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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 265 c.p.p. – Spese relative al sequestro penale

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all’erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell’art. 264 (842 att.).

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In sintesi

  • Lo Stato anticipate le spese di conservazione e custodia dei beni sequestrati
  • La Repubblica ha diritto di recupero preferenziale sulle somme e valori sequestrati
  • Il recupero è prioritario rispetto a ogni altro creditore

Lo Stato anticipa le spese di custodia dei beni sequestrati nel procedimento penale, con diritto di recupero sui valori sequestrati.

Ratio

La norma disciplina l'aspetto economico del sequestro penale, garantendo che i costi necessari per custodire e conservare i beni sequestrati non rimangono a carico di soggetti privati. Lo Stato, quale ente responsabile del procedimento penale, sostiene anticipatamente queste spese, creando però un meccanismo di recupero che tutela le finanze pubbliche.

Analisi

L'articolo 265 stabilisce due principi cardine: primo, l'anticipazione statale delle spese di conservazione e custodia; secondo, il diritto di recupero preferenziale dell'erario sulle somme e valori indicati nell'articolo 264 (dove sono specificate le categorie di beni sequestrabili). Il recupero beneficia di un privilegio rispetto a ogni altro creditore, garantendo alla Repubblica una posizione privilegiata nel caso di azioni esecutive.

Quando si applica

La norma si applica in ogni procedimento penale in cui sia stato disposto un sequestro di beni. Trovano applicazione tutte le volte che il bene sequestrato debba rimanere in custodia per il tempo necessario alle indagini preliminari, al dibattimento e agli eventuali gradi di appello. Esempi concreti: sequestro di denaro contante, di immobili, di veicoli, di documentazione cartacea o digitale utilizzate come mezzo di commissione del reato.

Connessioni

L'articolo 265 deve leggersi congiuntamente all'articolo 264 c.p.p., che definisce i beni sequestrabili, e all'articolo 263 c.p.p., che disciplina la procedura di sequestro. Correlato anche l'articolo 253 c.p.p. sulla confisca, che rappresenta la fase conclusiva del procedimento penale rispetto al bene sequestrato. Nel codice penale, vedasi l'articolo 240 c.p., che specifica quando la confisca è obbligatoria o discrezionale.

Domande frequenti

Chi paga le spese di custodia dei beni sequestrati?

Lo Stato (Repubblica italiana) anticipate le spese di conservazione e custodia dei beni sequestrati nel procedimento penale, mediante i suoi uffici competenti e le strutture adibite.

Lo Stato può recuperare le spese anticipate?

Sì, la Repubblica italiana ha il diritto di recupero preferenziale sulle somme e valori sequestrati. Tale diritto è privilegiato rispetto a qualunque altro creditore.

Quando il diritto di recupero dello Stato si esercita?

Il recupero avviene quando il procedimento è concluso e i beni sequestrati rimangono in disponibilità della Repubblica (per confisca o altre disposizioni finali). Il diritto di recupero è esercitabile anche prima della confisca, nel caso di disponibilità di somme liquide.

Il diritto di recupero vale anche per beni immobili?

Il diritto di recupero preferenziale è specificamente previsto per somme e valori (denaro, titoli, crediti), come esplicitato nel testo. Per gli immobili, il recupero è più complesso e generalmente passa attraverso procedure di esproprio.

Se il sequestro viene revocato, lo Stato restituisce le spese?

No, le spese anticipate dallo Stato non sono restituite nemmeno se il sequestro viene successivamente revocato o se l'imputato è assolto, perché lo Stato ha agito nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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