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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 173 c.p. Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo

In vigore dal 1° luglio 1931

Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, è inflitta la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente.

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In sintesi

  • Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono decorsi cinque anni dalla loro irrogazione.
  • Il termine è raddoppiato a dieci anni per i recidivi (art. 99, commi successivi al primo), i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • Quando arresto e ammenda sono inflitti congiuntamente, l'estinzione di entrambe le pene segue il solo termine previsto per l'arresto.
  • Per la decorrenza del termine si rinvia all'art. 172, commi 3°, 4° e 5°: il termine inizia dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e si sospende o interrompe nei casi ivi previsti.
  • L'istituto opera come causa estintiva della pena, distinta dalla prescrizione del reato, e riguarda esclusivamente le contravvenzioni punite con tali pene.

Disciplina l'estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del termine di cinque anni.

Ratio legis

L'art. 173 c.p. risponde all'esigenza di non mantenere indefinitamente in vita una pretesa punitiva dello Stato quando il trascorrere del tempo ne ha eroso la giustificazione preventiva e retributiva. Le pene proprie delle contravvenzioni — l'arresto e l'ammenda — sono per loro natura di entità contenuta; prolungarne sine die l'eseguibilità risulterebbe sproporzionato rispetto al disvalore del fatto e alla funzione rieducativa sancita dall'art. 27, comma 3, Cost.

Analisi

Il termine ordinario è di cinque anni, decorrente — per rinvio ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 172 c.p. — dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile. Il termine subisce una sospensione durante il tempo in cui l'esecuzione della pena è sospesa o differita per disposizione di legge, e si interrompe con ogni atto di esecuzione. Per i soggetti qualificati da maggiore pericolosità soggettiva — recidivi reiterati, infraquinquennali o aggravati (art. 99, commi 2, 3 e 4), delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102-108 c.p.) — il termine è portato a dieci anni, in coerenza con la scelta legislativa di riservare a tali categorie un trattamento più severo. La norma risolve inoltre un possibile problema di coordinamento: quando arresto e ammenda concorrono nella stessa sentenza, la legge stabilisce che l'estinzione di entrambe dipende esclusivamente dal decorso del termine per l'arresto, evitando che la pena pecuniaria sopravviva a quella detentiva.

Quando si applica

L'art. 173 c.p. trova applicazione ogni volta che, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna per una contravvenzione, la pena dell'arresto o dell'ammenda (o entrambe) non sia stata eseguita né si sia altrimenti estinta entro il quinquennio (ovvero il decennio per i soggetti qualificati). L'istituto non riguarda i delitti, per i quali l'analoga disciplina è dettata dall'art. 172 c.p. con termini diversi e più lunghi. Si distingue nettamente dalla prescrizione del reato (artt. 157-161 c.p.), che impedisce la formazione del titolo esecutivo, mentre qui il titolo esiste già e decade per inerzia nell'esecuzione.

Connessioni normative

L'articolo si lega sistematicamente a: art. 172 c.p. (estinzione delle pene detentive per i delitti, di cui richiama espressamente i commi 3-5); art. 99 c.p. (recidiva, nelle forme aggravate che determinano il raddoppio del termine); artt. 102-108 c.p. (delinquenza abituale, professionale e per tendenza); artt. 17 e 18 c.p. (classificazione delle pene principali per le contravvenzioni); art. 157 c.p. (prescrizione del reato, istituto distinto ma complementare nell'economia estintiva del sistema penale).

Domande frequenti

Qual è il termine ordinario per l'estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda?

Il termine ordinario è di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, salvo sospensioni o interruzioni previste dall'art. 172 c.p.

Quando il termine viene raddoppiato?

Il termine è raddoppiato a dieci anni nei confronti dei recidivi nelle forme aggravate previste dai commi successivi al primo dell'art. 99 c.p. (recidiva reiterata, infraquinquennale o aggravata), nonché per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Cosa accade se arresto e ammenda sono inflitti insieme nella stessa sentenza?

Quando le due pene concorrono, la legge stabilisce che l'estinzione di entrambe è determinata esclusivamente dal decorso del termine previsto per l'arresto. L'ammenda non segue un termine autonomo, ma si estingue insieme alla pena detentiva.

Da quando decorre il termine di cinque anni?

Per la decorrenza si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 172 c.p.: il termine inizia dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile; si sospende nei periodi in cui l'esecuzione è sospesa o differita per legge, e si interrompe con ogni atto di esecuzione.

Qual è la differenza tra l'estinzione della pena per decorso del tempo e la prescrizione del reato?

La prescrizione del reato (art. 157 c.p.) opera prima della condanna definitiva e impedisce la formazione del titolo esecutivo. L'estinzione della pena per decorso del tempo opera invece dopo la condanna irrevocabile, facendo venire meno il diritto dello Stato a eseguire la pena già inflitta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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