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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1045 c.c. Utilizzazione di fogne o di fossi altrui

In vigore

I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell’articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Consente ai proprietari dei fondi attraversati dalle fogne o fossi realizzati in forza dell'art. 1044 c.c. di servirsene per risanare i propri fondi.
  • Condizione necessaria: nessun danno ai fondi già risanati che già utilizzano le opere.
  • Chi vuole avvalersi delle opere deve sopportare le spese per le modifiche necessarie e una quota proporzionale delle spese già sostenute e di quelle future di manutenzione.
  • Le opere diventano comuni tra tutti i proprietari che ne fruiscono.
  • La norma attua un principio di solidarietà fondiaria riducendo duplicazioni di infrastrutture idrauliche.

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 1045 c.c. introduce un meccanismo di partecipazione forzata alle infrastrutture idrauliche comuni: i proprietari dei fondi attraversati dalle fogne o fossi realizzati ai sensi dell'art. 1044 c.c. possono aderirvi per risanare i propri terreni, senza che sia necessaria la costruzione di opere parallele. La norma risponde a un principio di efficienza nell'uso delle risorse e di solidarietà tra proprietari confinanti.

Condizioni per l'esercizio della facoltà

L'adesione è subordinata a tre condizioni cumulative: (a) assenza di danno ai fondi già risanati; (b) sopportazione delle spese di modifica delle opere esistenti per adeguarle al nuovo utilizzo; (c) contribuzione proporzionale alle spese già sostenute e a quelle future di manutenzione. La proporzionalità va determinata in relazione all'estensione dei fondi serviti e all'entità del beneficio.

Comunione delle opere

Con l'adesione le opere divengono comuni tra tutti i partecipanti. Si applica la disciplina della comunione (artt. 1100 ss. c.c.) per la gestione e la manutenzione, salvo accordi specifici tra i comproprietari. In mancanza di accordo, le decisioni sulle opere comuni sono adottate secondo le regole della comunione ordinaria.

Coordinamento con l'art. 1044 c.c.

Il diritto del primo bonificante rimane intatto: chi ha realizzato le opere non può opporsi all'adesione altrui purché vengano rispettate le condizioni di legge. Il costo del potenziamento e le quote delle spese passate sono i meccanismi di compensazione che tutelano il primo investitore.

Domande frequenti

Chi può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1045 c.c.?

I proprietari dei fondi attraversati dalle fogne o fossi realizzati ai sensi dell'art. 1044 c.c. o che comunque possono trarre vantaggio da tali opere per il risanamento dei propri terreni.

Quali spese deve sostenere chi aderisce alle opere altrui ex art. 1045 c.c.?

Deve sopportare le spese per modificare le opere esistenti affinché possano servire anche il suo fondo, più una quota proporzionale delle spese già sostenute dal primo bonificante e di quelle future di manutenzione.

Cosa accade alle opere dopo che più proprietari vi aderiscono?

Le opere diventano comuni tra tutti i partecipanti. Si applica la disciplina della comunione ordinaria (artt. 1100 ss. c.c.) per gestione e manutenzione, salvo diversi accordi tra i comproprietari.

Il primo bonificante può rifiutare l'adesione altrui?

No, se sono rispettate le condizioni di legge (nessun danno ai fondi già risanati, sopportazione delle spese di adeguamento e delle quote proporzionali). Il diritto di adesione è una facoltà legale che il primo bonificante non può impedire.

Come si calcola la quota proporzionale delle spese già sostenute?

La legge non fissa un criterio preciso; in mancanza di accordo il parametro più usato è l'estensione del fondo servito e l'entità del beneficio ricavato, eventualmente determinati da un perito in sede di accordo o di giudizio.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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