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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 43 Cod. Consumo – Rinvio al testo unico bancario
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 42 - Articolo 42 Codice del Consumo: Inadempimento del fornitore→Cod. consumo art. 44 - Art. 44 Cod.Cons.: Contratti negoziati nei locali commerciali. R→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Art. 41 Cod.Cons.: Tasso annuo effettivo globale e pubblicità→Articolo 45 Codice del Consumo: Campo di applicazione→Articolo 40 Codice del Consumo: Credito al consumo→Articolo 46 Codice del Consumo: Esclusioni→Articolo 39 Codice del Consumo: Regole nelle attività commerciali→Articolo 47 Codice del Consumo: Informazione sul diritto di recesso→Art. 38 Codice del Consumo: Rinvio→Articolo 48 Codice del Consumo: Esclusione del recesso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 43 rinvia la disciplina generale del credito al consumo al Testo Unico Bancario, consolidando l'integrazione tra diritto consumerista e bancario.
Ratio
La norma riconosce che il credito al consumo ha già una disciplina settoriale organica nel TUB. Il Codice del Consumo, piuttosto che duplicare, si limita a dettare principi di trasparenza (art. 42) e rimanda la complessità tecnica a chi già governa il settore bancario: la Banca d'Italia e il legislatore bancario.
Analisi
L'art. 43 è norma di rinvio puro. Individua due coordinate: (a) sostanza normativa = capi II e III, titolo VI del D.Lgs. 385/1993; (b) sanzioni = artt. 144-145 TUB. Non introduce regole nuove sul Codice del Consumo; cataloga il rimando. Ciò significa che ogni questione di credito al consumo non risolta dal Cod. Consumo si risolve applicando il TUB come parametro interpretativo.
Quando si applica
Si applica ogni volta che sorgono dubbi sulla disciplina del credito al consumo nel Codice del Consumo. Esempio: Tizio ha diritto di recesso da un contratto finanziato? Se il Codice non prevede dettagli, il rinvio al TUB risolve la questione secondo la disciplina bancaria. Caio, fornitore di servizi finanziari, deve rispettare trasparenza informativa: il TUB lo obbliga ulteriormente.
Connessioni
Connesso agli artt. 41-42 Cod. Consumo (che trattano l'inadempimento e protezione del consumatore). Collega il diritto consumerista al regime di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia (D.Lgs. 385/1993 come novellato da Direttiva 2013/36/UE e Regolamento 575/2013). Rimanda implicitamente ai principi di trasparenza della Direttiva 2008/48/CE.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Tizio compra beni di consumo e li finanzia tramite una carta revolving
Il fornitore non consegna. Tizio si domanda se il finanziatore (società finanziaria) debba informarlo su come recedere dal finanziamento. Il Codice del Consumo all'art. 42 non dà dettagli procedurali. L'art. 43 lo rimanda al TUB, che precisa i tempi, le modalità, le conseguenze del recesso creditizio.
Caso 2: Sempronio sottoscrive un mutuo al consumo presso una banca
La banca somministra informazioni incomplete sui tassi variabili. Sempronio contesta la violazione di trasparenza. Sebbene il Codice del Consumo disciplini credito al consumo, le sanzioni amministrative della Banca d'Italia (artt. 144-145 TUB) sono applicate dalla stessa Banca d'Italia secondo il rinvio dell'art. 43.
Domande frequenti
Cosa vuol dire rinvio al TUB nell'art. 43?
Significa che il Testo Unico Bancario governa la disciplina tecnica e sanzionatoria del credito al consumo. Il Codice del Consumo non ripete quelle regole, ma le incorpora per richiamo.
Se una questione di credito non è nel Codice del Consumo, la risolvo con il TUB?
Sì. L'art. 43 è norma di completamento: ogni lacuna nel Codice si colma con la disciplina bancaria del D.Lgs. 385/1993.
Chi applica le sanzioni per violazioni di credito al consumo?
La Banca d'Italia, secondo gli artt. 144-145 TUB richiamati dall'art. 43. Sono sanzioni amministrative, non penali.
Il TUB mi dà più protezione del Codice del Consumo?
Entrambi si applicano cumulativamente. Se il TUB è più favorevole, si applica quello. Il Codice del Consumo non deroga al TUB, ma lo integra.
Vale il rinvio anche per i contratti esteri o di credito bancario puro?
Il rinvio riguarda il credito al consumo tipico. Crediti bancari a imprese o crediti puri senza elemento consumerista restano fuori dal Codice e governati solo dal TUB.
Fonti consultate: 2 fontei verificate