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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 618-bis c.p.c. – Procedimento

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti

esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615

e dal secondo comma dell’articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

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In sintesi

  • Estende il rito del lavoro alle opposizioni esecutive nelle materie trattate nei capi I e II del Titolo IV del Libro II c.p.c.
  • Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi in ambito lavoristico seguono le norme delle controversie individuali di lavoro.
  • Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione per i provvedimenti ex art. 615 comma 2 e art. 617 comma 2.
  • La competenza del giudice dell'esecuzione è limitata ai soli provvedimenti assunti con ordinanza.
  • L'applicazione del rito del lavoro è subordinata alla compatibilità con le norme esecutive.

Per le materie lavoristiche, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi seguono le norme del processo del lavoro, ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per i provvedimenti ordinatori.

Ratio

L'art. 618-bis c.p.c. estende al processo esecutivo il regime speciale del processo del lavoro, che per le materie ad esso riservate offre garanzie di celerità e oralità particolari. La norma riconosce che quando si controverte su diritti di lavoratori o su esecuzioni forzate conseguenti a sentenze lavoristiche, le stesse esigenze di tutela accelerata che giustificano il rito speciale nel processo di cognizione devono riflettersi anche nella fase esecutiva e nelle opposizioni che in essa si innestano.

L'articolo risolve anche un potenziale conflitto di competenza tra il giudice dell'esecuzione e il giudice del lavoro, mantenendo al primo i provvedimenti urgenti e ordinatori di carattere esecutivo, e rimettendo al secondo la cognizione piena delle opposizioni.

Analisi

Il primo comma stabilisce il principio generale: per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo c.p.c. (controversie di lavoro subordinato, parasubordinato e previdenziali), le opposizioni all'esecuzione (art. 615) e agli atti esecutivi (art. 617) sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto applicabili. Il rinvio alle norme lavoristiche comporta l'applicazione del rito speciale previsto dagli artt. 409 e ss. c.p.c.: udienza di discussione orale, deposito di memorie con termine ridotto, poteri istruttori d'ufficio del giudice. Il secondo comma introduce un'eccezione importante: resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione per i provvedimenti urgenti e ordinatori previsti dall'art. 615 secondo comma e dall'art. 617 secondo comma, ma limitatamente ai soli provvedimenti assunti con ordinanza. In sostanza, il giudice dell'esecuzione mantiene il potere di adottare misure urgenti immediate, mentre la cognizione piena sull'opposizione viene affidata al giudice del lavoro.

Quando si applica

La norma si applica nelle ipotesi in cui viene eseguita forzatamente una sentenza lavoristica (condanna al pagamento di stipendi, TFR, risarcimento per licenziamento illegittimo) o quando un lavoratore propone opposizione all'esecuzione forzata promossa contro di lui da un datore di lavoro. Le materie tipicamente interessate sono: rapporti di lavoro subordinato privato (art. 409 c.p.c.), rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, controversie previdenziali e assistenziali. Non rientrano nell'ambito le esecuzioni relative a rapporti di lavoro pubblico (devolute al giudice amministrativo) o a rapporti commerciali privi del carattere di lavoro dipendente.

Connessioni

L'art. 618-bis si coordina con gli artt. 615, 617 e 618 c.p.c. (disciplina generale delle opposizioni) e con gli artt. 409 e ss. c.p.c. (processo del lavoro). La norma riflette la scelta sistematica del legislatore di mantenere un regime speciale per le controversie lavoristiche, che permea l'intero processo civile dall'azione di cognizione all'esecuzione forzata. Il riferimento ai capi I e II del titolo IV del libro secondo delimita l'ambito di applicazione alle controversie individuali di lavoro, escludendo le controversie collettive e quelle in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Domande frequenti

Se voglio oppormi a un'esecuzione nata da una sentenza lavoristica, quale tribunale devo adire?

Devi presentare l'opposizione davanti al giudice del lavoro, seguendo il rito speciale delle controversie individuali di lavoro. Tuttavia, per i provvedimenti urgenti e ordinatori immediati resta competente il giudice dell'esecuzione, che provvede con ordinanza.

Il rito del lavoro è più veloce del rito ordinario per le opposizioni esecutive?

In linea generale sì: il processo del lavoro privilegia l'oralità, i termini sono più brevi e il giudice ha maggiori poteri istruttori d'ufficio. Tuttavia, l'applicazione del rito lavoristico alle opposizioni esecutive è subordinata alla compatibilità con le norme del processo esecutivo.

Il giudice dell'esecuzione conserva qualche potere nelle materie lavoristiche?

Sì. Il giudice dell'esecuzione mantiene la competenza per i provvedimenti urgenti e ordinatori (art. 615 comma 2 e art. 617 comma 2), ma solo per quelli assunti con ordinanza. La cognizione piena sull'opposizione spetta al giudice del lavoro.

Quali rapporti rientrano nelle materie coperte dall'art. 618-bis?

Le controversie individuali di lavoro subordinato privato, i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, le controversie parasubordinate (art. 409 c.p.c.) e le controversie previdenziali e assistenziali. Sono esclusi il lavoro pubblico e i rapporti commerciali privi del carattere lavoristico.

Come faccio a sapere se la mia opposizione segue il rito ordinario o il rito del lavoro?

Bisogna verificare l'origine del titolo esecutivo: se nasce da una sentenza lavoristica o da un rapporto rientrante nell'art. 409 c.p.c. (lavoro subordinato, agenzia, collaborazioni coordinate e continuative), si applica il rito del lavoro. Per tutti gli altri rapporti, si applica il rito ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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