Art. 181 c.p.p. – Nullità relative
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Le nullità diverse da quelle previste dagli artt. 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio (392 s.) e le nullità concernenti gli atti dell’udienza preliminare (419 s.) devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall’art. 424. Quando manchi l’udienza preliminare (447, 449, 453, 459, 555), le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall’art. 491 comma 1.
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio (429, 4502, 456, 555) ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall’art. 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (428), devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullità verificatesi nel giudizio (438 s., 444 s., 465 s.) devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza.
In sintesi
Le nullità relative sono eccepite dalla parte entro termini e modi stabiliti dalla legge, non d'ufficio dal giudice.
Ratio
Le nullità relative riguardano vizi che ledono principalmente gli interessi della singola parte, non i fondamenti stessi del processo. Il legislatore riconosce che una parte potrebbe anche decidere di proseguire nonostante il vizio, accettandone gli effetti. Per questo, il regime è diverso: non è il giudice a rilevarle d'ufficio, ma la parte deve attivarsi. Ciò comporta responsabilità della parte a vigilare sui propri diritti e a segnalare tempestivamente i vizi che la riguardano.
Analisi
L'articolo 181 c.p.p. delinea un sistema complesso di regimi secondo la fase procedurale. Il comma 1 enunciato il principio generale: le nullità diverse da quelle assolute vengono dichiarate su eccezione di parte. I commi successivi specificano i termini. Per le nullità delle indagini preliminari e dell'incidente probatorio (comma 2), l'eccezione deve essere presentata prima della pronuncia dell'articolo 424 (in genere, il proscioglimento o il rinvio a giudizio). Per le nullità dell'udienza preliminare, stesso termine. Se manca l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine dell'articolo 491 comma 1 (di solito, 10 giorni prima dell'udienza preliminare o del dibattimento). Le nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti preliminari devono essere eccepite entro 491. Infine (comma 4), le nullità del giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della sentenza.
Quando si applica
Si applica ogni volta che un vizio non raggiunga la gravità delle nullità assolute né si inserisca nelle nullità di ordine generale. Ad esempio, una irregolarità nella forma di una comunicazione di atto, se non lede il diritto sostanziale della parte, può costituire nullità relativa. La parte deve però rispettare i termini: se non eccepisce nel momento previsto, il diritto di far valere la nullità decade.
Connessioni
L'articolo 181 c.p.p. si ricollega agli articoli 179 (nullità assolute), 180 (nullità di ordine generale), 182 (deducibilità delle nullità), 183 (sanatorie generali), 424, 491 c.p.p. (termini procedurali). Rimanda inoltre agli articoli 392 e seguenti (incidente probatorio), 419 e seguenti (udienza preliminare), 429 (decreto che dispone il giudizio), 438 e seguenti (dibattimento).
Domande frequenti
Chi ha l'obbligo di segnalare una nullità relativa?
La parte interessata, cioè colei che subisce il pregiudizio dalla nullità. Non è il giudice a doverla rilevare d'ufficio, come accade con le nullità assolute. La parte deve eccepirla entro i termini stabiliti dalla legge per il grado procedurale in cui il vizio si è verificato.
Quali sono i termini principali per eccepire una nullità relativa?
Dipendono dalla fase: per le nullità delle indagini preliminari, prima della pronuncia sull'articolo 424; per le nullità preliminari al dibattimento, entro l'articolo 491; per le nullità del dibattimento, con l'impugnazione della sentenza.
Se non eccepisco una nullità relativa nel termine stabilito, posso farla valere dopo?
No. La decadenza è automatica e senza eccezioni. Se superi il termine, il diritto a far valere la nullità relativa decade irrevocabilmente.
Una nullità relativa può diventare assoluta?
No. La classificazione è stabilita dalla legge e non cambia. Tuttavia, se una nullità è qualificata come assoluta da una disposizione specifica, non è una nullità relativa.
Posso rinunciare a eccepire una nullità relativa?
Sì. Il regime delle nullità relative consente alla parte di non eccepire il vizio, accettandone tacitamente gli effetti. Non c'è obbligo di segnalare la nullità se decidi di proseguire il procedimento.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.