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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 88 c.p.p. – Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

2. L’esclusione della parte civile (80, 81) o del responsabile civile (86, 87) non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l’azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell’art.75 comma 3.

In sintesi

  • L'ammissione come parte civile non pregiudica la sentenza su restituzioni e risarcimento
  • L'esclusione non impedisce azioni successive in giudizio civile, con eccezione importante
  • Se il RC è escluso su richiesta della parte civile, questa non può agire in sede civile
  • Esclusione della parte civile: non si applica l'art. 75 comma 3

L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non compromette la successiva decisione su restituzioni e risarcimento; l'esclusione non preclude l'azione in sede civile.

Ratio

L'articolo 88 disciplina l'interazione fra il procedimento penale e le tutele civili. La norma riconosce che l'ammissione in giudizio penale non vincola il giudice nella valutazione del merito della responsabilità civile: il giudice penale rimane libero di negare il risarcimento anche a chi è stato ammesso come parte civile. Parallelamente, l'esclusione dal processo penale non esclude il ricorso successivo in sede civile, preservando la tutela del diritto all'azione. Tuttavia, la norma introduce un equilibrio: se la stessa parte civile ha richiesto l'esclusione del responsabile civile per evitarne l'azione difensiva, essa non può poi tornare in sede civile per agire contro quel medesimo responsabile.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che l'ammissione della parte civile o del responsabile civile non vincula il giudice nel merito: il giudice deciderà in sentenza se condannare al risarcimento. Il comma 2 chiarisce che l'esclusione (qualunque sia il motivo) non impedisce a chi è escluso di agire davanti al giudice civile. Tuttavia introduce un'eccezione fondamentale: se la parte civile stessa ha richiesto l'esclusione del responsabile civile, essa decade dal diritto di esercitare l'azione civile per il medesimo fatto. Ciò rappresenta una sanzione per la scelta tattica di escludere il responsabile civile dal processo penale. Il comma 3 dispone che l'esclusione della parte civile non comporta l'applicazione dell'art. 75 comma 3 (disposizione che riguarda il diritto del PM di escludere la parte civile in alcuni casi specifici).

Quando si applica

La norma si applica in ogni situazione di ammissione o esclusione della parte civile o del responsabile civile. Un caso concreto: Tizio è imputato di lesioni; la parte civile (la vittima) è ammessa in giudizio ma il giudice alla fine condanna Tizio solo al pagamento di spese mediche e non al risarcimento dei danni non patrimoniali (ritenuti inesistenti): l'ammissione non ha quindi vincolato il merito. Altro caso: la parte civile chiede l'esclusione del responsabile civile (ad es., il datore di lavoro dell'imputato) e ottiene l'esclusione; successivamente non può più agire in sede civile contro quel responsabile civile per il medesimo fatto.

Connessioni

La norma si collega agli artt. 80-81 (costituzione della parte civile), agli artt. 86-87 (esclusione del responsabile civile), agli artt. 651 e 654 (pregiudizio alla difesa), all'art. 75 comma 3 (esclusione della parte civile da parte del PM), agli artt. 420 (udienza preliminare) e 484-491 (dibattimento).

Domande frequenti

Se sono ammesso come parte civile in penale, la sentenza mi darà sicuramente il risarcimento?

No. L'ammissione come parte civile non vincola il giudice nel merito. Il giudice è libero di condannare per importi inferiori o persino di negare il risarcimento, valutando il danno effettivamente provato.

Se sono escluso dal processo penale come parte civile, perdo definitivamente i miei diritti al risarcimento?

No. L'esclusione dal processo penale non impedisce di agire successivamente in giudizio civile per richiedere le restituzioni e il risarcimento del danno.

Cosa succede se chiedo io stesso l'esclusione del responsabile civile?

Se tu, come parte civile, richiedi l'esclusione del responsabile civile e questa viene accolta, perdi il diritto di agire contro quel responsabile civile in sede civile per il medesimo fatto.

Posso costituirmi come parte civile nel penale e poi agire comunque in civile?

Sì, in generale puoi, salvo il caso in cui tu stesso abbia richiesto l'esclusione del responsabile civile. In quel caso, la sede civile è preclusa.

Chi decide se il risarcimento deve essere pagato: il giudice penale o quello civile?

Se ti costituisci come parte civile nel processo penale, il giudice penale decide sul risarcimento. Se non ti costituisci in penale, deciderà il giudice civile in una causa separata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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