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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 501 c.c. Reclami

In vigore

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

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In sintesi

  • Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata a creditori e legatari noti.
  • Lo stato deve essere pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia.
  • I creditori e legatari hanno 30 giorni dalla pubblicazione per proporre reclamo davanti al tribunale.
  • Decorsi i 30 giorni senza reclami, lo stato di graduazione diviene definitivo.
  • Lo stato definitivo costituisce titolo esecutivo contro l'erede ex art. 502 c.c.

La fase di pubblicità e impugnazione

L'art. 501 c.c. disciplina la fase di pubblicità e di possibile impugnazione dello stato di graduazione formato dall'erede beneficiato con l'assistenza del notaio. Si tratta del momento processuale che attribuisce stabilità al piano di riparto e che, una volta concluso senza opposizioni, trasforma lo stato in titolo esecutivo ai sensi dell'art. 502 c.c. La norma assicura il contraddittorio tra l'erede e tutti gli aventi diritto, dando a ciascuno la possibilità di verificare la propria collocazione e di contestarla nelle forme proprie del reclamo.

Il duplice meccanismo di comunicazione

Il legislatore ha previsto un doppio canale informativo. Da un lato, l'avviso individuale tramite raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza: la comunicazione personale assicura la conoscenza effettiva ai soggetti identificati. Dall'altro, la pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia: la pubblicità legale tutela i creditori non noti o di cui non sia stato possibile individuare il recapito. Il doppio canale realizza il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) garantendo a tutti i potenziali interessati la conoscibilità dell'atto.

Il termine di trenta giorni e la natura del reclamo

I creditori e i legatari dispongono di trenta giorni dalla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali per proporre reclamo. Il termine è di decadenza, non interrompibile né sospendibile salvi i casi previsti dalla legge. Il reclamo si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione e segue il rito ordinario di cognizione. Oggetto del reclamo può essere la collocazione (errata graduazione di un credito, omesso riconoscimento di un privilegio), l'ammissione o esclusione di un credito, la valutazione dell'attivo.

Definitività dello stato di graduazione

Trascorsi trenta giorni senza reclami, lo stato di graduazione diviene definitivo. La definitività produce due effetti fondamentali: in primo luogo, lo stato acquista efficacia di titolo esecutivo contro l'erede (art. 502 c.c.), che può essere costretto al pagamento attraverso esecuzione forzata; in secondo luogo, lo stato non è più impugnabile, salva la possibilità per i creditori non presentatisi di agire contro l'erede nei limiti del residuo (art. 502, 4° comma c.c.). Se invece reclami sono proposti, la definitività si raggiunge solo con il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami.

Caso pratico

Tizio è erede beneficiato di Caio. Il notaio forma lo stato di graduazione collocando Sempronio come creditore chirografario per € 50.000. Sempronio, ritenendo di vantare un privilegio ex art. 2751-bis c.c. per crediti di lavoro, propone reclamo entro trenta giorni. Il tribunale, accolto il reclamo, riforma lo stato di graduazione collocando Sempronio tra i creditori privilegiati. La sentenza, passata in giudicato, determina la definitività del nuovo stato e legittima Sempronio a procedere esecutivamente contro Tizio per la quota privilegiata.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si può proporre reclamo contro lo stato di graduazione?

Il termine è di trenta giorni dalla pubblicazione dell'estratto dello stato di graduazione nel foglio degli annunzi legali della provincia. Si tratta di un termine di decadenza.

Come si propone il reclamo previsto dall'art. 501 c.c.?

Il reclamo si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione. Si segue il rito ordinario di cognizione; il giudice decide con sentenza impugnabile nei modi ordinari.

Cosa può essere contestato con il reclamo?

Possono essere contestate la collocazione e l'ordine dei crediti, l'ammissione o esclusione di crediti, la valutazione dell'attivo ereditario, il riconoscimento di privilegi o ipoteche, e ogni profilo che incida sul piano di riparto.

Cosa accade se nessuno propone reclamo nei trenta giorni?

Lo stato di graduazione diviene definitivo e acquista efficacia di titolo esecutivo contro l'erede ai sensi dell'art. 502 c.c. Può quindi essere posto a fondamento dell'esecuzione forzata per il pagamento dei crediti.

I creditori che non hanno presentato dichiarazione possono reclamare?

No, il reclamo presuppone la presentazione della dichiarazione di credito nella procedura di liquidazione. I creditori non presentatisi conservano l'azione contro l'erede nei limiti della somma residua ex art. 502, 4° comma c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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