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Art. 138 c.p.p. – Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Salvo quanto previsto dall’art. 483 comma 2 i nastri impressi con i caratteri della stenotipia (134) sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all’amministrazione dello Stato (51 att.).
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In sintesi
I nastri stenografici devono essere trascritti in caratteri comuni il giorno successivo alla loro formazione e uniti agli atti del processo.
Ratio
La stenotipia consente una registrazione estremamente precisa dei dibattimenti, degli interrogatori e di altri atti orali del processo. Tuttavia, i caratteri stenografici non sono accessibili al pubblico generico, quindi la legge impone la trascrizione in caratteri comuni entro termine brevissimo per garantire la leggibilità e la disponibilità immediata della documentazione ufficiale.
Il termine perentorio di 24 ore assicura che la trascrizione avvenga a memoria fresca dello stenografo e che gli atti rimangono sempre completi e consultabili da tutte le parti e dal giudice.
Analisi
Il comma 1 prescrive che i nastri stenografici siano trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello della formazione del nastro. Caratteri comuni significa sillabari, numeri e segni alfanumerici standard, leggibili da chiunque. I nastri originali e la trascrizione sono conservati insieme tra gli atti del procedimento. Il comma 2 specifica che se lo stenografo è impedito (malattia, assenza, impedimento tecnico), il giudice ordina che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche se non dipendente dell'amministrazione dello Stato (es. stenografo privato).
Quando si applica
La norma si applica quando il procedimento penale ricorre alla stenotipia come mezzo di registrazione, oggi meno frequente a causa della preferenza per registrazioni audiovisive. Tuttavia, rimane applicabile nei dibattimenti complessi, negli interrogatori e negli atti dove la stenotipia è ancora utilizzata per garantire una traccia ultradettagliata.
Connessioni
Rimanda all'articolo 483 comma 2 (eccezioni); 134 (descrizione dei verbali); 139 (riproduzione audiovisiva, alternativa contemporanea alla stenotipia); 136 (contenuto del verbale). Collegato al sistema generale di documentazione stabilito dagli artt. 136-142.
Domande frequenti
Entro quanto tempo deve essere eseguita la trascrizione del nastro stenografico?
La trascrizione deve essere eseguita non oltre il giorno successivo a quello in cui il nastro stenografico è stato formato. È un termine perentorio che assicura la disponibilità rapida della documentazione in forma leggibile.
Cosa significa che la trascrizione deve essere in caratteri comuni?
Significa che la trascrizione deve usare simboli, lettere e numeri ordinari e leggibili, non il sistema stenografico a segni speciali. In questo modo chiunque può leggere e comprendere la documentazione, non solo gli stenografi.
Chi può eseguire la trascrizione se lo stenografo ufficiale è impedito?
Il giudice può affidare la trascrizione a qualunque persona riconosciuta idonea, anche se non fa parte dell'amministrazione dello Stato. Può essere uno stenografo privato professionista, purché garantisca accuratezza e affidabilità.
Dove vengono conservati il nastro originale e la trascrizione?
Sia il nastro stenografico originale che la trascrizione sono uniti e conservati tra gli atti del procedimento penale, in modo che siano sempre disponibili per le parti e per i successivi gradi di giudizio.
Se la trascrizione viene eseguita oltre il termine di 24 ore, il verbale è nullo?
Il giudice valuterà se il ritardo ha causato un pregiudizio sostanziale alla affidabilità della trascrizione o alla regolarità del procedimento. In linea generale, il mancato rispetto del termine potrebbe esporre la parte a contestazioni sulla attendibilità.
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