Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1420 c.c. – Nullità nel contratto plurilaterale

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

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In sintesi

  • Nei contratti plurilaterali (più di due parti) con scopo comune, la nullità del vincolo di una parte non travolge l'intero contratto.
  • Eccezione: se la partecipazione della parte colpita dalla nullità è essenziale, il contratto è nullo nella sua interezza.
  • La norma esprime il principio di conservazione del contratto (favor contractus) nei negozi associativi.
  • Contrasto con i contratti bilaterali: nella compravendita la nullità di una parte non può mai essere «parziale» nel senso plurilaterale.
  • Tipici contratti plurilaterali: società di persone, consorzi, accordi di joint venture tra più soggetti.

Nullità parziale nei contratti plurilaterali

L'art. 1420 c.c. introduce una disciplina speciale rispetto alla nullità totale prevista dall'art. 1418 c.c., ispirata al principio di conservazione del contratto. Nei contratti plurilaterali, che si caratterizzano per la presenza di più di due parti e per la direzione comune delle prestazioni verso uno scopo condiviso, la nullità che inficia il vincolo di un singolo partecipante non si estende automaticamente all'intero negozio.

Il legislatore ha calibrato questa regola sulla struttura funzionale del contratto: poiché le prestazioni di ciascuna parte convergono verso un obiettivo unitario, l'assenza o il difetto di uno dei partecipanti non necessariamente compromette la realizzazione di quello scopo per gli altri. La logica è analoga a quella delle società di persone, in cui il venir meno di un socio non determina di per sé lo scioglimento della società.

Il limite decisivo è dato dall'essenzialità della partecipazione: se, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, la parte colpita dalla nullità era indispensabile per il perseguimento dello scopo comune, la nullità parziale si converte in nullità totale. Tale valutazione è rimessa al giudice di merito in base a criteri obiettivi (apporto economico, know-how specifico, posizione strategica).

La norma si raccorda con l'art. 1419 c.c. (nullità parziale nel contratto bilaterale) e con l'art. 1424 c.c. (conversione del contratto nullo), formando un sistema coerente volto a salvaguardare, per quanto possibile, gli effetti giuridici del negozio.

Casi pratici

Caso 1: nullità del vincolo di un partecipante

In un consorzio tra più imprese, il vincolo di una è nullo. Il contratto non cade: la nullità che colpisce il vincolo di una sola parte non importa nullità dell'intero negozio (art. 1420 c.c.), perché le prestazioni convergono verso uno scopo comune.

Caso 2: partecipazione indispensabile

Se quella parte era indispensabile per lo scopo comune (apporto economico decisivo, posizione strategica), la nullità parziale si converte in nullità totale, secondo la valutazione del giudice.

Domande frequenti

La nullità del vincolo di una parte annulla il contratto plurilaterale?

No: non importa la nullità dell'intero contratto, salvo che la partecipazione di quella parte sia essenziale allo scopo comune (art. 1420 c.c.).

Perché vale questa regola speciale?

Per il principio di conservazione: nei contratti con scopo comune il difetto di un partecipante non compromette necessariamente la realizzazione dello scopo per gli altri.

Quando la nullità diventa totale?

Quando la partecipazione colpita era indispensabile per perseguire lo scopo comune, secondo criteri oggettivi (apporto economico, know-how, posizione strategica).

Quali contratti rientrano nell'art. 1420?

I contratti con più di due parti in cui le prestazioni sono dirette a uno scopo comune: società, associazioni, consorzi.

Con quali norme si coordina?

Con l'art. 1419 c.c. (nullità parziale nel contratto bilaterale) e l'art. 1424 c.c. (conversione del contratto nullo).

Ultimo aggiornamento redazionale: 15 giugno 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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