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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 945 c.c. Isole e unioni di terra

In vigore

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico. […] (1)

In sintesi

  • Le isole e le unioni di terra che si formano nel letto di fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
  • La norma riguarda le formazioni alluvionali spontanee, non quelle artificialmente create dall'uomo.
  • Il demanio fluviale è inalienabile, inusucapibile e non suscettibile di possesso privato.
  • La disciplina si coordina con il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e con il D.Lgs. 152/2006.
  • I proprietari dei fondi rivieraschi non acquistano alcun diritto sulle isole demaniali formatesi nel corso d'acqua.
Inquadramento: il demanio fluviale

L'art. 945 c.c. disciplina un fenomeno naturale frequente nei corsi d'acqua: la formazione di isole o banchi di terra nel mezzo dell'alveo per effetto di depositi alluvionali, variazioni del corso del fiume o emersione di fondali. La norma stabilisce con chiarezza che tali formazioni appartengono al demanio pubblico, sottraendole a qualsiasi forma di appropriazione privata.

Il fondamento della disposizione risiede nella natura demaniale dei fiumi e torrenti (art. 822 c.c.): poiché il corso d'acqua è demanio pubblico, anche le formazioni emerse nel suo alveo seguono la medesima qualificazione giuridica.

Isole e unioni di terra: distinzione

Il testo dell'art. 945 c.c. menziona due fattispecie distinte:

Le isole sono formazioni di terra completamente circondate dalle acque del corso d'acqua. Si formano per accumulo di sedimenti, per biforcazione del corso o per emersione di fondali in seguito alla variazione del livello delle acque.

Le unioni di terra (dette anche alluvioni o avulsioni in senso lato) sono invece i depositi che si uniscono a una riva, aumentandone l'estensione verso il centro del corso d'acqua. A differenza delle isole, le unioni di terra potrebbero in astratto essere ricondotte al fondo rivierasco, ma l'art. 945 c.c. le riconduce al demanio quando si formano nel letto del corso d'acqua.

Il requisito della spontaneità

La norma si applica alle formazioni naturali, cioè quelle prodotte dall'azione dell'acqua senza intervento umano. Le formazioni artificialmente create dall'uomo — ad esempio mediante riempimenti o bonificazioni autorizzate — seguono una disciplina diversa, legata al titolo concessorio con cui sono state realizzate.

Il confine tra naturale e artificiale non è sempre nitido: frequenti sono le controversie in cui un privato allega di aver contribuito con proprie opere alla formazione di un'isola, rivendicando diritti su di essa. La giurisprudenza ha generalmente negato tali pretese, affermando che la contribuzione umana non muta la qualificazione demaniale della formazione se il processo fondamentale è naturale.

Conseguenze della demanialità

Le isole e le unioni di terra demaniali sono soggette al regime dei beni demaniali (artt. 822-830 c.c.):

  • Sono inalienabili: non possono essere vendute, donate o trasferite a privati senza preventiva sdemanializzazione.
  • Sono inusucapibili: il possesso prolungato da parte di un privato non può far acquistare la proprietà per usucapione.
  • Sono sottoposte a uso pubblico: chiunque può utilizzarle nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
  • Non possono essere oggetto di ipoteca o altri diritti reali di garanzia privata.
Il testo mutilo e la nota (1)

Come per altri articoli del Libro III dedicato alle acque, il testo dell'art. 945 c.c. riporta un riferimento a «[...] (1)» che segnala l'esistenza di modifiche o abrogazioni parziali intervenute nel corso degli anni, in particolare per effetto della normativa sulle acque pubbliche. Il professionista deve verificare la versione aggiornata del testo nella banca dati normativa di riferimento (Normattiva) prima di applicare la norma.

Profili pratici per il proprietario rivierasco

Il proprietario di un fondo che confina con un fiume o torrente non acquista alcun diritto sulle isole o sui banchi di terra che emergono nel corso d'acqua davanti al suo fondo. Anche se l'isola è adiacente alla sua proprietà e di fatto accessibile solo da essa, la qualificazione giuridica rimane demaniale. Eventuali utilizzi (pascolo, coltivazione, sosta) richiedono una concessione demaniale rilasciata dall'Agenzia del Demanio o dall'ente regionale competente.

Domande frequenti

Un'isola emersa nel fiume davanti al mio terreno è mia?

No. Le isole che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico per legge (art. 945 c.c.), indipendentemente dalla vicinanza al fondo privato. Serve una concessione demaniale per qualsiasi uso.

Posso usucapire un'isola demaniale se la uso da anni?

No. I beni demaniali, tra cui le isole fluviali, sono inusucapibili. Il possesso prolungato non produce alcun effetto acquisitivo in favore del privato.

Cosa succede se un'isola si forma per effetto di mie opere di sistemazione idraulica?

La giurisprudenza ha generalmente mantenuto la qualificazione demaniale anche in questi casi, se il processo naturale è stato comunque determinante. La questione è controversa e va valutata caso per caso con l'autorità idraulica competente.

Come si ottiene la concessione per usare un'isola demaniale?

Occorre presentare domanda all'Agenzia del Demanio o all'ente regionale che gestisce il demanio idrico, indicando l'uso previsto, la durata e corrispondendo il canone demaniale stabilito.

Le unioni di terra che si attaccano al mio fondo lungo il fiume diventano mie?

No, se si formano nel letto del corso d'acqua restano demaniali. Le alluvioni che si depositano sul fondo privato aumentandone l'estensione seguono invece una regola diversa (art. 941 c.c.) e possono accedere al fondo del proprietario rivierasco.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.