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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2962 c.c. Compimento della prescrizione

In vigore dal 19/04/1942

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine.

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In sintesi

  • La prescrizione si compie quando è compiuto l'ultimo giorno del termine, in tutti i casi previsti dal Codice e dalle leggi speciali.
  • La norma fissa il momento esatto di estinzione del diritto: la mezzanotte del giorno finale.
  • Si applica a tutte le prescrizioni: ordinaria, breve e presuntiva.
  • Il principio si coordina con l'art. 2963 c.c. sul computo dei termini secondo il calendario comune.
  • Non è ammesso anticipare l'effetto prescrizionale a momenti anteriori al compimento dell'ultimo giorno.

Significato e portata della norma

L'art. 2962 c.c. enuncia un principio apparentemente lapalissiano ma di rilevanza pratica notevole: la prescrizione si compie quando è compiuto l'ultimo giorno del termine. La norma chiarisce il momento esatto in cui matura l'effetto estintivo (o, per le prescrizioni presuntive, l'effetto presuntivo) del decorso del tempo. Il principio vale per ogni tipologia di prescrizione regolata dal Codice Civile o da leggi speciali e va coordinato con l'art. 2963 c.c., che disciplina il computo aritmetico dei termini.

L'ultimo giorno: significato di «compimento»

Il «compimento» dell'ultimo giorno si interpreta come il decorso integrale di esso, ossia fino alle ore 24:00 (mezzanotte) dell'ultimo giorno utile. Ciò significa che il termine prescrizionale è ancora pendente fino a tale momento e che un atto interruttivo compiuto nell'ultimo giorno — anche pochi minuti prima della mezzanotte — è ancora idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Solo a partire dal primo istante del giorno successivo il diritto può dirsi prescritto.

Questa precisazione, che a prima vista appare di scuola, ha conseguenze concrete: una notifica eseguita nell'ultimo giorno utile salva il diritto, anche se l'ufficiale giudiziario porta a termine la consegna in serata. Caio, che vede prescriversi il proprio credito decennale ex art. 2946 c.c. il 31 dicembre, può ancora notificare un atto di citazione il pomeriggio di tale giorno: la prescrizione si compie solo allo spirare del giorno medesimo, e l'atto interruttivo cade quindi prima del compimento.

Coordinamento con l'art. 2963 c.c.

L'art. 2962 c.c. va letto congiuntamente all'art. 2963 c.c., che disciplina il calcolo aritmetico. In particolare, il principio per cui «non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine» (dies a quo non computatur) implica che il termine inizia a decorrere dal giorno successivo all'evento generatore e si compie con lo spirare dell'ultimo giorno. Se il termine scade in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo (art. 2963, 3° comma c.c.).

Implicazioni processuali e sostanziali

La norma assume rilievo pratico nelle controversie sulla tempestività dell'azione: in caso di contestazione sul giorno esatto di compimento, il giudice deve applicare rigorosamente il principio del compimento integrale dell'ultimo giorno. La prescrizione non opera ope legis, ma deve essere eccepita dalla parte interessata (art. 2938 c.c.); tuttavia, una volta eccepita, il giudice deve verificare con esattezza la data di compimento applicando l'art. 2962 c.c. Inoltre, l'art. 2962 c.c. si applica anche alla decadenza nel calcolo del termine finale, sebbene la decadenza segua regole proprie per quanto attiene a sospensione e interruzione (art. 2964 c.c.).

Domande frequenti

Quando esattamente si compie la prescrizione?

La prescrizione si compie alla mezzanotte (ore 24:00) dell'ultimo giorno del termine: prima di tale momento il diritto è ancora azionabile e atti interruttivi compiuti nell'ultimo giorno sono ancora efficaci.

Una notifica eseguita nell'ultimo giorno utile è tempestiva?

Sì, un atto interruttivo (notifica, diffida, ricorso) eseguito anche poche ore prima della mezzanotte dell'ultimo giorno è ancora valido a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.

Cosa succede se l'ultimo giorno del termine è una domenica o un festivo?

L'art. 2963, 3° comma c.c. stabilisce che il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. L'effetto estintivo si compie quindi al termine di tale giorno.

Il giudice deve rilevare d'ufficio la prescrizione?

No, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c.): deve essere eccepita dalla parte interessata. Una volta eccepita, il giudice applica l'art. 2962 c.c. per accertare il compimento esatto del termine.

L'art. 2962 c.c. si applica anche alla decadenza?

Sì, per il calcolo del termine finale la regola del compimento dell'ultimo giorno si applica anche alla decadenza. Restano però inapplicabili alla decadenza, salvo eccezioni, le norme su sospensione e interruzione (art. 2964 c.c.).

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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