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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 382 c.c. Responsabilità del tutore e del protutore

In vigore

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio. SEZIONE IV – Della cessazione del tutore dall'ufficio

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In sintesi

  • Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia.
  • Risponde verso il minore di ogni danno cagionato dalla violazione dei propri doveri di ufficio.
  • Il protutore incorre nella stessa responsabilità per la violazione dei doveri inerenti al proprio ufficio (controllo, sostituzione in caso di conflitto).
  • Si tratta di responsabilità contrattuale ex lege, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale dalla cessazione della tutela.
  • L'azione può essere esercitata dal minore divenuto maggiorenne, dal nuovo tutore o dal curatore speciale durante la tutela.

Natura della responsabilità del tutore

L'art. 382 c.c. fissa la regola generale di responsabilità del tutore e del protutore. Il parametro di diligenza è quello del buon padre di famiglia (oggi corrispondente alla diligenza media dell'uomo di normale avvedutezza ex art. 1176, 1° comma c.c.). Si tratta di responsabilità di natura contrattuale (rectius: legale), nascente dall'investitura nell'ufficio e dalla relazione di amministrazione che intercorre con il minore. Ne consegue l'applicazione delle regole sull'onere della prova ex art. 1218 c.c.: il tutore deve dimostrare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Doveri del tutore e fonte della responsabilità

I doveri del tutore sono molteplici e disseminati nel codice: redazione dell'inventario (art. 363 c.c.), cura della persona del minore (art. 357 c.c.), amministrazione ordinaria e straordinaria con le relative autorizzazioni (artt. 374-375 c.c.), tenuta della contabilità e rendiconto annuale (art. 380 c.c.), conto finale (art. 385 c.c.). La violazione di uno qualsiasi di tali doveri può fondare la responsabilità ex art. 382 c.c., purché ne sia derivato un danno patrimoniale al minore. Il nesso di causalità fra inadempimento e danno va dimostrato dal soggetto leso secondo i principi generali (art. 1223 c.c.), con possibilità di ricorrere a presunzioni semplici e a perizia contabile sulla gestione complessiva.

Responsabilità del protutore

Il protutore ha funzioni di vigilanza, di rappresentanza del minore nei conflitti di interesse con il tutore (art. 360 c.c.) e di sostituzione provvisoria. Risponde per la violazione di tali doveri specifici: ad esempio, omessa segnalazione al giudice tutelare di irregolarità del tutore, mancata attivazione in caso di conflitto, negligenza nei poteri di controllo. La responsabilità è autonoma e cumulabile con quella del tutore quando i comportamenti negligenti abbiano concorso a determinare il danno. Il giudice può ripartire la responsabilità secondo le rispettive incidenze causali ex art. 2055 c.c., quando applicabile in via analogica.

Prescrizione e legittimazione attiva

L'azione si prescrive nel termine ordinario decennale dalla cessazione delle funzioni del tutore, con sospensione operante nei rapporti fra rappresentante e rappresentato fino alla cessazione del rapporto (cfr. art. 2941 n. 4 c.c.). La legittimazione attiva spetta al minore divenuto maggiorenne o emancipato, al nuovo tutore in caso di rimozione del precedente, oppure al curatore speciale nominato dal giudice tutelare in costanza di tutela in presenza di conflitto. Il fondamento della sospensione risiede nella tutela dell'incapace, che non sarebbe in grado di far valere autonomamente i propri diritti.

Rapporto con la responsabilità penale

La responsabilità civile ex art. 382 c.c. si affianca, senza escluderla, alla responsabilità penale per i fatti integranti reato (peculato d'uso, appropriazione indebita, infedeltà patrimoniale). Il giudicato penale di condanna fa stato nel giudizio civile risarcitorio ai sensi degli artt. 651 e 654 c.p.p. La quantificazione del danno comprende sia il danno emergente (somme sottratte, valori dissipati) sia il lucro cessante (mancata redditività degli investimenti omessi).

Caso pratico

Tizio, tutore di Caio minore, omette per due anni di riscuotere i canoni di locazione di un immobile del minore e tralascia di rinnovare un investimento obbligazionario che produceva interessi. Al raggiungimento della maggiore età, Caio agisce nei confronti di Tizio chiedendo il risarcimento dei canoni non riscossi e dei mancati interessi: ricorrono i presupposti dell'art. 382 c.c., in quanto Tizio ha violato il dovere di diligente amministrazione causando un danno patrimoniale concreto (danno emergente per i canoni perduti, lucro cessante per gli interessi).

Domande frequenti

Qual è il livello di diligenza richiesto al tutore?

Il tutore deve amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia, parametro corrispondente alla diligenza media dell'uomo di normale avvedutezza ex art. 1176, 1° comma c.c. Non si richiede una diligenza professionale qualificata, salvo che il tutore svolga la funzione in ambito professionale.

Di che natura è la responsabilità del tutore?

Si tratta di responsabilità di natura contrattuale (legale), nascente dall'investitura nell'ufficio. Si applicano le regole sull'onere della prova ex art. 1218 c.c.: il minore prova il danno e l'inadempimento del dovere, il tutore deve dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.

Anche il protutore può essere chiamato a rispondere?

Sì, il protutore risponde per la violazione dei doveri inerenti al proprio ufficio: omessa vigilanza, mancato intervento in caso di conflitto di interessi, omessa segnalazione di irregolarità del tutore al giudice tutelare. La responsabilità è autonoma e può cumularsi con quella del tutore.

Entro quanto tempo il minore può agire contro il tutore?

L'azione si prescrive nel termine ordinario decennale. Durante la tutela opera la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 4 c.c. fra rappresentante e rappresentato, sicché il termine decorre concretamente dalla cessazione delle funzioni del tutore.

Chi può esercitare l'azione di responsabilità in costanza di tutela?

In pendenza di tutela l'azione può essere esercitata dal protutore o da un curatore speciale nominato dal giudice tutelare. Cessata la tutela, la legittimazione spetta al minore divenuto maggiorenne o emancipato, oppure al nuovo tutore in caso di rimozione del precedente.

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