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Art. 458 c.p. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
In vigore dal 1° luglio 1931
Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
Per “carte di pubblico credito” si intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
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In sintesi
L'articolo 458 cp equipara le carte di pubblico credito (banconote, cedole al portatore) alle monete per gli effetti della legge penale, estendendo la tutela ad altri strumenti finanziari.
Ratio
Nel 1931, quando il codice fu promulgato, era frequente l'emissione diretta di carta-valuta e titoli di credito pubblico da parte di banche centrali e stati. Il legislatore ha ritenuto necessario estendere la protezione penale oltre la moneta metallica a questi strumenti, poiché la loro falsificazione produce identici danni economici e fiduciari. La norma realizza un principio di parità: gli strumenti di credito pubblico meritano la medesima protezione della moneta.
Analisi
L'articolo 458 è norma di interpretazione autentica che parifìca per la legge penale le carte di pubblico credito alle monete. Non crea nuovo reato, ma estende la disciplina di articoli 453, 455 e 457 a una categoria più ampia di beni. Sono incluse: (1) carte e cedole al portatore emesse da governi, (2) qualsiasi carta con corso legale emessa da istituti autorizzati, (3) certificati di deposito, titoli di trasporto con valore monetario. Sono escluse le azioni ordinarie prive di corso legale e gli assegni bancari privati (disciplinati diversamente).
Quando si applica
Ogniqualvolta il fatto di contraffazione, acquisto, detenzione o circolazione riguarda carte di pubblico credito. Ad esempio, la falsificazione di cedole di prestiti statali, la contraffazione di certificati di tesoreria, l'alterazione di biglietti di banca centrale. Nel moderno sistema dell'euro, si applica anche a banconote euro legittimamente emesse da banche centrali degli stati della UE.
Connessioni
Articoli 453, 455, 457 cp (reati relativi a monete). Articolo 459 cp (false carte di credito di enti pubblici, diversa disciplina). Articolo 462-465 cp (falsi biglietti di trasporto pubblico, simile struttura). Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di frodi comuni che ledono gli interessi finanziari della UE. Norme Banca d'Italia su corso legale della moneta e titoli di credito.
Domande frequenti
Gli assegni bancari privati rientrano nella definizione di carte di pubblico credito dell'articolo 458?
No. Gli assegni bancari privati sono disciplinati diversamente (articoli 640, 641 cp su frode). Solo i titoli emessi da governi o istituti pubblici autorizzati rientrano nell'articolo 458.
Se falsifico una cedola di un prestito statale estero, mi si applica l'articolo 458 italiano?
Sì, se la falsificazione avviene in territorio italiano o se il bene falso entra in circolazione in Italia. Rimane esteso il principio di protezione ai titoli di credito pubblico stranieri legittimi.
Qual è la differenza tra l'articolo 458 e l'articolo 459?
L'articolo 458 parifìca genericamente le carte di pubblico credito alle monete per estendere i reati precedenti. L'articolo 459 specificamente disciplina valori di bollo (francobolli, marche) con pene ridotte di un terzo rispetto alle monete.
Un buono del tesoro fruttifero falsificato rientra nel campo dell'articolo 458?
Sì, se ha corso legale e è emesso dallo Stato italiano o da istituti autorizzati. Rimane protetto dalla disciplina penale dell'articolo 458.
Come si distingue una carta di pubblico credito da una carta di credito privata?
La carta di pubblico credito è emessa da uno Stato o da istituti pubblici autorizzati (Banca Centrale, Tesoro) e ha corso legale. La carta di credito privata è emessa da banche private per fini commerciali e non ha corso legale; è disciplinata da altre norme penali.
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