Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 463 c.p.p. – Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati
1. L’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.
2. Se l’opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 462 - Art. 462 c.p.p.: Restituzione nel termine per proporre opposizio→Cod. proc. pen. art. 464 - Art. 464 c.p.p.: Giudizio conseguente all’opposizione→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 461 Codice di Procedura Penale: Opposizione→Art. 465 c.p.p.: Atti del presidente del tribunale o della Corte→Art. 460 c.p.p.: Requisiti del decreto di condanna→Articolo 466 Codice di Procedura Penale: Facoltà dei difensori→Art. 459 c.p.p.: Casi di procedimento per decreto→Articolo 467 Codice di Procedura Penale: Atti urgenti→Art. 458 c.p.p.: Richiesta di giudizio abbreviato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se l'opposizione è proposta solo da alcuni imputati, l'esecuzione del decreto rimane sospesa per gli altri fino alla definizione irrevocabile del giudizio sui ricorrenti.
Ratio
L'articolo 463 attua il principio di unità del giudizio tra coimputati dello stesso reato, evitando che l'esecuzione del decreto colpisca alcuni coimputati mentre altri ancora oppongono o beneficiano di un giudizio favorevole. La sospensione garantisce coerenza procedurale e protezione degli interessi difensivi di chi non ha autonomamente opposto.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che l'esecuzione del decreto di condanna (per i coimputati dello stesso reato) rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione di altri non sia definito con pronuncia irrevocabile (art. 648: sentenza non più soggetta ad appelli, ricorsi di cassazione). Il comma 2 specifica che se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti della sentenza si estendono anche a quella parte (l'altro imputato o la persona civilmente obbligata) che non ha proposto opposizione, garantendo parità di trattamento.
Quando si applica
Si applica quando il decreto di condanna riguarda più persone imputate dello stesso reato e solo alcuni di loro presentano opposizione. Durante il giudizio su coloro che hanno opposto, l'esecuzione è sospesa per gli altri. Una volta che il giudizio sia definito con sentenza irrevocabile, l'esecuzione procede secondo l'esito per tutti i coimputati.
Connessioni
Rimanda all'art. 461 c.p.p. (opposizione), art. 460 c.p.p. (decreto di condanna), art. 648 c.p.p. (sentenza irrevocabile e cosa giudicata), art. 464 c.p.p. (effetti della opposizione), art. 89 c.p.p. (imputati).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio sono coimputati dello stesso furto aggravato e sono condannati per decreto penale a una multa di 1.000 euro ciascuno. Solo Tizio propone opposizione il 20 settembre entro il termine di quindici giorni, chiedendo giudizio abbreviato. Caio non oppone. L'esecuzione del decreto nei confronti di Caio rimane sospesa: Caio non sarà sottoposto a precetto per il pagamento fino a quando il giudizio abbreviato di Tizio non sia concluso e diventi irrevocabile.
Caso 2: Tizio, Caio e Sempronio sono accusati di una rapina in concorso
Il giudice emette decreto di condanna nei confronti di tutti e tre. Caio propone opposizione chiedendo giudizio immediato, mentre Tizio e Sempronio non oppongono. Durante il giudizio immediato di Caio, l'esecuzione del decreto rimane sospesa per Tizio e Sempronio. Se la sentenza nel giudizio di Caio accoglie una sua prospettiva di responsabilità minore (ad esempio, ravvisando circostanze attenuanti non valutate nel decreto), gli effetti di sconto della pena si estendono anche a Tizio e Sempronio che non avevano opposto.
Domande frequenti
Cosa accade se solo uno tra i coimputati oppone al decreto?
L'esecuzione del decreto rimane sospesa per coloro che non hanno opposto. La sospensione dura fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione del coimputato sia definito con sentenza irrevocabile.
Gli effetti della sentenza nel giudizio su un coimputato si estendono agli altri?
Sì, se l'opposizione è proposta dal solo imputato (o dalla sola persona civilmente obbligata), gli effetti della sentenza si estendono anche all'altro imputato o persona civilmente obbligata che non ha proposto opposizione, garantendo parità di trattamento.
Quanto tempo rimane sospesa l'esecuzione per i coimputati che non hanno opposto?
Fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile, cioè una sentenza non più soggetta ad appello o ricorso per cassazione.
Se il coimputato che ha opposto ottiene una sentenza di assoluzione, cosa accade?
Se la sentenza accoglie totalmente la difesa del coimputato che ha opposto, gli effetti si estendono generalmente ai coimputati che non hanno opposto, comportando loro beneficio (ad esempio, assoluzione o riduzione della pena).
I coimputati che non oppongono perdono completamente il diritto di difesa?
No, rimangono titolari della possibilità di ricorrere per cassazione contro il decreto se verificate specifiche condizioni, ma perdono il diritto di proporre opposizione nel termine ordinario.