← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito (91 att.) ne dispone il sequestro con decreto motivato (104 att.). Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (328).

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca (240 c.p.).

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione (322-bis). Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria (57), i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Sequestro preventivo ordinato a richiesta del PM quando esiste pericolo che la libera disponibilità della cosa aggravi o protragga conseguenze del reato
  • Anche quando sequestro serve ad agevolare commissione di altri reati futuri
  • Giudice competente emette decreto motivato (prima di esercizio azione penale: GIP)
  • Giudice può sequestro beni per cui è consentita la confisca secondo art. 240 c.p.
  • Revoca immediata se mancano condizioni: su richiesta PM, interessato, o d'ufficio in fase preliminare; procedure differenziate tra indagini preliminari e giudizio

Giudice dispone sequestro preventivo se rischia che cosa pertinente al reato aggravi conseguenze o faciliti altri reati. Decreto motivato del giudice competente.

Ratio

L'articolo 321 c.p.p. disciplina il sequestro preventivo come misura di ordine pubblico, non meramente economica come il sequestro conservativo. Il legislatore ritiene che, per reati particolarmente gravi, sia opportuno impedire al reo di disporre della cosa utilizzata per il reato (es. arma, documento contraffatto) al fine di evitare che la prosecuzione della sua disponibilità aggravi il danno sociale o favorisca ulteriori reati. Il sequestro preventivo protegge dunque l'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine, non solo l'interesse privato al risarcimento.

Analisi

Il sequestro preventivo presuppone un pericolo concreto: (1) che la cosa sequestrata sia 'pertinente al reato' (strumentale, prodotto, o oggetto del reato); (2) che esista pericolo che la libera disponibilità aggravi o protragga le conseguenze del reato (es. arma ancora in mano al reo) oppure agevoli commissione di altri reati (es. documento falso che potrebbe essere utilizzato nuovamente). Il decreto deve essere motivato e indicare le ragioni del pericolo. Il giudice può altresì disporre sequestro di beni confiscabili (art. 240 c.p.), anche in assenza di pericolo immediato, in quanto la confisca è finalizzata all'ablazione del profitto del reato.

Quando si applica

Sequestro preventivo trova applicazione tipica in reati contro la persona e contro il patrimonio: armi sequestrate in omicidio, lesioni, minaccia; documenti falsi sequestrati in frode; denaro sequestrato in riciclaggio; immobili sequestrati in reati di mafia o corruzione. Esempio: sequestro di veicolo utilizzato in guida pericolosa che ha cagionato incidenti; sequestro di stampi contraffatti utilizzati per produrre monete false; sequestro di farmaci adulterati utilizzati per frode ai danni di consumatori.

Connessioni

L'art. 321 c.p.p. si collega agli artt. 316-320 (sequestro conservativo), 322 (riesame), 323 (perdita efficacia), 240 c.p. (confisca). Rimanda all'art. 328 c.p.p. (competenza GIP nelle indagini preliminari). Rilevante art. 57 c.p.p. (ufficiali di polizia giudiziaria che possono procedere al sequestro d'urgenza). Pertinente il principio di proporzionalità in tema di misure cautelari.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra sequestro preventivo e preventivo per confisca?

Sequestro preventivo (art. 321 comma 1) è per impedire l'aggravamento del reato; sequestro per confisca (art. 321 comma 2) è per ablare il profitto del reato anche se il pericolo immediato non esiste. Entrambi sono misure di ordine pubblico, non di garanzia economica.

Se mi sequestrano il computer per 'pericolo di reato futuro', come mi difendo?

Puoi proporre riesame (art. 322) entro 10 giorni, contestando che il pericolo non è concreto o che la misura non è proporzionata. Se il riesame ti dà ragione, il giudice revoca il sequestro.

Durante le indagini preliminari, chi decide il sequestro preventivo?

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Se c'è urgenza, la polizia giudiziaria può procedere d'iniziativa e il PM deve richiedere convalida al GIP entro 48 ore.

Sequestro preventivo sospende subito se il PM ritira la richiesta?

Durante le indagini preliminari, il PM (d'ufficio o su richiesta dell'interessato) può ordinare revoca immediata del sequestro con decreto motivato. Una volta rinviato a giudizio, il giudice del merito valuta la revoca.

Posso offrire cauzione per evitare il sequestro preventivo?

No. L'art. 319 (cauzione) si applica solo al sequestro conservativo (misura economica). Sequestro preventivo è misura di ordine pubblico e cauzione non è alternativa. Unica difesa è riesame (art. 322).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.