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Art. 442 c.p.p. – Decisione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Terminata la discussione (421), il giudice provvede a norma degli artt. 529 e ss.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo.
3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso (134 att.).
4. Si applica la disposizione dell’art. 426 comma 2.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
La decisione nel giudizio abbreviato è pronunziata dal giudice sulla base degli atti acquisiti, con pena ridotta di un terzo.
Ratio
L'articolo regola il pronunciamento di decisione nel rito abbreviato e introduce un elemento cardine: la riduzione di pena di un terzo. La ragione è complessa: da un lato, il rito abbreviato implica una rinuncia parziale alle garanzie difensive del dibattimento ordinario (escussioni testimoni, confronti); dall'altro, è una sorta di premio processuale per la celerità e l'economia procedurale. Non è sconto per merito, ma compensazione strutturale.
Analisi
Comma 1: il giudice provvede a norma degli artt. 529 e ss. (modello di decisione in processo penale: verifica accusa, elementi costitutivi reato, qualificazione, circostanze). Comma 1-bis (aggiunto nel 2004): ai fini deliberativi utilizza il fascicolo art. 416 comma 2 (fascicolo indagini PM), la documentazione art. 419 comma 3 (atti udienza preliminare) e le prove assunte in udienza abbreviata. Comma 2: in condanna, la pena è diminuita di un terzo. È una regola automatica: il giudice non ha discrezionalità. Se l'ergastolo, diventa ventiquattro anni. Se l'ergastolo con isolamento diurno in concorso di reati, rimane ergastolo (no riduzione). Comma 3: la sentenza è notificata all'imputato assente. Comma 4: si applica l'art. 426 comma 2 (rinvio a tema della sentenza).
Quando si applica
Si applica all'esito del giudizio abbreviato, una volta che il giudice abbia deliberato sulla colpevolezza. Se assoluzione, la sentenza non contiene alcuna riduzione (ovviamente: non c'è pena da ridurre). Se condanna, la riduzione è automatica e vincolante.
Connessioni
Rimanda agli artt. 529 ss. (motivi di sentenza), 416 comma 2 (fascicolo), 419 comma 3 (documentazione), 438-441 (rito abbreviato), 426 comma 2 (forma e notificazione), 134 att. (notificazione assente). È una norma nodosa che sintetizza molteplici aspetti della decisione penale.
Domande frequenti
Se il giudice mi condanna in abbreviato, la riduzione di un terzo è automatica o il giudice può negarla?
È automatica e vincolante. Il giudice non ha discrezionalità. Non può né aumentarla né diminuirla. È un'applicazione meccanica della norma.
Se sono condannato all'ergastolo in abbreviato, come si calcola la riduzione?
L'ergastolo non è calcolato in anni, quindi non è matematicamente riducibile di un terzo. La norma prevede la sostituzione con reclusione di ventiquattro anni (un terzo circa di un'ipotetica pena massima di riclusione ordinaria).
Se il giudice mi assolve in abbreviato, ricevo un bonus sulla pena?
No, perché non c'è pena se assolto. La riduzione riguarda solo le condanne. L'assoluzione è assoluzione, indipendentemente dal rito.
Se in abbreviato ricevo una pena pecuniaria, si applica la riduzione?
La norma non menziona le pene pecuniarie, ma di regola la riduzione riguarda le pene detentive (reclusione). Le pene pecuniarie non hanno una frazione riducibile di un terzo secondo la logica della norma.
Se ricorro in appello contro la sentenza di abbreviato, la riduzione di un terzo rimane?
Sì, a meno che la Corte di Appello non riveda il rito stesso. Ma se il rito abbreviato viene confermato in appello, la riduzione di pena rimane strutturale.
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