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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1420 c.c. Nullità nel contratto plurilaterale

In vigore

Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

In sintesi

  • Nei contratti plurilaterali (più di due parti) con scopo comune, la nullità del vincolo di una parte non travolge l'intero contratto.
  • Eccezione: se la partecipazione della parte colpita dalla nullità è essenziale, il contratto è nullo nella sua interezza.
  • La norma esprime il principio di conservazione del contratto (favor contractus) nei negozi associativi.
  • Contrasto con i contratti bilaterali: nella compravendita la nullità di una parte non può mai essere «parziale» nel senso plurilaterale.
  • Tipici contratti plurilaterali: società di persone, consorzi, accordi di joint venture tra più soggetti.

Nullità parziale nei contratti plurilaterali

L'art. 1420 c.c. introduce una disciplina speciale rispetto alla nullità totale prevista dall'art. 1418 c.c., ispirata al principio di conservazione del contratto. Nei contratti plurilaterali, che si caratterizzano per la presenza di più di due parti e per la direzione comune delle prestazioni verso uno scopo condiviso, la nullità che inficia il vincolo di un singolo partecipante non si estende automaticamente all'intero negozio.

Il legislatore ha calibrato questa regola sulla struttura funzionale del contratto: poiché le prestazioni di ciascuna parte convergono verso un obiettivo unitario, l'assenza o il difetto di uno dei partecipanti non necessariamente compromette la realizzazione di quello scopo per gli altri. La logica è analoga a quella delle società di persone, in cui il venir meno di un socio non determina di per sé lo scioglimento della società.

Il limite decisivo è dato dall'essenzialità della partecipazione: se, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, la parte colpita dalla nullità era indispensabile per il perseguimento dello scopo comune, la nullità parziale si converte in nullità totale. Tale valutazione è rimessa al giudice di merito in base a criteri obiettivi (apporto economico, know-how specifico, posizione strategica).

La norma si raccorda con l'art. 1419 c.c. (nullità parziale nel contratto bilaterale) e con l'art. 1424 c.c. (conversione del contratto nullo), formando un sistema coerente volto a salvaguardare, per quanto possibile, gli effetti giuridici del negozio.

Domande frequenti

Quando la nullità di una parte travolge l'intero contratto plurilaterale?

Quando la partecipazione della parte colpita dalla nullità deve considerarsi essenziale, tenuto conto delle circostanze concrete: ad esempio se il suo apporto era economicamente o funzionalmente determinante per lo scopo comune.

Qual è la differenza tra contratto bilaterale e plurilaterale ai fini della nullità?

Nel contratto bilaterale la nullità di una delle due posizioni contrattuali travolge l'intero negozio (art. 1418 c.c.); nel plurilaterale, invece, la nullità di un vincolo può lasciare in vita il contratto tra le altre parti, salvo il caso di partecipazione essenziale.

Quali sono i contratti plurilaterali più frequenti nella pratica?

Contratti di società di persone, consorzi tra imprese, accordi di joint venture tra più società, contratti associativi in partecipazione con più associati.

Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità parziale ai sensi dell'art. 1420 c.c.?

Sì. In base all'art. 1421 c.c. la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, inclusa quella parziale prevista dall'art. 1420 c.c., indipendentemente dall'eccezione delle parti.

L'art. 1420 c.c. si applica ai contratti di società?

Sì, la norma è applicabile ai contratti di società di persone e ad altri negozi associativi plurilaterali, sebbene il diritto societario contenga discipline speciali parzialmente derogatorie.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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