I giorni di preavviso dipendono dal CCNL applicato, dal livello e dall'anzianita': trovali sulla tua scheda contrattuale. Stima orientativa; le regole di decorrenza e di computo possono variare per singolo CCNL. Riferimenti: art. 2118 e 2119 c.c.
I giorni di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni non sono fissati dalla legge ma dal CCNL applicato, in base al livello di inquadramento e all’anzianita’ di servizio. La legge stabilisce solo l’obbligo del preavviso (art. 2118 c.c.) e i casi in cui si puo’ recedere senza preavviso per giusta causa (art. 2119 c.c.). Leggi i giorni sulla tua scheda contrattuale e inseriscili nel calcolatore: otterrai la data di decorrenza, l’ultimo giorno di lavoro e una stima dell’indennita’ sostitutiva se il preavviso non viene lavorato.
Se il rapporto cessa immediatamente senza far lavorare il preavviso, la parte che recede deve all’altra un’indennita’ pari alla retribuzione che sarebbe spettata in quel periodo (art. 2118, comma 2, c.c.). Il calcolatore ne fornisce una stima indicativa dividendo la retribuzione lorda mensile per 30 e moltiplicandola per i giorni di preavviso.
Riferimenti: art. 2118 e art. 2119 del codice civile.