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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 308-ter c.p.p. – mini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare (281-283) perdono efficacia quando dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall’art. 303.

2. Le misure interdittive (288-290) perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall’inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi dall’inizio dell’esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.

3. L’estinzione delle misure non pregiudica l’esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell’applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le misure diverse dal carcere (divieto dimora, obbligo firma) scadono dopo un periodo pari al doppio dei termini massimi di custodia
  • Le misure interdittive (divieto esercizio professionale) scadono dopo due mesi salvo rinnovazione per esigenze probatorie
  • La scadenza delle misure non impedisce al giudice di applicare pene accessorie o altre limitazioni dopo condanna
  • I termini sono automatici: non serve richiesta di parte per estinguere la misura

Le misure cautelari diverse dal carcere hanno durata massima: il doppio dei termini di custodia per misure coercitive, due mesi per interdittive.

Ratio

La norma garantisce proporzionalità temporale delle limitazioni della libertà personale in fase cautelare. Anche le misure meno invasive della custodia non possono durare indefinitamente: la legge fissa termini massimi (doppio della custodia, oppure due mesi fissi) per evitare restrizioni sine die. Riflette il principio di "temporaneità della cautela" e il diritto a non essere punito prima della condanna definitiva.

Analisi

Il comma 1 dispone che misure coercitive (artt. 281-283: divieto dimora, obbligo firma, cauzione, sequestro beni) perdono efficacia quando è decorso il doppio dei termini massimi di custodia cautelare (art. 303). Il comma 2 specifica termini diversi per misure interdittive (artt. 288-290: divieto esercizio professione, sospensione patente ecc.): 2 mesi dall'inizio, rinnovabili solo se l'esigenza probatoria persiste e non si superino i limiti del comma 1. Il comma 3 chiarisce che l'estinzione della misura non pregiudica successive pene accessorie o misure interdittive definitive post-condanna.

Quando si applica

In ogni processo penale dove il giudice abbia disposto misure diverse dalla custodia. Rilevante in fase investigativa, di rinvio a giudizio e giudiziale. Esempio: imputato in fase investigativa sottoposto a divieto dimora per 6 mesi; se il processo si protrae e il termine della custodia massima sarebbe stato 10 mesi, il divieto scade automaticamente dopo il doppio (20 mesi). Per misure interdittive (es. sospensione medico), scade a 2 mesi salvo il giudice rinnovi provvedimento motivando l'esigenza probatoria.

Connessioni

Richiama artt. 273-283 (presupposti e tipologie di misure), 303 (termini custodia cautelare), 288-290 (misure interdittive). Rimandi pure a art. 299 (diritti imputato), art. 72 (accertamenti pericolosità). Post-condanna, si coordina con pene accessorie ex Codice Penale (artt. 28-35).

Domande frequenti

Per quanto tempo posso essere sottoposto a divieto dimora o obbligo firma?

Massimo il doppio dei termini di custodia cautelare previsti per quel reato (di solito 18-24 mesi). Decorso questo periodo, la misura scade automaticamente e il giudice non può prorogare se non disponendo custodia cautelare.

Quanto dura il divieto di esercizio della professione in fase cautelare?

Due mesi dall'inizio. Se il giudice ha necessità probatoria provata (es. rischio alterazione prove), può rinnovarla, ma il totale non può superare il doppio dei termini di custodia cautelare.

Se la misura scade durante il processo, posso subito tornare normale?

Sì. Decorso il termine massimo, la misura cessa automaticamente. Non serve sentenza né richiesta di parte. Recuperi piena libertà, salvo il giudice disponga custodia se gravissimo.

La scadenza della misura cautelare significa che sarò assolto?

No. È solo una limitazione temporale della cautela. Il processo continua, ma senza restrizioni. Il giudice poi deciderà nel merito se sei colpevole o innocente.

Posso avere pene accessorie dopo la scadenza della misura cautelare?

Sì. Se sei condannato, il giudice può applicare pene accessorie (es. interdizione dalla professione) indipendentemente dalla scadenza della misura cautelare precedente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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