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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 7 Cod. Consumo – Modalità di indicazione

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Indicazioni dell'art. 6 devono figurare su confezioni o etichette al momento della vendita
  • Istruzioni d'uso (art. 6 lett. f) possono essere riportate su documentazione allegata
  • Documentazione allegata vale se fornita insieme al prodotto
  • Visibilità e leggibilità sono requisiti essenziali di modalità
  • Il momento della vendita è punto critico per il diritto di informazione

L'articolo 7 del Codice del Consumo regola dove e come visualizzare le informazioni obbligatorie: sulle confezioni/etichette al momento della vendita o su documentazione allegata.

Ratio

L'articolo 7 implementa il "dove" dell'informazione stabilito dall'art. 6. La ratio è pratica: in negozio, il consumatore ha spesso secondi per scegliere. Non è realistico che memorizzi un manuale di 50 pagine. L'art. 7 obbliga il produttore a mettere le info critiche (denominazione, composizione, pericoli) sulla confezione stessa, dove sono visibili al momento della decisione di acquisto. Istruzioni dettagliate possono essere differentiate (libretto a parte) per ragioni di spazio e costo.

Il riferimento al "momento della vendita" è temporalmente critico: se l'informazione è disponibile solo dopo acquisto (es. dentro la confezione), il consumatore non ha potuto valutarla. Questa distinzione protegge dal fatto compiuto.

Analisi

Il comma 1 articola tre canali informativi: (a) confezione/etichetta (informazione frontale), (b) documentazione illustrativa allegata (manuale, foglio informativo), (c) momento della vendita (il timing). La parola "figurare" implica visibilità permanente: non stampato con inchiostro simile al fondo (low-contrast), non a penna (cancellabile). "Chiaramente visibili e leggibili" è standard già noto dall'art. 6, ma l'art. 7 lo ribadisce come requisito di modalità.

La flexibility sul "libretto istruzioni" (lett. f) dell'art. 6) riconosce che manuale esteso non starà sulla confezione. Ma "documentazione illustrativa fornita in accompagnamento" implica che il consumatore la riceve insieme al prodotto, non in seguito. Se compri un prodotto e il manuale è online scaricabile, non rispetta l'art. 7 lett. f).

Quando si applica

L'art. 7 è violato principalmente in due scenari: (a) informazioni richieste sono assenti dalla confezione al momento della vendita; (b) informazioni sono presenti ma non "chiaramente visibili e leggibili" (font microscopico, colore confondente, coperte da adesivi). La Corte ha condannato casi di confezione dove composizione era stampata su retro della scatola e il retro era rivolto al muro nel negozio.

Rileva anche nei contratti a distanza: se compri online, il prodotto arriva con etichetta mancante, il venditore ha violato l'art. 7 (le informazioni dovevano essere fornite prima della vendita tramite sito o email). Una sentenza recente ha ritenuto che foto prodotto online insufficiente se non mostra etichette leggibili.

Connessioni

Rimandi a: art. 6 (cosa scrivere), art. 8 (esclusioni), art. 9 (lingua italiana), art. 10 (decreti attuativi che possono disciplinare specifiche modalità per categoria).

Coordinamento con: Direttive europee che regolano forma e modalità specifiche (Reg. 1169/2011 per alimenti con requisiti di posizionamento, dimensione minima font; Direttiva 2011/65/UE per RAEE con istruzioni di smaltimento), Decreto Legislativo 206/2005 stesso (art. 49 per contratti a distanza specifica info precontrattuale).

Domande frequenti

Se ordino prodotto online, quando devono essere comunicate le informazioni dell'art. 6-7?

Prima della conclusione del contratto, secondo art. 49 Cod. Consumo (contratti a distanza). Il sito deve mostrare tutte le info su foto chiare o link esplicito. Al momento della consegna, prodotto deve avere etichetta conforme art. 6-7.

Può il venditore rimandare le istruzioni d'uso a manuale scaricabile online?

Dipende dall'art. 7 comma 1 lett. f): "documentazione illustrativa fornita in accompagnamento". Se manuale è allegato fisicamente (cartaceo, USB, QR che funziona senza login online), sì. Se è solo link su sito dove devi registrarti, è violazione. Il consumatore vulnerabile ha diritto a ricevere informazioni cartacee.

Se compro prodotto usato con etichetta originale rovinata, il venditore deve fornire nuova etichetta?

Se è ricondizionato e venduto come tale, sì (art. 3 lett. e) - informazione scritta obbligatoria). Se è usato, l'informazione su stato non deve essere sull'etichetta originale (che è deteriorata) ma su comunicazione separata che il venditore deve fornire.

L'art. 7 ammette di mettere info in più lingue? L'italiano deve essere in primo piano?

Sì, ma italiano deve avere visibilità almeno pari (art. 9 comma 2). Se tedesco è in corpo 14 e italiano in corpo 8, è violazione. Multilingue è ammesso, ma pari dignità visiva di lingue.

Se una confezione è preconfezionata e il consumatore non può vederla prima di acquistare (es. scatola opaca sigillata), è violazione dell'art. 7?

Non automaticamente, ma il venditore ha dovere alternativo: mettere le informazioni su scheda esterna o lasciare visualizzazione in negozio. Se la confezione è del tutto opaca e il negozio non offre modo di leggere etichette, è violazione della finalità dell'art. 7.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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