Saggio di interesse legale: tabella storica dal 1942 al 2026 (art. 1284 c.c.)

Risposta in chiaro

Il saggio di interesse legale è pari al 1,60% annuo dal 1º gennaio 2026 (D.M. 10 dicembre 2025). Lo fissa ogni anno il Ministero dell’Economia con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre. Nel 2025 era il 2,00%.

Il tasso (o saggio) di interesse legale è il tasso applicato agli interessi dovuti per legge quando le parti non ne hanno pattuito uno diverso (art. 1284 del Codice civile). Serve a calcolare, tra l’altro, gli interessi moratori sui debiti, gli interessi nel ravvedimento operoso fiscale, i coefficienti per usufrutto e rendite, gli interessi su somme dovute dalla Pubblica Amministrazione.

Il valore non è fisso: viene aggiornato annualmente dal MEF in base al rendimento medio dei titoli di Stato e al tasso di inflazione. Dal 1942 al 1990 è rimasto al 5%; dal 1997 l’adeguamento è annuale. Di seguito la serie storica completa, con il provvedimento che ha disposto ogni variazione.

Tabella del saggio di interesse legale dal 1942 al 2026

Periodo di decorrenza Tasso annuo Provvedimento
1º gennaio 2026 – in vigore1,60%D.M. 10 dicembre 2025
1º gennaio 2025 – 31 dicembre 20252,00%D.M. 10 dicembre 2024
1º gennaio 2024 – 31 dicembre 20242,50%D.M. 11 dicembre 2023
1º gennaio 2023 – 31 dicembre 20235,00%D.M. 13 dicembre 2022
1º gennaio 2022 – 31 dicembre 20221,25%D.M. 13 dicembre 2021
1º gennaio 2021 – 31 dicembre 20210,01%D.M. 11 dicembre 2020
1º gennaio 2020 – 31 dicembre 20200,05%D.M. 12 dicembre 2019
1º gennaio 2019 – 31 dicembre 20190,80%D.M. 12 dicembre 2018
1º gennaio 2018 – 31 dicembre 20180,30%D.M. 13 dicembre 2017
1º gennaio 2017 – 31 dicembre 20170,10%D.M. 7 dicembre 2016
1º gennaio 2016 – 31 dicembre 20160,20%D.M. 11 dicembre 2015
1º gennaio 2015 – 31 dicembre 20150,50%D.M. 11 dicembre 2014
1º gennaio 2014 – 31 dicembre 20141,00%D.M. 12 dicembre 2013
1º gennaio 2012 – 31 dicembre 20132,50%D.M. 12 dicembre 2011
1º gennaio 2011 – 31 dicembre 20111,50%D.M. 7 dicembre 2010
1º gennaio 2010 – 31 dicembre 20101,00%D.M. 4 dicembre 2009
1º gennaio 2008 – 31 dicembre 20093,00%D.M. 12 dicembre 2007
1º gennaio 2004 – 31 dicembre 20072,50%D.M. 1º dicembre 2003
1º gennaio 2002 – 31 dicembre 20033,00%D.M. 11 dicembre 2001
1º gennaio 2001 – 31 dicembre 20013,50%D.M. 11 dicembre 2000
1º gennaio 1999 – 31 dicembre 20002,50%D.M. 10 dicembre 1998
1º gennaio 1997 – 31 dicembre 19985,00%L. 662/1996
16 dicembre 1990 – 31 dicembre 199610,00%L. 353/1990 e L. 408/1990
21 aprile 1942 – 15 dicembre 19905,00%Art. 1284 c.c. (testo originario)

Fonte: decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale; art. 1284 c.c. Tabella aggiornata al D.M. 10 dicembre 2025 (in vigore dal 1º gennaio 2026).

Come si calcolano gli interessi legali

Gli interessi legali si calcolano con la formula: capitale × tasso × giorni / 36500. Se il periodo di calcolo attraversa più anni con tassi diversi, gli interessi vanno calcolati pro rata, applicando a ciascun intervallo il tasso allora vigente (criterio confermato dalla giurisprudenza per i conteggi a cavallo d’anno).

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Domande frequenti

Qual è il tasso di interesse legale 2026?
È l’1,60% annuo, in vigore dal 1º gennaio 2026 (D.M. 10 dicembre 2025).

Chi stabilisce il saggio di interesse legale?
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente.

Cosa succede se il MEF non emana il decreto?
L’art. 1284 c.c. prevede che, in assenza di nuovo decreto, il saggio resti invariato rispetto all’anno precedente.

Che differenza c’è tra interessi legali e interessi di mora?
Gli interessi legali ex art. 1284 c.c. sono il tasso “di default”; gli interessi di mora nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) seguono un tasso diverso, agganciato al tasso BCE maggiorato.