se la registrazione audio è stata autorizzata, può servire per controllare la fedeltà della trascrizione. Una registrazione carente non inficia il verbale se è stato dibattuto.

Il verbale è considerato una prova della confessione se l'imputato ha parlato?

No, il verbale è solo documento della procedura. Se l'imputato ha confessato, la confessione deve essere valutata dal giudice sulla base della prova (il verbale ne dà conto). Rimane sempre discrezionale la valutazione sulla credibilità dell'ammissione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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