← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 c.p. (Cittadino italiano. Territorio dello Stato)

In vigore dal 1° luglio 1931

Agli effetti della legge penale, sono considerati “cittadini italiani” i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è “territorio dello Stato” il territorio “della Repubblica”, quello delle colonie ed ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Definisce la nozione di 'cittadino italiano' ai soli fini della legge penale
  • Include nel territorio dello Stato le navi e gli aeromobili italiani ovunque si trovino
  • Le navi e gli aeromobili italiani non sono territorio italiano se soggetti a legge territoriale straniera
  • La norma risente dell'impostazione coloniale originaria del codice del 1942
  • Va letta in coordinamento con la normativa costituzionale e con il diritto internazionale vigente

L'articolo 4 del codice penale definisce, ai fini penali, chi sono i 'cittadini italiani' e cosa costituisce il 'territorio dello Stato', includendo navi e aeromobili italiani ovunque si trovino.

Ratio della norma

L'articolo 4 c.p. fornisce le definizioni operative di «cittadino italiano» e di «territorio dello Stato» ai fini dell'applicazione della legge penale, completando il quadro dell'art. 3 c.p. sul principio di territorialità. La norma risponde all'esigenza di individuare con precisione i soggetti destinatari della legge penale e l'ambito spaziale entro cui essa opera, evitando lacune o incertezze applicative. Le definizioni contenute nell'articolo hanno rilievo esclusivamente penalistico e non si estendono automaticamente ad altri settori dell'ordinamento.

Analisi del testo

Il primo comma definisce i «cittadini italiani» includendo categorie che rispecchiano l'impostazione coloniale del codice del 1942 (cittadini delle colonie, sudditi coloniali): tali riferimenti sono oggi privi di rilevanza pratica in quanto l'Italia ha perso i possedimenti coloniali. Mantiene attuale rilievo il riferimento agli «apolidi residenti nel territorio dello Stato», ai quali si applica la legge penale italiana come ai cittadini. Il secondo comma estende la nozione di territorio dello Stato alle navi e agli aeromobili italiani ovunque si trovino, salvo che siano assoggettati, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera: si tratta del principio della bandiera, temperato dal rispetto del diritto internazionale.

Quando si applica

La norma rileva in tutte le situazioni in cui occorra determinare se un soggetto debba essere considerato cittadino italiano ai fini penali o se un fatto commesso su una nave o su un aeromobile italiano debba ricadere sotto la giurisdizione penale italiana. Tipicamente rileva per i fatti commessi a bordo di navi o aeromobili italiani in acque o spazi aerei internazionali, ovvero per determinare il trattamento penale degli apolidi residenti in Italia.

Connessioni con altre norme

L'art. 4 c.p. si coordina con l'art. 3 c.p. (principio di territorialità) e con gli artt. 6-10 c.p. (disciplina dei reati commessi nel territorio e all'estero). Sul piano costituzionale, rileva l'art. 10 Cost. in materia di status degli stranieri e apolidi. Sul piano internazionale, le convenzioni sul diritto del mare (UNCLOS) e sulla navigazione aerea regolano i casi in cui la nave o l'aeromobile italiano sia soggetto a una legge territoriale straniera.

Domande frequenti

La definizione di 'cittadino italiano' nell'art. 4 c.p. vale per tutto l'ordinamento?

No. La norma precisa espressamente che le definizioni valgono «agli effetti della legge penale». Si tratta di definizioni funzionali al diritto penale, che non si estendono automaticamente alla disciplina della cittadinanza in senso generale, regolata da norme specifiche (in particolare dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Le navi italiane sono sempre territorio italiano?

In linea generale sì, ma con un'importante eccezione: le navi italiane non sono considerate territorio dello Stato quando siano soggette, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. Questo può accadere, per esempio, quando la nave si trova in acque territoriali di un altro Stato che eserciti la propria giurisdizione.

Un aeromobile italiano in volo su territorio straniero è soggetto alla legge penale italiana?

Dipende dalle circostanze e dal diritto internazionale applicabile. In linea generale, l'aeromobile italiano è considerato territorio dello Stato, ma questa equiparazione cede se l'aeromobile è soggetto a una legge territoriale straniera ai sensi del diritto internazionale, come stabilisce espressamente l'art. 4, comma 2, c.p.

I riferimenti alle colonie nell'art. 4 c.p. hanno ancora rilevanza?

No, in linea generale i riferimenti ai cittadini delle colonie e ai sudditi coloniali sono privi di rilevanza pratica, essendo l'Italia sprovvista di possedimenti coloniali da decenni. Si tratta di formule storicamente condizionate dall'impostazione del codice del 1942, rimaste nel testo senza mai essere aggiornate dal legislatore.

Come viene trattato l'apolide residente in Italia dalla legge penale?

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, c.p., l'apolide residente nel territorio dello Stato è equiparato al cittadino italiano ai fini della legge penale. Ciò rileva, in linea generale, per la disciplina dei reati commessi all'estero, che per i cittadini italiani è talvolta più ampia rispetto a quella applicabile agli stranieri.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.