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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2233 c.c. Compenso

In vigore

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. (1)

In sintesi

  • Il compenso è determinato in primo luogo dall'accordo delle parti; in mancanza, si ricorre alle tariffe professionali o agli usi.
  • In assenza di tariffe e usi applicabili, il compenso è fissato dal giudice previo parere dell'associazione professionale di categoria.
  • La misura del compenso deve in ogni caso essere adeguata all'importanza dell'opera svolta e al decoro della professione.
  • I patti sul compenso tra avvocati (e praticanti abilitati) e clienti sono nulli se non redatti in forma scritta.
Ratio

L'art. 2233 c.c. riflette la tradizionale concezione del lavoro professionale come attività non riducibile a pura logica di mercato: il compenso non è solo corrispettivo di una prestazione ma deve essere proporzionato alla dignità della professione. Il requisito dell'adeguatezza tutela simultaneamente il cliente (da compensi esorbitanti) e il professionista (da tariffe svilenti). Il coinvolgimento del giudice e del parere ordinistico in assenza di accordo è un meccanismo di chiusura del sistema che garantisce la determinabilità del compenso senza rimettere la questione alla sola valutazione discrezionale del giudicante.

Analisi

La norma costruisce una scala gerarchica di fonti per la determinazione del compenso: (1) accordo delle parti, (2) tariffe professionali, (3) usi, (4) determinazione giudiziale con parere ordinistico. Il terzo comma aggiunge il requisito trasversale dell'adeguatezza, che opera come correttivo anche quando il compenso sia fissato per accordo: un compenso sproporzionato al ribasso potrebbe essere contrario al decoro professionale. Il quarto comma, introdotto per la sola professione forense, sancisce la nullità dei patti in forma orale tra avvocati e clienti, requisito formale ad substantiam che mira a garantire trasparenza e a prevenire controversie sul quantum concordato. A seguito dell'abolizione delle tariffe minime obbligatorie (D.L. 223/2006, c.d. Decreto Bersani), la determinazione giudiziale segue i parametri ministeriali periodicamente aggiornati.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i contratti di prestazione d'opera intellettuale quando il compenso non è stato determinato dalle parti o non risulta da tariffe e usi. È particolarmente rilevante nelle controversie tra professionisti e clienti sul quantum del compenso, nonché nei procedimenti di liquidazione giudiziale delle spese processuali. Per gli avvocati, il requisito della forma scritta si applica sin dalla conclusione del contratto; la sua inosservanza rende nullo il patto di compenso, non il contratto di prestazione.

Connessioni

Art. 2230 c.c. (prestazione d'opera intellettuale), art. 2225 c.c. (corrispettivo nel contratto d'opera), art. 2234 c.c. (spese e acconti). Sul piano normativo: D.M. 55/2014 e successive modifiche (parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi forensi), D.M. 17/06/2016 (parametri ingegneri e architetti), L. 247/2012 art. 13 (compenso degli avvocati e obbligo del preventivo scritto). Corte cost. n. 71/1996 in tema di adeguatezza del compenso e decoro professionale.

Domande frequenti

Come si determina il compenso del professionista in mancanza di accordo?

In assenza di accordo, si applicano le tariffe professionali o gli usi. Se non esistono tariffe o usi applicabili, il compenso è fissato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale di categoria cui appartiene il professionista.

I patti sul compenso degli avvocati devono essere scritti?

Sì. Il terzo comma dell'art. 2233 c.c. stabilisce che i patti sul compenso tra avvocati, praticanti abilitati e clienti sono nulli se non redatti in forma scritta. La nullità riguarda il patto di compenso, non l'intero contratto di prestazione.

Un compenso molto basso può essere contestato dal professionista?

Sì. Il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Un compenso che non rispetti questi parametri minimi può essere contestato e corretto dal giudice, anche se formalmente accettato dal professionista.

Le tariffe professionali minime sono ancora obbligatorie?

No. Il D.L. 223/2006 (Decreto Bersani) ha abolito le tariffe minime obbligatorie per le professioni ordinistiche. Rimangono i parametri ministeriali utilizzati dal giudice per la liquidazione giudiziale del compenso in caso di controversia.

Il giudice deve sempre chiedere il parere all'ordine professionale prima di liquidare il compenso?

L'art. 2233 c.c. prevede il parere dell'associazione professionale come passaggio obbligatorio nella determinazione giudiziale del compenso. Tuttavia la giurisprudenza ammette che il giudice possa liquidare il compenso anche senza aver acquisito formalmente tale parere, quando il suo valore sia chiaramente determinabile dai parametri di riferimento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.