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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 543 c.p.p. – Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 186 c.p. è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza (694).

2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

3. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

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In sintesi

  • Il giudice ordina la pubblicazione della sentenza di condanna su richiesta della parte civile (diritto di controreplica morale)
  • La pubblicazione avviene per estratto o intero in giornali indicati dal giudice
  • Costi a carico del condannato (e del responsabile civile se del caso)
  • Se l'inserzione non avviene nel termine fissato, la parte civile può provvedere direttamente e ripetere le spese dal condannato

La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 186 c.p.) è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile; avviene a spese del condannato in giornali indicati dal giudice.

Ratio

L'articolo attua il diritto alla "riparazione del danno" della parte civile attraverso la pubblicazione pubblica della sentenza. È una forma di "controreplica morale": se il condannato ha diffuso false accuse o calunnie che hanno rovinato la reputazione della vittima, la sentenza che lo condanna viene pubblicata affinché il pubblico apprenda la sconfitta e la verità sia ristabilita. La pubblicazione è misura accessoria della condanna ed è ordinata su richiesta (non automatica), salvo che la legge materiale (art. 186 c.p.) non la autorizzi in specifici reati (diffamazione, ingiuria qualificata, ecc.).

I costi gravano sul condannato, sia come incentivo alla non-reiterazione che come compensazione indiretta alla parte civile.

Analisi

Comma 1 affida al giudice l'ordine di pubblicazione, ma solo su richiesta della parte civile costituita nel processo. La pubblicazione è "a norma dell'art. 186 c.p.", che autorizza questa misura accessoria per reati contro l'onore e la reputazione. Il giudice ha discrezionalità sulla gravità della condanna e dell'interesse della parte civile, ma di regola accoglie la richiesta.

Comma 2 specifica le modalità: la pubblicazione è "per una o due volte" (una sola inserzione o reitera in numero 2), "per estratto" (del dispositivo e motivi salienti) "o per intero" (intera sentenza), in "giornali indicati dal giudice" (stampa locale, nazionale, giornali specializzati a seconda della gravità).

Comma 3 è cautelativa: il giudice fissa un termine entro cui il condannato deve provvedere alla pubblicazione. Se non lo fa, la parte civile stessa può pubblicare e chiedere il rimborso delle spese al condannato tramite esecuzione della sentenza civile.

Quando si applica

Si applica nei reati contro l'onore (diffamazione art. 595 c.p., ingiuria qualificata art. 598 c.p., diffamazione a mezzo stampa art. 596 c.p., calunnia art. 368 c.p.). Applicazione più rara in altri reati dove la parte civile chieda esplicitamente questa forma di riparazione.

Non si applica automaticamente: occorre richiesta della parte civile nella sentenza. Se parte civile non la chiede, il giudice generalmente non ordina la pubblicazione.

Connessioni

Art. 186 c.p. (pubblicazione sentenza di condanna), art. 595-598 c.p. (diffamazione e ingiuria), art. 368 c.p. (calunnia), art. 74-90 c.p.p. (costituzione parte civile), art. 541 c.p.p. (condanna spese civile), art. 694 c.p.p. (potere cautelare nel penale). Misura accessoria della sentenza, non principale, ma importante per la riabilitazione della reputazione della vittima.

Domande frequenti

Chi decide dove pubblicare la sentenza?

Il giudice. Indica i giornali nella sentenza. Generalmente sceglie giornali locali se il danno reputazionale è locale, o giornali nazionali se ha rilevanza nazionale. La scelta dipende dalla gravità della condanna e dall'ambito di diffusione del torto.

Quanto costa pubblicare una sentenza su un giornale?

Varia da 500 a 3000 euro a seconda del giornale e dello spazio (estratto vs. intero). Il giudice non fissa l'ammontare, ma il condannato deve provvedere secondo i tariffari dei giornali indicati.

Se non pubblico la sentenza nel termine, cosa accade?

La parte civile può pubblicarla direttamente a proprie spese e poi chiederti il rimborso tramite esecuzione della sentenza. Rimane tuo debito verso il giornale. È consigliabile provvedervi tempestivamente.

La pubblicazione della sentenza è un'ammissione di colpa?

Sì, la pubblicazione della sentenza di condanna è una forma di ammissione pubblica della colpa e di ristabilimento della verità. È diritto della vittima ottenere questa "controreplica morale", non è una sanzione penale aggiuntiva ma un rimedio civile.

Posso chiedere la pubblicazione anche se non ho prove complete?

No, la pubblicazione è ordinata dal giudice solo se c'è condanna definitiva per il reato (diffamazione, ingiuria). Occorre prima che tu vinca il processo e ottenga sentenza di condanna. Poi, come parte civile, chiedi al giudice la pubblicazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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