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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 528 c.p.p. – Lettura del verbale in camera di consiglio

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza (480-483, 510) redatto con la stenotipia (138) ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive (139) di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l’assistenza dell’ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione (135, 139).

In sintesi

  • Durante deliberazione in camera di consiglio, può necessitare lettura di verbali stenotipi o ascolto di registrazioni audio-video acquisite nel dibattimento
  • La sospensione della deliberazione per queste operazioni è ammessa e regolata
  • Il giudice procede in camera di consiglio con ausiliario e tecnico della documentazione
  • Non influisce sulla parità delle armi o sulla immediatezza cognitiva

Se è necessario leggere verbali steno o ascoltare riprese audio-video dibattimentali, il giudice sospende deliberazione e procede in camera di consiglio con tecnici.

Ratio

L'articolo 528 disciplina il momento eccezionale in cui la deliberazione (già iniziata) deve essere sospesa perché il giudice necessita di consultare nuovamente prove verbali o audiovisive acquisite nel dibattimento. La ratio è pratica: la memoria del giudice su particolari del verbale stenotifico (sfumature di risposta di testimone) o sul contenuto di video (espressione, tono, realtà dell'accaduto) potrebbe essere insufficiente da memoria sola. La sospensione è episodio breve, consentito dalla legge, senza violore il principio di immediatezza perché la fonte probatoria è dibattimentale (già contradesaminata).

Analisi

L'articolo è sintetico: se durante camera di consiglio sorge necessità di leggere il verbale stenotifico (registrazione meccanica delle parole pronunciate in dibattimento, art. 138 c.p.p.) oppure ascoltare o vedere riprese fonografiche o audiovisive di atti dibattimentali (art. 139 c.p.p., es. video dell'esperimento processuale, registrazione audio di confessione, riprese della scena del crimine acquisite in aula), il giudice sospende la deliberazione, procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie. Le operazioni sono fatte con assistenza dell'ausiliario (cancelliere) e eventualmente del tecnico incaricato della documentazione (se video è stata registrata da perito, questi può essere presente per contestualizzare). Dopo lettura/ascolto, il giudice riprende la deliberazione.

Quando si applica

La norma opera durante la fase di deliberazione collegiale, dopo chiusura dibattimento. Esempio: un giudice durante deliberazione dice: 'Mi sfugge il passaggio esatto di quella risposta del testimone, dobbiamo risentire il verbale stenotifico'. Il presidente sospende la deliberazione (non è sospensione totale, è pausa operativa), il cancelliere legge il verbale stenotifico in camera di consiglio, il giudice riacquisisce il dato, riprende deliberazione. Oppure: video di esperimento processuale (ricostruzione dei fatti), acquisito in dibattimento, viene ri-visto dal collegio in camera di consiglio per verificare particolari spaziali.

Connessioni

La norma è collegata all'art. 138 c.p.p. (stenotipia), art. 139 c.p.p. (riprese fonografiche/audiovisive), art. 496 s. (acquisizione prove), art. 525 (immediatezza deliberazione), art. 527 (deliberazione collegiale). Rimanda anche al diritto del giudice di approfondire le prove, al principio di libero convincimento, alla trasparenza decisionale.

Domande frequenti

Quando il giudice durante deliberazione può sospendere per leggere verbali?

Quando sente necessità di riascoltare il contenuto esatto di un passaggio testimonianza o altro atto verbale del dibattimento per formazione corretta del convincimento. La sospensione è breve, operativa, e non è sospensione totale della deliberazione ma semplice pausa consultativa.

Chi legge il verbale stenotifico in camera di consiglio?

Il cancelliere (ausiliario del tribunale), su richiesta del presidente del collegio. Il verbale è documento ufficiale della stenotipia (art. 138 c.p.p.), letto parola per parola come pronunciata in dibattimento.

Può il giudice visualizzare un video di esperimento processuale durante deliberazione?

Sì: se durante deliberazione il giudice sente necessità di ri-visionare un video acquisito in dibattimento (es. esperimento processuale, scena del crimine, video di sorveglianza), la deliberazione è sospesa, il video è riprodotto in camera di consiglio, il giudice riacquista i dettagli visivi, poi riprende deliberazione.

La sospensione per leggere verbali viola il principio di immediatezza della deliberazione?

No: il principio di immediatezza richiede che il giudice che ha partecipato al dibattimento deliberi subito dopo. La lettura/ascolto di prove verbali è consultazione strumentale, non riapertura del dibattimento. La sospensione è breve e operativa, ammessa dalla legge.

Se il tecnico che ha acquisito la prova è morto, il video può essere comunque rivisto in camera di consiglio?

Sì: il video è prova acquisita legittimamente nel dibattimento. Se il tecnico non è disponibile, il giudice rivede il video comunque, eventualmente con ausiliario che lo contestualizzi. La presenza del tecnico è opportuna ma non sempre obbligatoria, dipende da necessità di chiarimenti tecnici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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