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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 502 c.c. Pagamento dei creditori e dei legatari

In vigore

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede. La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione. I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Lo stato di graduazione definitivo (o la sentenza passata in giudicato sui reclami) obbliga l'erede a pagare creditori e legatari in conformità ad esso.
  • Lo stato definitivo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.
  • I crediti condizionali non bloccano il pagamento dei posteriori, purché questi prestino cauzione.
  • I creditori e legatari non presentatisi agiscono contro l'erede solo entro i limiti della somma residua.
  • L'azione dei non presentatisi si prescrive in 3 anni dalla definitività dello stato o dal giudicato.

L'esecuzione del piano di riparto

L'art. 502 c.c. disciplina la fase esecutiva della liquidazione concorsuale ereditaria: il momento in cui, divenuto definitivo lo stato di graduazione, l'erede beneficiato è obbligato a soddisfare creditori e legatari in conformità al piano di riparto. La norma trasforma lo stato di graduazione in fonte di obbligazioni vincolanti per l'erede e attribuisce a creditori e legatari uno strumento di tutela forte: il titolo esecutivo.

Lo stato di graduazione come titolo esecutivo

La qualifica di titolo esecutivo attribuita allo stato di graduazione definitivo costituisce uno dei tratti più significativi della disciplina. Il creditore o legatario collocato nello stato di graduazione non deve agire in cognizione contro l'erede per ottenere una sentenza di condanna: può procedere direttamente all'esecuzione forzata sui beni dell'erede (ovviamente nei limiti del valore dei beni ereditari, in coerenza con il beneficio d'inventario). La forza esecutiva discende dalla regolare formazione dello stato secondo le procedure degli artt. 498-501 c.c. e dalla pubblicità legale dell'atto.

Il trattamento dei crediti condizionali

Il secondo comma affronta il problema dei crediti sottoposti a condizione sospensiva. Tali crediti, pur essendo collocati nello stato di graduazione (perché esistenti e collocabili in graduatoria), non possono essere pagati finché la condizione non si verifica. La norma stabilisce che la loro presenza non blocca il pagamento dei creditori posteriori (per esempio, dei chirografari rispetto a un credito condizionale privilegiato), purché questi prestino cauzione. La cauzione serve a garantire che, in caso di avveramento della condizione, le somme possano essere recuperate per soddisfare il credito condizionale.

I creditori e legatari non presentatisi

Il terzo comma tutela i creditori e legatari che non si sono presentati nella procedura. La loro azione contro l'erede è ammessa, ma limitata: possono agire solo nei limiti della somma residua dopo il pagamento dei creditori e legatari collocati nello stato di graduazione. La regola realizza un equilibrio: da un lato non si penalizza eccessivamente chi non ha partecipato alla procedura (magari perché ne ignorava l'esistenza), dall'altro si garantisce certezza ai creditori partecipanti e all'erede stesso, evitando che la liquidazione possa essere rimessa in discussione indefinitamente.

La prescrizione triennale

L'azione dei non presentatisi si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o dal passaggio in giudicato della sentenza sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto secondo la prescrizione ordinaria del diritto sottostante. Il termine triennale è breve e si giustifica con l'esigenza di chiudere definitivamente i conti dell'eredità: dopo tre anni dalla definitività dello stato, l'erede può considerare consolidata la propria posizione patrimoniale e disporre del residuo senza timore di nuove pretese.

Caso pratico

Tizio, erede beneficiato di Caio, ha portato a definitività lo stato di graduazione il 1° marzo 2025. Sempronio, creditore chirografario di Caio per € 20.000, non si era presentato nella procedura. Apprende dell'eredità e della liquidazione nel 2027: può agire contro Tizio fino al 1° marzo 2028 (triennio dalla definitività), ma soltanto nei limiti del residuo ereditario non distribuito. Se l'attivo è stato integralmente esaurito nei pagamenti programmati, Sempronio non ha azione utile.

Domande frequenti

Lo stato di graduazione definitivo è titolo esecutivo?

Sì, l'art. 502 c.c. attribuisce espressamente allo stato di graduazione definitivo efficacia di titolo esecutivo contro l'erede. Creditori e legatari possono procedere direttamente all'esecuzione forzata senza necessità di previa sentenza di condanna.

Come vengono pagati i creditori con crediti sottoposti a condizione?

I crediti condizionali sono collocati nello stato di graduazione ma non pagati subito. La presenza di crediti condizionali non blocca il pagamento dei creditori posteriori, a condizione che questi prestino cauzione idonea a garantire il recupero in caso di avveramento della condizione.

Cosa può fare un creditore che non si è presentato nella procedura?

Può agire contro l'erede beneficiato, ma esclusivamente nei limiti della somma residua dopo il pagamento dei creditori e legatari collocati nello stato di graduazione. L'azione si prescrive in tre anni dalla definitività dello stato.

Qual è il termine di prescrizione dell'azione dei creditori non presentatisi?

Tre anni dal giorno in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo o dal passaggio in giudicato della sentenza sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto secondo la prescrizione del diritto sottostante.

L'erede risponde con il proprio patrimonio dei pagamenti previsti dallo stato di graduazione?

No, l'erede beneficiato risponde sempre nei limiti del valore dei beni ereditari (art. 490 c.c.). L'esecuzione forzata fondata sullo stato di graduazione può quindi essere condotta soltanto sui beni ereditari o sul corrispettivo della loro liquidazione.

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Redazione Legge in Chiaro
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