Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 138 c.p.p. – Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all’amministrazione dello Stato.

In sintesi

  • Trascrizione obbligatoria entro il giorno successivo dalla formazione del nastro stenografico
  • Deve usare caratteri comuni e leggibili
  • Nastri e trascrizione sono uniti agli atti del procedimento
  • Se lo stenografo è impedito, il giudice nomina persona idonea anche esterna all'amministrazione
Indice dei contenuti

I nastri stenografici devono essere trascritti in caratteri comuni il giorno successivo alla loro formazione e uniti agli atti del processo.

Ratio

La stenotipia consente una registrazione estremamente precisa dei dibattimenti, degli interrogatori e di altri atti orali del processo. Tuttavia, i caratteri stenografici non sono accessibili al pubblico generico, quindi la legge impone la trascrizione in caratteri comuni entro termine brevissimo per garantire la leggibilità e la disponibilità immediata della documentazione ufficiale.

Il termine perentorio di 24 ore assicura che la trascrizione avvenga a memoria fresca dello stenografo e che gli atti rimangono sempre completi e consultabili da tutte le parti e dal giudice.

Analisi

Il comma 1 prescrive che i nastri stenografici siano trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello della formazione del nastro. Caratteri comuni significa sillabari, numeri e segni alfanumerici standard, leggibili da chiunque. I nastri originali e la trascrizione sono conservati insieme tra gli atti del procedimento. Il comma 2 specifica che se lo stenografo è impedito (malattia, assenza, impedimento tecnico), il giudice ordina che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche se non dipendente dell'amministrazione dello Stato (es. stenografo privato).

Quando si applica

La norma si applica quando il procedimento penale ricorre alla stenotipia come mezzo di registrazione, oggi meno frequente a causa della preferenza per registrazioni audiovisive. Tuttavia, rimane applicabile nei dibattimenti complessi, negli interrogatori e negli atti dove la stenotipia è ancora utilizzata per garantire una traccia ultradettagliata.

Connessioni

Rimanda all'articolo 483 comma 2 (eccezioni); 134 (descrizione dei verbali); 139 (riproduzione audiovisiva, alternativa contemporanea alla stenotipia); 136 (contenuto del verbale). Collegato al sistema generale di documentazione stabilito dagli artt. 136-142.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Nel dibattimento per un reato grave, il giudice dispone che le deposizioni testimoniali e le dichiarazioni dell'imputato Tizio siano registrate in stenotipia da uno stenografo ufficiale. Quella sera, lo stenografo Caio trascritto il nastro in caratteri comuni e lo consegna al cancelliere entro il mattino successivo. Il nastro originale e la trascrizione sono uniti agli atti del processo e disponibili per l'appello.

Caso 2: Caso 2

Durante un'udienza lunga su furto aggravato, lo stenografo incaricato Sempronio si ammala improvvisamente e non può trascrivere il nastro il giorno previsto. Il giudice, informato dell'impedimento, autorizza la trascrizione mediante una stenografa freelance che ha regolare qualificazione, anche se non è dipendente del tribunale. La professionista privata riceve il nastro e provvede alla trascrizione entro 24 ore, rispettando le scadenze legali.

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve essere eseguita la trascrizione del nastro stenografico?

La trascrizione deve essere eseguita non oltre il giorno successivo a quello in cui il nastro stenografico è stato formato. È un termine perentorio che assicura la disponibilità rapida della documentazione in forma leggibile.

Cosa significa che la trascrizione deve essere in caratteri comuni?

Significa che la trascrizione deve usare simboli, lettere e numeri ordinari e leggibili, non il sistema stenografico a segni speciali. In questo modo chiunque può leggere e comprendere la documentazione, non solo gli stenografi.

Chi può eseguire la trascrizione se lo stenografo ufficiale è impedito?

Il giudice può affidare la trascrizione a qualunque persona riconosciuta idonea, anche se non fa parte dell'amministrazione dello Stato. Può essere uno stenografo privato professionista, purché garantisca accuratezza e affidabilità.

Dove vengono conservati il nastro originale e la trascrizione?

Sia il nastro stenografico originale che la trascrizione sono uniti e conservati tra gli atti del procedimento penale, in modo che siano sempre disponibili per le parti e per i successivi gradi di giudizio.

Se la trascrizione viene eseguita oltre il termine di 24 ore, il verbale è nullo?

Il giudice valuterà se il ritardo ha causato un pregiudizio sostanziale alla affidabilità della trascrizione o alla regolarità del procedimento. In linea generale, il mancato rispetto del termine potrebbe esporre la parte a contestazioni sulla attendibilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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