Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 715 c.p.p. – Applicazione provvisoria di misure cautelari

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Applicazione provvisoria di misure cautelari

1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del Ministro della giustizia , la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

2. La misura può essere disposta se:

a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;

b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi per l’esatta identificazione della persona;

c) vi è pericolo di fuga.

3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

5. Il Ministro della giustizia dà immediata comunicazione allo stato estero dell’applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell’eventuale sequestro.

6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall’articolo 700.

In sintesi

  • La misura cautelare provvisoria è applicabile prima che la domanda di estradizione sia formalmente pervenuta all'Italia
  • Richiede una richiesta motivata del Ministro di Grazia e Giustizia e una domanda dello Stato estero
  • Presupposti: dichiarazione dello Stato estero di aver emesso provvedimento restrittivo o sentenza, descrizione dei fatti, e pericolo di fuga
  • Competente è la Corte di Appello del distretto dove risiede la persona, con competenza residuale della Corte di Roma
  • Le misure sono revocate se entro 40 giorni non pervengo la domanda di estradizione completa
Indice dei contenuti

La Corte di Appello può disporre una misura cautelare provvisoria prima dell'arrivo della domanda di estradizione se sussistono pericolo di fuga e dichiarazione dello Stato estero.

Ratio

L'art. 715 disciplina una situazione di urgenza: uno Stato estero comunica che una persona ricercata si trova in Italia prima ancora di depositare la domanda di estradizione formale. Se il procedimento attendesse l'arrivo ufficiale della domanda, la persona avrebbe il tempo di fuggire. La disposizione consente una misura precauzionale, ancorché provvisoria, fondandosi su una semplice comunicazione dello Stato estero, purché sussistano i presupposti di legge (dichiarazione di aver emesso provvedimento restrittivo, descrizione dei fatti, pericolo di fuga). È un meccanismo di cooperazione giudiziaria agevole, ma garantito dalla revoca automatica se la domanda formale non arriva entro 40 giorni.

Analisi

L'articolo si articola in sei commi. Il comma 1 pone il principio: su domanda dello Stato estero e richiesta motivata del Ministro, la Corte di Appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione pervenga ufficialmente. Il comma 2 specifica i presupposti: (a) lo Stato estero dichiara di aver emesso un provvedimento restrittivo della libertà (es. mandato d'arresto) o una sentenza di condanna, e intende presentare domanda di estradizione; (b) fornisce descrizione dei fatti, specificazione del reato, e dati per l'identificazione della persona; (c) sussiste pericolo di fuga.

Il comma 3 definisce la competenza: ordinariamente, è competente la Corte di Appello del distretto dove la persona ha residenza, dimora o domicilio; in alternativa, quella del distretto dove la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata, è competente la Corte di Appello di Roma (competenza residuale).

Il comma 4 estende le possibilità: la Corte può disporre anche il sequestro del corpo del reato e cose pertinenti al reato (art. 253).

Il comma 5 impone un dovere di comunicazione immediata: il Ministro comunica allo Stato estero l'applicazione della misura cautelare e del sequestro.

Il comma 6 stabilisce la revoca automatica: se entro 40 giorni dalla comunicazione non pervenga la domanda di estradizione con i documenti previsti dall'art. 700, le misure sono revocate.

Quando si applica

Tizio, cittadino svizzero, è ricercato per traffico di armi. Entra in Italia senza essere identificato. La Svizzera, conscia della sua presenza, invia una comunicazione urgente al Ministro italiano: "Tizio ha un mandato d'arresto per traffico di armi emesso il 15 marzo 2024. Intendiamo presentare domanda di estradizione. Descrizione dei fatti: riciclaggio di armi verso organizzazioni criminali nei Balcani. Pericolo di fuga elevato." Il Ministro, sulla base di questa comunicazione, chiede immediatamente alla Corte di Appello di Torino (dove Tizio si trova) l'applicazione di custodia cautelare provvisoria. La Corte dispone il fermo preventivo. La Svizzera ha ora 40 giorni per inviare la domanda formale di estradizione con tutta la documentazione. Se la invia entro il termine, la procedura ordinaria di estradizione prosegue; se non la invia, Tizio è liberato (salvo altri motivi di custodia interna).

Un secondo caso: Caio è un dirigente pubblico colombiano ricercato per corruzione. Si rifugia temporaneamente in Italia. La Colombia, prima di depositare la domanda formale, comunica al Ministro italiano: "Caio ha sentenza di condanna a 8 anni. Intendiamo richiederlo in estradizione. Pericolo di fuga: continuo contatto con associazioni mafiose internazionali." Il Ministro richiede alla Corte competente la misura provvisoria. Caio è sottoposto a libertà vigilata provvisoria. La Colombia dispone di 40 giorni per inviare la domanda formale.

Connessioni

L'articolo rinvia agli artt. 701-707 (disposizioni generali sul procedimento estradizionale), 700 (documenti richiesti nella domanda), 253 (sequestro). Collegati sono l'art. 714 (misure coercitive durante il procedimento), l'art. 716 (arresto da parte della polizia giudiziaria nei casi di urgenza), l'art. 717 (audizione della persona). A livello internazionale, il meccanismo è analogo a quello previsto nel Mandato di arresto europeo per la cattura provvisoria.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è un broker finanziario messicano ricercato per riciclaggio di denaro da traffico di droga. Si nasconde a Milano mentre la Procura messicana prepara la domanda di estradizione formale. Il Messico invia una comunicazione urgente al Ministro italiano: "Tizio ha mandato d'arresto, riciclaggio di capitali per $50 milioni, sentenza pendente per il 2024. Rilievi biometrici disponibili. Pericolo di fuga critico: Tizio ha già tentato di fuggire verso Paesi senza trattati di estradizione." Il Ministro richiede alla Corte di Appello di Milano l'applicazione di custodia cautelare provvisoria (art. 715). Tizio è arrestato e messo in carcere. Il Messico dispone di 40 giorni per inviare la domanda formale. Se la invia entro il termine, il procedimento ordinario prosegue; se non la invia in tempo, Tizio è liberato.

Caso 2: Caio è un ex funzionario turco ricercato per peculato e concussione

Si rifugia a Roma. La Turchia comunica al Ministro italiano, con urgenza, che Caio è ricercato per appropriazione indebita di fondi pubblici, con sentenza di condanna in absentia a 10 anni, e che presenta rischio di fuga verso il Medio Oriente. Il Ministro richiede alla Corte di Appello di Roma (competente a titolo residuale) una misura cautelare provvisoria. Caio è sottoposto a fermo preventivo (custodia provvisoria). La Turchia ha 40 giorni dal fermo per depositare la domanda di estradizione formale. Se lo fa, la procedura continua; se non lo fa entro il termine, il fermo provvisorio cessa e Caio è liberato.

Domande frequenti

Se uno Stato estero mi sta ricercando, posso essere fermato in Italia prima che arrivi la domanda formale di estradizione?

Sì, secondo l'art. 715. Se lo Stato estero comunica urgentemente al Ministro italiano che hai un mandato d'arresto, che descrive i fatti, e che esiste pericolo di fuga, la Corte di Appello può disporre una misura cautelare provvisoria (ad es. custodia in carcere) prima dell'arrivo della domanda formale.

Quanto tempo mi possono tenere con questa misura provvisoria?

Secondo l'art. 715 comma 6, la misura cautelare provvisoria è revocata automaticamente se entro 40 giorni dalla comunicazione al Ministro non pervenga la domanda di estradizione completa con tutta la documentazione richiesta.

Quale Corte di Appello decide sulla misura provvisoria?

Ordinariamente, quella del distretto dove risiedi, hai la dimora, o il domicilio. Se non è possibile determinare, è competente la Corte di Appello di Roma. La Corte che decida per prima è quella competente.

Se la misura provvisoria è disposta e poi la domanda di estradizione è rifiutata, sono liberato?

Sì. Una volta che la Corte di Appello rifiuta l'estradizione, la misura cautelare provvisoria cessa immediatamente e sei liberato (salvo altri motivi di custodia derivanti da procedimenti interni italiani).

Posso fare ricorso contro la misura cautelare provvisoria?

Sì. Puoi ricorrere alla Corte di Cassazione contro l'ordinanza della Corte di Appello che applica la misura cautelare provvisoria, invocando violazione di diritti processuali o carenza dei presupposti (ad es. assenza di pericolo di fuga).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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