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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 383 c.c. Esonero dall’ufficio

In vigore

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

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In sintesi

  • Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio quando il suo esercizio risulti soverchiamente gravoso.
  • Presupposto necessario è la disponibilità di altra persona idonea a sostituirlo, per assicurare la continuità della tutela.
  • L'esonero ha natura non sanzionatoria e si distingue dalla rimozione ex art. 384 c.c., che presuppone invece una colpa o inadempimento del tutore.
  • L'istanza può essere proposta dal tutore stesso o disposta d'ufficio dal giudice tutelare, sentite le parti.
  • L'esonero non esonera dalla resa del conto finale ex art. 385 c.c. relativo al periodo di gestione.

Funzione e natura dell'esonero

L'art. 383 c.c. disciplina l'esonero del tutore dall'ufficio, istituto a carattere non sanzionatorio che si distingue nettamente dalla rimozione ex art. 384 c.c. Mentre la rimozione presuppone una colpa, una negligenza o un'inettitudine del tutore, l'esonero risponde a una logica di protezione del tutore a fronte di un'eccessiva gravosità sopravvenuta dell'ufficio. La norma utilizza l'espressione «soverchiamente gravoso», che richiama un'incidenza significativa sull'attività e sulla vita personale dell'amministratore. La ratio dell'istituto è duplice: da un lato evitare che il tutore, oppresso da un ufficio insostenibile, finisca con il gestire male il patrimonio del minore; dall'altro garantire al minore una tutela effettiva, fornita da chi sia in concrete condizioni di assolverla.

Presupposti dell'esonero

L'esonero richiede la concorrenza di due condizioni: che l'esercizio dell'ufficio sia divenuto eccessivamente oneroso per il tutore (per ragioni di salute, di lavoro, di trasferimento, di sopravvenuti impegni familiari, di età avanzata) e che esista altra persona idonea a sostituirlo nell'incarico. Il secondo presupposto è essenziale: la tutela non può essere lasciata vacante, e il giudice deve essere certo di poter procedere immediatamente alla nomina di un nuovo tutore. La valutazione di idoneità del sostituto va condotta secondo i criteri dell'art. 348 c.c., privilegiando l'ordine delle preferenze e la considerazione delle attitudini personali e patrimoniali.

Procedura

L'esonero è disposto dal giudice tutelare con decreto, su istanza del tutore stesso oppure d'ufficio. È opportuno sentire il tutore, l'eventuale protutore e i parenti più prossimi del minore, valutando la concreta sostenibilità della tutela e individuando il sostituto. Il decreto può essere reclamato ai sensi dell'art. 739 c.p.c. davanti al tribunale in composizione collegiale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La motivazione deve dare conto sia della sussistenza della gravosità sia della verifica dell'esistenza del sostituto.

Effetti e obblighi residui

L'esonero produce la cessazione delle funzioni del tutore. Restano tuttavia fermi gli obblighi conseguenti alla cessazione: consegna immediata dei beni al nuovo tutore, presentazione del conto finale entro due mesi ex art. 385 c.c., responsabilità per la gestione pregressa ex art. 382 c.c. L'esonero non è dunque una «via di fuga» dalle responsabilità accumulate, ma una cessazione prospettiva delle funzioni che lascia integro il quadro dei doveri maturati durante il periodo di amministrazione.

Differenze rispetto alla rimozione

La distinzione fra esonero e rimozione (art. 384 c.c.) è centrale anche per la corretta qualificazione del provvedimento: l'esonero presuppone l'incolpevolezza del tutore e l'iniziativa può partire da lui stesso; la rimozione, viceversa, è una misura sanzionatoria per condotte negligenti, abusive o inette. Il giudice deve qualificare correttamente la fattispecie per evitare confusioni sostanziali e procedurali. La distinzione rileva anche sotto il profilo reputazionale: l'esonerato non subisce alcuno stigma di inidoneità, mentre il rimosso può subire conseguenze indirette su altri uffici di natura fiduciaria.

Caso pratico

Tizio, tutore di Caio minore da cinque anni, riceve un trasferimento lavorativo all'estero. Non potendo più seguire personalmente la gestione del patrimonio e la cura del minore, presenta istanza al giudice tutelare ex art. 383 c.c., indicando come possibile sostituto Sempronio, zio materno del minore già protutore. Il giudice, accertata l'idoneità di Sempronio e sentiti i parenti più prossimi, dispone l'esonero di Tizio e nomina Sempronio nuovo tutore. Tizio dovrà comunque consegnare immediatamente i beni e presentare il conto finale entro due mesi.

Domande frequenti

Quali sono le ragioni che giustificano l'esonero del tutore?

L'esonero è giustificato quando l'esercizio dell'ufficio sia divenuto soverchiamente gravoso per il tutore: motivi di salute, trasferimento di residenza, sopravvenuti impegni lavorativi o familiari, età avanzata, complessità eccessiva della gestione rispetto alle capacità o disponibilità del tutore.

L'esonero è un provvedimento sanzionatorio?

No, l'esonero ha natura non sanzionatoria. Presuppone l'incolpevolezza del tutore e mira a tutelarne la situazione personale a fronte di un onere divenuto eccessivo. Si distingue nettamente dalla rimozione ex art. 384 c.c., che invece sanziona condotte negligenti, abusive o inette.

Il giudice può negare l'esonero anche se sussistono le ragioni di gravosità?

Sì, l'esonero presuppone anche la disponibilità di altra persona idonea a sostituire il tutore. In mancanza di un sostituto adeguato, il giudice può negare l'esonero per evitare un vuoto nella tutela, eventualmente affiancando al tutore strumenti di supporto.

Il tutore esonerato deve comunque rendere il conto della gestione?

Sì. L'esonero non esonera dalla resa del conto finale ex art. 385 c.c., che deve essere presentato entro due mesi dalla cessazione delle funzioni. Restano altresì fermi gli eventuali profili di responsabilità ex art. 382 c.c. per la gestione precedente.

Chi può chiedere l'esonero del tutore?

L'istanza può essere proposta dallo stesso tutore. Il giudice tutelare può anche disporre l'esonero d'ufficio, sentite le parti interessate, quando rilevi una situazione di gravosità eccessiva che metta a rischio l'efficacia della tutela.

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A cura di
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