Art. 82 c.p.p. – Revoca della costituzione di parte civile
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La costituzione di parte civile (76, 78) può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata (232 att.) se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’art.523 ovvero se promuove l’azione davanti al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato all’imputato e al responsabile civile. L’azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile.
In sintesi
La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado mediante dichiarazione personale o dell'avvocato in udienza ovvero mediante atto scritto notificato.
Ratio
La revoca rappresenta il diritto della parte civile di abbandonare l'azione civile nel processo penale in qualsiasi momento, rispecchiando la disponibilità del diritto civile. La disposizione circa le spese e i danni evita che la revoca tardiva comporti conseguenze sanzionatorie verso la parte che si ritira: il PM o l'imputato possono agire in sede civile per danni da lite temeraria, mantenendo la separazione tra pubblico e privato.
Analisi
Il comma 1 consente la revoca in ogni stato e grado del procedimento, a mezzo di dichiarazione personale della parte civile o di suo procuratore speciale in udienza, oppure mediante atto scritto depositato in cancelleria e notificato alle altre parti. Il comma 2 introduce revoca implicita: la parte civile si considera revocata se non presenta conclusioni a norma dell'articolo 523 (articolo 523 cpP prevede la presentazione di note scritte dalle parti nel procedimento abbreviato) ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile (optando per la sede civile). Il comma 3 precisa che dopo la revoca, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni cagionati all'imputato e al responsabile civile dall'intervento della parte civile: queste questioni rimangono appannaggio del giudice civile. Il comma 4 chiarisce che la revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
Quando si applica
Una parte civile può revocare se raggiunge una transazione civilistica con l'imputato, se decide di non proseguire per motivi economici, o se preferisce la sede civile con istruttoria più agevole. Ad esempio, una società vittima di appropriazione indebita costituitasi parte civile nel penale, raggiunti cinque anni dal fatto, decide di terminare il procedimento penale per motivi di tempo e costi, e promuove azione in sede civile per il medesimo danno, ottenendo così una revoca implicita.
Connessioni
Strettamente correlato agli articoli 76-81 (costituzione, esclusione, revoca di parte civile), articolo 523 (procedimento abbreviato), articoli 465-495 (dibattimento), articoli 74-90 (disciplina parte civile), articolo 110 CPP (sottoscrizione).
Domande frequenti
In che momento posso revocare la mia qualità di parte civile?
In ogni momento, in qualsiasi stato e grado del procedimento. Non ci sono limiti di tempo, a differenza della costituzione che ha termini rigidi.
Come devo revocare la costituzione di parte civile?
Mediante dichiarazione personale in udienza oppure mediante atto scritto depositato in cancelleria e notificato alle altre parti (imputato, PM, responsabile civile).
Se raggiungo un accordo col responsabile civile, devo revocare formalmente?
Dipende: se non presenti le conclusioni secondo articolo 523 o promuovi un'azione civile separata, la revoca si intende implicita. Altrimenti, meglio revocare formalmente per certezza.
Dopo aver revocato la parte civile, posso ancora agire in sede civile?
Sì, la revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile. Anzi, è frequente che la parte civile revochi dal penale e agisca solo in sede civile.
Chi paga le spese causate da una parte civile che revoca tardivamente?
Il giudice penale non ha competenza su spese e danni derivanti dall'intervento della parte civile. Queste questioni rimangono appannaggio del giudice civile. La parte offesa che revoca può essere condannata al civile per danni da lite temeraria.