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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

In vigore dal 1° luglio 1931

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

In sintesi

  • Copie autentiche rilasciate secondo legge tengono legalmente luogo degli originali smarriti o distrutti
  • Sono equiparate agli atti originali nella categoria di 'atti pubblici' e 'scritture private'
  • Disciplina applicativa dei reati di falsità documentale (art. 476-491)
  • Previene impunità per falsificazioni di copie autentica di atti mancanti
  • Rilevante per certificati, successioni, titoli immobiliari smarriti

Le copie autentiche di atti mancanti valgono come originali ai fini della legge penale su falsi documenti e atti pubblici.

Ratio

La norma colma una lacuna: senza questa disposizione, chi falsificasse una copia autentica (rilasciata in luogo dell'originale smarrito) potrebbe sostenere di non aver falsificato un 'vero' atto pubblico. L'art. 492 estende le tutele penali dei reati di falsità (cap. II, titolo VIII) anche alle copie autentiche, riconoscendone piena equivalenza giuridica agli originali laddove la legge li autorizzi. Ciò è coerente con il principio per cui la forma è proteggibile nella sostanza quando prodotta da autorità legittima.

In materia civile, processuali e amministrativa, spesso gli originali non sono disponibili (dispersi, distrutti, non archiviati adeguatamente). La legge autorizza pubblici ufficiali (notai, giudici, cancellerie, catasto) a rilasciare copie che fungano da originali. L'art. 492 estende questa riconoscibilità al diritto penale, evitando un divario.

Analisi

Il testo è breve e funziona da 'ponte normativo': rinvia alle definizioni ordinarie di 'atto pubblico' (art. 2702 cc) e 'scrittura privata' (art. 2702 cc), aggiungendo il requisito che la copia sia autentica e 'a norma di legge' tenga luogo dell'originale. La condizione ('quando a norma di legge') è cruciale: non ogni copia, ma solo quella prodotta con le procedure legali (leggi di settore, codici di procedura, ordinamenti specifici).

L'applicazione pratica ricade su art. 476 (falsità in atto pubblico), 478 (falsità in certificato), 480 (falsità in registri), 488 (contraffazione di sigilli), per cui la copia autentica, se falsificata, rientra nelle stesse fattispecie dell'originale.

Quando si applica

Caso ricorrente: successione in cui il testamento originale è perso, ma la cancelleria del tribunale ha rilasciato copia autentica. Chi falsifica questa copia (inserisce un beneficiario, modifica firme) commette art. 476. Altro caso: catasto, dove la copia autentica di mappa originale smarrita è attestata dal geometra. Se qui si altera la riproduzione, scatta falsità in atto pubblico.

Anche per certificati amministrativi (patente, passaporto originali non rintracciabili): la copia autentica prodotta dalla motorizzazione o questura è tutelata allo stesso titolo dell'originale. Similmente, i documenti di proprietà immobiliare in cui la visura catastale (che è copia autentica del dato originale) è falsificata.

Connessioni

L'art. 492 è parte del Capo II (Falso) del Titolo VIII (Reati contro la fede pubblica). Rimanda a art. 476-491 per la definizione dei singoli reati. Connesso anche a art. 2702 cc (definizione di atto pubblico e scrittura privata), leggi di procedura civile e penale (codice di procedura), e ordinamenti speciali (catasto, registro delle imprese). In ambito amministrativo, il d.p.r. 445/2000 (documentazione amministrativa) ha esteso il principio di equivalenza alle certificazioni informatiche, che l'art. 492 abbraccia nel principio generale.

Domande frequenti

Una fotocopia di una copia autentica è anch'essa protetta dal diritto penale sui falsi?

No. La protezione copre la copia autentica originale rilasciata dall'ufficiale pubblico secondo legge, non una fotocopia di quella copia. Se alteri la fotocopia, non commetti falsità documentale, salvo non la usi fingendo sia la copia autentica originale (art. 488, contraffazione).

Che cos'è esattamente una 'copia autentica'?

È un documento prodotto da pubblico ufficiale (notaio, cancelliere, geometra, questure) che certifica di corrispondere all'originale. Deve essere sottoscritta dall'ufficiale con apposizione di firma e timbro ('per copia conforme'). Vale come originale solo per gli usi legali definiti dal settore (eredità, proprietà, amministrazione).

Se un originale è disperso ma non è mai stata richiesta copia autentica, posso usare una mia fotocopia?

No. Una tua fotocopia privata non ha alcun valore legale. Per atti importanti (testamenti, titoli), devi richiede copia autentica alla competente autorità (tribunale, notaio, ufficio archivio). Usare una fotocopia come se fosse originale o copia autentica comporta rischi civili e penali di frode.

Chi è responsabile se la copia autentica stessa contiene errori?

Se l'ufficiale ha copiato male pur essendo l'originale corretto, non è responsabile penalmente il cittadino (non falsificò); potrebbe esserlo l'ufficiale per negligenza amministrativa. Se invece tu alterei la copia autentica corretta, commetti falso indipendentemente dagli errori eventualmente presenti nell'originale.

È legale che una banca richieda una copia autentica invece dell'originale?

Sì, è legale per molti usi (ipoteche, mutui, eredità). La banca accetta la copia autentica come se fosse originale proprio perché l'art. 492 e le leggi di settore l'equiparano. Tuttavia, nel contratto di mutuo le banche possono specificare quale documentazione accettano; leggi sempre le condizioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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