← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 205 c.p.p. – Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.

2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.

3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione (213) o di confronto (211) o per altra necessità.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Testimonianza del Presidente della Repubblica assunta nella sede in cui esercita funzione di Capo dello Stato (Palazzo del Quirinale).
  • Presidenti di Camera, Senato, Consiglio Ministri e Corte Costituzionale possono chiedere di essere esaminati nella sede dove esercitano l'ufficio, garantendo continuità della funzione.
  • Si procede con forme ordinarie se indispensabili ricognizioni, confronti o altre necessità esigono comparsa fisica della persona.
  • Procedura speciale mira a garantire la dignità e la continuità istituzionale.

La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede dove esercita funzione di Capo dello Stato, con modalità ordinaria per ricognizioni e confronti.

Ratio

L'articolo 205 regola un evento straordinario: la testimonianza di personalità di Stato. La ratio è duplice: (a) tutela della dignità e della continuità dell'ufficio, sicché il Presidente non abbandona la sede istituzionale se non strettamente necessario; (b) simbolismo costituzionale, cioè il processo vi si adatta, non il contrario. Il Presidente della Repubblica, per quanto soggetto a legge comune, non può essere trattato come testimone ordinario senza offesa alla sovranità popolare che rappresenta. La norma è una concessione alla gerarchia costituzionale, bilanciata con l'imparzialità: non è immunità dalla testimonianza, ma accomodamento della procedura.

Analisi

La norma distingue tre livelli. Il Presidente della Repubblica (comma 1): testimonianza nella sede del Quirinale, dove esercita funzione costituzionale. I quattro Presidenti di primo piano (Camera, Senato, Consiglio, Corte Costituzionale, comma 2): possono richiedere di essere esaminati nella sede dell'ufficio, con diritto di accoglimento se la continuità è a rischio. Tuttavia, comma 3: se sono indispensabili ricognizioni, confronti, o altri atti che richiedono comparsa fisica irrimandabile, il giudice procede in forme ordinarie (il testimone si presenta, anche se Presidente). È una gerarchia condizionata alla necessità processuale.

Quando si applica

Processi rari che riguardano crimini imputati a soggetti che hanno relazione con personalità presidenziali. Ad es.: il Presidente della Repubblica è testimone di crimini commessi da un collaboratore; il Presidente del Consiglio è testimone su fatti riguardanti una sottrazione pubblica avvenuta sotto il suo governo. La procedura speciale assicura che il Presidente non sia umiliato e che la funzione continui, ma non impedisce la testimonianza.

Connessioni

Articoli 90 Costituzione (responsabilità del Presidente), 134 Costituzione (Corte Costituzionale), 206 c.p.p. (testimonianza agenti diplomatici), 198 c.p.p. (obblighi generali testimone), 204 c.p.p. (esclusione segreto). Sentenze Corte Costituzionale su immunità e dignità costituzionale.

Domande frequenti

Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di testimoniare?

No. È soggetto agli obblighi processuali come chiunque altro. L'articolo 205 non gli concede esenzione, ma solo adattamento della procedura per preservare la dignità della funzione.

Se la testimonianza è in Quirinale, le regole di assunzione cambiano?

No, rimane testimonianza formale: il Presidente è avvertito dell'obbligo di verità, è sottoposto a cross-examination, le domande seguono le regole ordinarie. Cambia solo la sede.

Quale altra personalità di Stato ha analoga protezione?

I Presidenti di Camera, Senato, Consiglio e Corte Costituzionale. Tutti hanno diritto di chiedere di essere esaminati nella sede dell'ufficio, se la continuità della funzione lo consente.

Se il giudice ritiene indispensabile una ricognizione in persona, il Presidente è obbligato a recarsi in tribunale?

Sì. Se la ricognizione è essenziale e non praticabile nel Quirinale, il giudice ordina comparsa ordinaria e il Presidente vi si assoggetta, per legge.

Il processo contro il Presidente o suoi collaboratori è sospeso durante il mandato?

No. L'articolo 90 Costituzione afferma che il Presidente risponde dei reati commessi nell'esercizio delle funzioni solo se impeachment presso Corte Costituzionale. Altrimenti è imputabile come chiunque altro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.