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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 9 c.p. (Delitto comune del cittadino all’estero)

In vigore dal 1° luglio 1931

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che la estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis.

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In sintesi

  • Il cittadino italiano che commette all'estero un delitto grave (pena minima tre anni, ergastolo o morte) è punibile in Italia se si trova nel territorio dello Stato.
  • Per i reati meno gravi, la punibilità è subordinata alla richiesta del Ministro della giustizia oppure all'istanza o querela della persona offesa.
  • Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero, dell'Unione europea o di uno straniero, occorre sempre la richiesta del Ministro della giustizia, purché l'estradizione non sia stata concessa o accettata.
  • Per i delitti di corruzione (artt. 320, 321 c.p.) e di millantato credito aggravato (art. 346-bis c.p.), non è necessaria alcuna richiesta o istanza: la procedibilità è d'ufficio.
  • La norma si applica solo ai delitti comuni: per i reati politici e militari valgono regole speciali previste dagli articoli precedenti.

L'art. 9 c.p. regola la punibilità del cittadino italiano che commette un delitto comune in territorio straniero, secondo condizioni di gravità e procedibilità.

Ratio

L'art. 9 c.p. esprime il principio di personalità attiva del diritto penale internazionale: lo Stato italiano rivendica il potere punitivo sui propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui il reato è stato commesso. La ratio è duplice. Da un lato si intende evitare che il cittadino possa sottrarsi alla giustizia italiana sfruttando la sovranità territoriale di un altro Stato; dall'altro si vuole garantire che comportamenti gravi non rimangano impuniti per il solo fatto che l'autore si trovava all'estero al momento della condotta. Il principio di personalità attiva è comune a molti ordinamenti europei ed è previsto anche da numerose convenzioni internazionali che l'Italia ha ratificato nel tempo.

Analisi

La disposizione distingue tre fasce di punibilità in ragione della gravità del reato. Per i delitti più gravi — quelli puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni — la punibilità scatta automaticamente, purché il reo si trovi nel territorio italiano: non occorre alcuna iniziativa esterna. Per i reati di minore gravità, la procedibilità è condizionata: occorre o la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa. Quando invece il delitto lede interessi di uno Stato estero, dell'Unione europea o di uno straniero, il legislatore ha previsto un'ulteriore condizione negativa: l'estradizione del reo non deve essere stata concessa né accettata dallo Stato territoriale, a evitare un doppio procedimento per lo stesso fatto. L'ultimo comma esclude infine la necessità di qualsiasi condizione di procedibilità per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite, in coerenza con gli obblighi internazionali anticorruzione assunti dall'Italia.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente ai delitti — non alle contravvenzioni — commessi da un cittadino italiano al di fuori del territorio nazionale, nei casi non già coperti dagli articoli 7 e 8 c.p. (che riguardano rispettivamente i delitti per cui la legge italiana ha sempre giurisdizione e i delitti politici del cittadino). È necessario che il soggetto si trovi fisicamente nel territorio italiano al momento in cui si vuole procedere, condizione che la giurisprudenza interpreta come requisito processuale e non sostanziale. La qualità di cittadino italiano deve sussistere al momento del fatto; la successiva perdita della cittadinanza non fa venire meno la punibilità già sorta. La norma si applica anche al cittadino che abbia già scontato una pena all'estero, salvo il computo di quanto già espiato ai sensi dell'art. 138 c.p.

Connessioni

L'art. 9 c.p. si colloca nel sistema degli artt. 7-10 c.p., che insieme disciplinano l'efficacia della legge penale nello spazio. Va letto in combinato con l'art. 7 c.p. (universalità), l'art. 8 c.p. (delitto politico del cittadino) e l'art. 10 c.p. (delitto dello straniero all'estero). Rilevano inoltre l'art. 13 c.p. sull'estradizione e gli artt. 731 ss. c.p.p. sul riconoscimento delle sentenze penali straniere. Sul piano sovranazionale, la norma interagisce con il mandato d'arresto europeo (l. 69/2005) e con le convenzioni bilaterali di estradizione. Per i reati di corruzione richiamati nell'ultimo comma, il riferimento va alle norme della Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri, recepita in Italia con la l. 300/2000.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 9 del codice penale?

L'art. 9 c.p. prevede che il cittadino italiano il quale commetta all'estero un delitto comune possa essere giudicato e punito in Italia secondo la legge italiana, a condizione che si trovi nel territorio dello Stato e, per i reati meno gravi, che intervenga la richiesta del Ministro della giustizia o la querela della persona offesa.

Qual è la differenza tra l'art. 7, l'art. 8 e l'art. 9 del codice penale?

L'art. 7 c.p. elenca i reati per cui la legge italiana vale sempre, ovunque commessi e chiunque ne sia l'autore. L'art. 8 c.p. riguarda i delitti politici commessi dal cittadino all'estero. L'art. 9 c.p. disciplina invece i delitti comuni — non politici e non già compresi nell'art. 7 — commessi dal cittadino fuori dal territorio nazionale, graduando la procedibilità in base alla gravità del fatto.

Quando serve la richiesta del Ministro della giustizia per punire un reato commesso all'estero?

La richiesta del Ministro della giustizia è necessaria quando il delitto commesso all'estero dal cittadino italiano prevede una pena detentiva inferiore nel minimo a tre anni, oppure quando il reato è commesso a danno di uno Stato estero, dell'Unione europea o di uno straniero e l'estradizione non è stata concessa né accettata. Non è invece necessaria per i delitti puniti con l'ergastolo o con una pena minima di almeno tre anni, né per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite.

Il cittadino italiano giudicato all'estero può essere processato di nuovo in Italia?

In linea di principio sì, salvo che la legge o le convenzioni internazionali dispongano diversamente. Tuttavia, l'art. 138 c.p. prevede che la pena già scontata all'estero venga computata in detrazione rispetto a quella da eseguire in Italia, in modo da evitare che il condannato subisca una punizione superiore a quella prevista dalla legge italiana.

L'art. 9 c.p. si applica anche alle contravvenzioni commesse all'estero?

No. L'art. 9 c.p. si riferisce espressamente ai delitti, non alle contravvenzioni. Per le contravvenzioni commesse all'estero da cittadini italiani non è prevista una norma analoga nel codice penale, quindi in linea generale esse non sono perseguibili in Italia salvo disposizioni speciali di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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