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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Punisce la messa in commercio di prodotti industriali con marchi falsificati o alterati
  • Requisito: danno all'industria nazionale
  • Pena: reclusione 1-5 anni, multa non inferiore a 516 euro
  • Se marchi protetti internazionalmente: pena aumentata, non si applica art. 473-474

Vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti: reclusione 1-5 anni, multa minimo 516 euro.

Ratio

L'articolo 514 tutela la proprietà industriale e la lealtà commerciale contro le contraffazioni. Un marchio contraffatto inganna il consumatore e genera danno economico all'imprenditore legittimo. Il legislatore intende proteggere l'industria nazionale da un'aggressione sleale che falsa il mercato, sottrae quote commerciali e compromette la reputazione del brand autentico.

Analisi

Elementi: (1) prodotti industriali (beni mobili ad esclusione di merci agricole grezze); (2) messa in vendita o circolazione (interno o estero); (3) nomi, marchi o segni distintivi contraffatti (falsità) o alterati (modificati da quelli originali); (4) nesso di causalità con danno all'industria nazionale. La pena è reclusione 1-5 anni PLUS multa non inferiore a 516 euro. Se i marchi sono tutelati da leggi interne o convenzioni internazionali, la pena è aumentata e non si applica l'estinzione del reato per causa sopravvenuta prevista negli artt. 473-474 (non confisca, cui qui sempre si applica).

Quando si applica

Esempi concreti: vendere borse con logo Gucci falso, distribuire utensili elettrici con marchio Bosch falsificato, esportare abbigliamento con etichette Nike contraffatte, mettere in circolo farmaci con confezioni false. Anche l'alterazione (es. cambio del colore storico del marchio per ingannare) rientra. Il danno all'industria nazionale è presunto se esiste concorrenza sleale certa.

Connessioni

Collegata a: artt. 473-474 c.p. (falsificazione e alterazione di marchi — reati base), artt. 582-589 c.p. (se la contraffazione è accompagnata da violenza), legge 929/1991 (codice della proprietà industriale), Trattati WIPO. Agisce in parallelo con sanzioni civili (sequestro, inibitoria, risarcimento). Se il danno è al settore alimentare protetto (DOP, IGP), si applica anche l'art. 517-quater.

Domande frequenti

Se vendo un prodotto con marchio contraffatto non sapendo fosse falso, sono lo stesso colpevole?

Se ignori totalmente che è falso (estrema buona fede), potresti scagionnarti. Tuttavia, una negligenza nel verificare l'autenticità è facilmente provabile. Dipende da come hai acquisito il prodotto (es. da fornitore certificato vs. fonte sospetta).

Quale differenza c'è tra 'contraffatto' e 'alterato'?

Contraffatto: marchio completamente falsificato, copiato illegalmente. Alterato: marchio vero ma modificato (es. colore cambiato, logo stiracchiato). Entrambi sono puniti dall'art. 514.

Se il marchio non è registrato internazionalmente, la pena è minore?

La pena base è sempre reclusione 1-5 anni e multa 516€+. Se però il marchio è protetto da leggi internazionali, la pena è aumentata. Marchi non registrati ricevono comunque tutela, ma meno protezione processuale.

Devo provare il danno all'industria nazionale o è presunto?

Per marchi protetti internazionalmente, il danno è praticamente presunto. Per marchi domestici, il danno deve essere provato dal querelante o desunto dal contesto (diffusione della contraffazione, perdita di vendite).

Se distribuisco solo una confezione falsa come campione, è reato?

Sì, anche una sola unità di messa in commercio è sufficiente. Non serve che il volume sia alto. La legge punisce il tentativo di circolare merci contraffatte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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