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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 379 c.c. Gratuità della tutela

In vigore

L’ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può alresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'ufficio tutelare è gratuito: il tutore non riceve compenso fisso per l'attività svolta.
  • Il giudice tutelare, valutando entità del patrimonio e difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore una equa indennità.
  • Sentito il protutore, il giudice può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare da persone stipendiate nell'amministrazione.
  • I coadiutori operano sotto la personale responsabilità del tutore.
  • La gratuità tutela il principio della funzione fiduciaria della tutela e previene conflitti di interesse.

Il principio di gratuità: ratio storica e attuale

L'art. 379 c.c. sancisce un principio cardine: l'ufficio tutelare è gratuito. La regola affonda le proprie radici nella concezione della tutela come munus pubblicum: un dovere di solidarietà sociale e familiare, non un'attività professionale. La gratuità impedisce che la tutela si trasformi in fonte di reddito stabile, eliminando il rischio di gestione orientata al compenso piuttosto che all'interesse del minore. Il principio dialoga con l'art. 348 c.c., che individua i soggetti chiamati alla tutela (parenti, persone designate dai genitori, soggetti idonei), confermando la natura onoraria dell'incarico.

L'equa indennità: limiti e criteri

Il legislatore tempera il principio della gratuità prevedendo la possibilità di un'equa indennità. Il giudice tutelare può assegnarla in considerazione di due parametri congiunti: (i) entità del patrimonio — patrimoni rilevanti richiedono attività di amministrazione complessa e tempo significativo; (ii) difficoltà dell'amministrazione — presenza di aziende commerciali, partecipazioni, controversie giudiziarie pendenti. L'indennità non è automatica né periodica come un compenso professionale: è discrezionale, una tantum o annuale, e proporzionata. La sua quantificazione si ispira ai criteri di equità più che a tariffe standardizzate.

Coadiutori stipendiati

Quando l'amministrazione presenta complessità tali da eccedere le competenze del tutore, l'art. 379 c.c. consente di farsi coadiuvare da persone stipendiate. Esempi tipici: commercialisti per la gestione fiscale, amministratori per immobili complessi, gestori per aziende commerciali. Il compenso ai coadiutori viene erogato a carico del patrimonio del minore (previa autorizzazione e fissazione del budget ex art. 371 c.c.). Il tutore mantiene comunque la responsabilità personale per l'operato dei coadiutori: la delega tecnica non scarica la responsabilità giuridica, che resta in capo al titolare dell'ufficio tutelare.

Coordinamento con l'amministrazione di sostegno

Diversamente dall'ufficio tutelare, l'amministratore di sostegno (artt. 404 ss. c.c.) è esplicitamente disciplinato in termini di possibilità di compenso più strutturata, in particolare quando si tratta di soggetti professionali (avvocati, commercialisti) designati dal giudice. Per la tutela del minore, invece, la gratuità resta regola generale, salva l'equa indennità di cui all'art. 379 c.c.

Caso pratico

Tizio, zio della minore Caia (orfana di entrambi i genitori), accetta la tutela. Il patrimonio comprende un'azienda agricola in attività e tre immobili. Tizio chiede al giudice tutelare di farsi coadiuvare da un commercialista per la gestione fiscale e da un agronomo per l'azienda, e domanda anche un'equa indennità annuale per il tempo dedicato all'amministrazione. Il giudice, sentito il protutore, autorizza i coadiutori (a carico del patrimonio della pupilla) e riconosce a Tizio un'indennità di 3.000 euro annui, tenendo conto della complessità dell'amministrazione. Tizio resta personalmente responsabile dell'operato dei coadiutori.

Domande frequenti

Il tutore ha diritto a un compenso per la sua attività?

No, l'ufficio tutelare è gratuito (art. 379 c.c.). Tuttavia il giudice tutelare può assegnare un'equa indennità in considerazione dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione.

Cos'è l'equa indennità e come si quantifica?

È un emolumento discrezionale assegnato dal giudice tutelare al tutore, proporzionato alla complessità della gestione e all'entità del patrimonio. Non è un compenso professionale strutturato ma una compensazione equitativa.

Il tutore può delegare l'amministrazione a professionisti?

Può farsi coadiuvare da persone stipendiate previa autorizzazione del giudice tutelare, sentito il protutore. Il compenso ai coadiutori grava sul patrimonio del minore, ma la responsabilità resta personale del tutore.

I coadiutori rispondono direttamente verso il minore?

No, la responsabilità nei confronti del minore resta in capo al tutore, che risponde personalmente dell'operato dei coadiutori da lui scelti. Il tutore potrà eventualmente rivalersi sui coadiutori in via di regresso.

Qual è la differenza tra tutore e amministratore di sostegno sotto il profilo del compenso?

Per il tutore vige il principio di gratuità con eventuale equa indennità (art. 379 c.c.). Per l'amministratore di sostegno (artt. 404 ss. c.c.) la disciplina del compenso è più strutturata, specie per professionisti designati dal giudice.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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