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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1094 c.c. Servitù attiva degli scoli

In vigore

Gli scoli o acque colaticcie derivanti dall’altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all’effetto di impedire la loro diversione.

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In sintesi

  • Gli scoli e le acque colaticce provenienti da un fondo altrui possono formare oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve.
  • La servitù attiva degli scoli tutela il diritto del fondo dominante a impedire la diversione di tali acque da parte del proprietario del fondo servente.
  • La norma si inserisce nel sistema delle servitù d'acqua degli artt. 1093-1097 c.c.
  • La costituzione può avvenire per contratto, testamento o usucapione (art. 1095 c.c.).

Nozione di scoli e acque colaticce

Per scoli si intendono le acque che defluiscono naturalmente da un fondo verso fondi inferiori, incluse le acque meteoriche e di irrigazione in eccesso. L'art. 1094 c.c. riconosce che tali acque possono diventare oggetto di servitù attiva a favore del fondo ricevente, quando quest'ultimo vanta un interesse giuridicamente tutelato al loro ricevimento.

Contenuto della servitù

Il diritto tutelato non è quello di ricevere attivamente l'acqua, ma quello di impedire la diversione: il proprietario del fondo servente non può deviare gli scoli verso altri fondi, privando il fondo dominante di un'acqua di cui usufruiva stabilmente. Si tratta quindi di una servitù con contenuto prevalentemente negativo (non facere), analoga nella struttura alla servitù altius non tollendi.

Distinzione dalla servitù di scolo passiva

Occorre distinguere la servitù attiva degli scoli (art. 1094 c.c.) dalla servitù passiva di scolo, in cui è il fondo dominante ad avere il diritto di far defluire le proprie acque attraverso il fondo servente. Nell'art. 1094 c.c. la situazione è inversa: il fondo dominante riceve gli scoli e vuole proteggersi dalla loro diversione.

Modi di costituzione

La servitù attiva degli scoli può costituirsi per titolo (contratto o testamento), per usucapione secondo le regole speciali dell'art. 1095 c.c. — che individua un peculiare dies a quo — oppure per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. La costituzione coattiva non è prevista per questa tipologia.

Rapporto con i diritti del fondo servente

La servitù non comprime il diritto del proprietario del fondo servente di usare liberamente l'acqua per il proprio fondo, come precisato dall'art. 1096 c.c. che stabilisce un limite esplicito al contenuto della servitù degli scoli.

Domande frequenti

Cos'è la servitù attiva degli scoli?

È il diritto reale che spetta al proprietario del fondo che riceve acque colaticce o scoli dall'altrui fondo di impedire che il proprietario di quest'ultimo ne devii il corso verso altri fondi.

Come si acquista la servitù attiva degli scoli?

Può acquistarsi per contratto, testamento, destinazione del padre di famiglia o per usucapione, con le regole speciali previste dall'art. 1095 c.c. che fissa un dies a quo particolare.

Il proprietario del fondo servente può usare gli scoli per il proprio fondo?

Sì. L'art. 1096 c.c. precisa che la servitù non priva il proprietario del fondo servente del diritto di usare liberamente l'acqua a vantaggio del proprio fondo.

La servitù degli scoli obbliga il proprietario del fondo servente a fare qualcosa?

No. Ha contenuto prevalentemente negativo: il proprietario del fondo servente deve astenersi dal deviare gli scoli, ma non è obbligato ad atti positivi di convogliamento.

Qual è la differenza tra servitù attiva e passiva degli scoli?

Nella servitù attiva (art. 1094 c.c.) il fondo dominante riceve gli scoli e ha diritto che non siano deviati. Nella servitù passiva il fondo dominante ha il diritto di far defluire le proprie acque attraverso il fondo servente.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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