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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2967 c.c. Effetto dell’impedimento della decadenza

In vigore dal 19/04/1942

Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.

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In sintesi

  • Quando la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
  • L'effetto dell'impedimento è consumare l'onere imposto dalla decadenza, non estinguere ogni termine.
  • Da quel momento il titolare deve rispettare il termine prescrizionale ordinario applicabile.
  • La norma evita il rischio di doppio termine (decadenziale + prescrizionale) operanti in parallelo.
  • Il regime si applica solo se la fonte non dispone diversamente.
  • Conferma la distinzione funzionale tra decadenza (onere puntuale) e prescrizione (inerzia prolungata).

Funzione di chiusura della disciplina sulla decadenza

L'art. 2967 c.c. svolge una funzione di raccordo tra il regime della decadenza e quello della prescrizione. Una volta che il titolare ha compiuto l'atto impeditivo previsto dall'art. 2966 c.c., l'onere imposto dalla decadenza si considera adempiuto; ma il diritto non diventa per ciò solo imprescrittibile. Il legislatore precisa che, da quel momento, esso resta soggetto alle norme sulla prescrizione, ossia al termine di estinzione applicabile in base alla natura del diritto stesso.

La norma chiarisce un'ambiguità potenziale: senza di essa si potrebbe pensare che, evitata la decadenza, il diritto sopravviva indefinitamente, o all'opposto che si sommi un secondo termine decadenziale uguale al primo. L'art. 2967 c.c. opta per la soluzione di razionalità: l'impedimento consuma il termine decadenziale e fa transitare il diritto nel regime ordinario della prescrizione.

Il funzionamento concreto del meccanismo

Si consideri il caso del compratore che denuncia tempestivamente i vizi della cosa venduta (art. 1495, 1° comma c.c.). Con la denuncia entro otto giorni dalla scoperta, la decadenza è impedita: il diritto alla garanzia non si estingue per inerzia puntuale. Da quel momento, scatta però il termine prescrizionale annuale ex art. 1495, 3° comma c.c. dal momento della consegna entro cui proporre l'azione. L'art. 2967 c.c. esprime proprio questa logica: l'onere decadenziale è soddisfatto, ma per esercitare effettivamente il diritto (in via giudiziale) opera il successivo termine prescrizionale.

Lo stesso schema vale per altre figure. Nell'impugnazione del licenziamento ex art. 6 L. 604/1966, la prima impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni impedisce la decadenza; la successiva fase giudiziale entro 180 giorni è invece termine di decadenza ulteriore (regime speciale). Nell'azione di garanzia per evizione, la denuncia tempestiva apre la strada all'esercizio del diritto entro il termine prescrizionale ordinario applicabile.

Coordinamento con regimi speciali

L'art. 2967 c.c. si applica «salvo che diverse disposizioni si applichino»: la norma è derogabile sia dalla legge sia, nei limiti dell'art. 2965 c.c. e dell'art. 2968 c.c., dall'autonomia privata. La legge può prevedere che, impedita la decadenza, il diritto sia comunque sottoposto a un ulteriore termine decadenziale (come nel caso del licenziamento) o a termini prescrizionali speciali. Le parti, nell'ambito dei diritti disponibili, possono modulare i termini purché non rendano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (art. 2965 c.c.).

Implicazioni pratiche per il titolare

Per Tizio che si trova a far valere un diritto soggetto a decadenza, l'art. 2967 c.c. comporta una doppia diligenza: prima rispettare il termine decadenziale, compiendo l'atto previsto; poi monitorare il successivo termine prescrizionale entro cui esercitare giudizialmente il diritto. La denuncia di vizi non basta: occorre poi agire entro l'anno. L'impugnazione stragiudiziale del licenziamento non basta: occorre depositare il ricorso entro 180 giorni. L'errore tipico è considerare il diritto «salvo per sempre» dopo l'atto impeditivo: in realtà, la cura si trasferisce sul piano della prescrizione (o di un eventuale ulteriore termine speciale).

Domande frequenti

Cosa succede al diritto dopo che la decadenza è stata impedita?

Ai sensi dell'art. 2967 c.c., il diritto resta soggetto alle norme che regolano la prescrizione. L'onere decadenziale è consumato, ma il titolare deve esercitare il diritto entro il successivo termine prescrizionale applicabile.

L'impedimento della decadenza rende il diritto imprescrittibile?

No, l'impedimento esaurisce solo l'onere puntuale imposto dalla decadenza. Da quel momento il diritto è soggetto al normale regime della prescrizione, generalmente decennale (art. 2946 c.c.) o ai termini brevi previsti dalla legge.

Dopo aver denunciato i vizi della cosa, devo agire entro un altro termine?

Sì: la denuncia entro 8 giorni impedisce la decadenza, ma l'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.). Il compratore deve quindi promuovere l'azione giudiziale entro tale termine prescrizionale.

L'art. 2967 c.c. è derogabile?

Sì, la norma si applica salvo diverse disposizioni della legge o del contratto. Esistono regimi speciali (come l'impugnazione del licenziamento) che prevedono ulteriori termini decadenziali dopo il primo atto impeditivo.

Per i diritti verso la PA, dopo la domanda quale termine ho per agire in giudizio?

Dipende dal tipo di diritto e di azione: in molti casi opera il termine generale di prescrizione, in altri leggi speciali prevedono termini decadenziali ulteriori (es. ricorso al TAR entro 60 giorni). Occorre verificare la disciplina specifica del rapporto.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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