Art. 43 T.U.B. – Nozione.
In vigore dal 01/01/1994
1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita’ agricole e zootecniche nonche’ a quelle a esse connesse o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita’ di pesca e acquacoltura, nonche’ a quelle a esse connesse o collaterali. 3. Sono attivita’ connesse o collaterali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche’ le altre attivita’ individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonche’ il luogo dell’iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.”
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In sintesi
Commento del professionista
L'art. 43 del Testo Unico Bancario disciplina la nozione di credito agrario e di credito peschereccio, istituti che costituiscono l'architettura giuridica dei finanziamenti bancari al sistema agroalimentare e ittico italiano. La norma, in vigore dal 1° gennaio 1994, individua il perimetro oggettivo del credito agrario e peschereccio, definisce il concetto di attività connesse o collaterali (centrale per delimitare la disciplina speciale), e introduce la cambiale agraria e la cambiale pesca quali titoli cambiari di settore. Si tratta di una disciplina che intercetta uno dei comparti più rilevanti dell'economia italiana: il settore agroalimentare ha generato nel 2024 un valore aggiunto di oltre 70 miliardi di euro, con impieghi bancari nel comparto superiori a 60 miliardi di euro (dati Banca d'Italia, Federcasse, ISMEA). Per il consulente che assista un'impresa agricola, un'impresa di trasformazione agroalimentare, un'azienda di pesca o acquacoltura, o una banca attiva nel finanziamento del settore primario, la conoscenza dell'art. 43 T.U.B. è essenziale. La norma incrocia: la disciplina civilistica dell'impresa agricola (artt. 2135 e ss. c.c.), riformata dal D.Lgs. 228/2001 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo); la PAC — Politica Agricola Comune dell'Unione Europea (Reg. UE 2021/2115 e 2021/2116, per il periodo 2023-2027); la disciplina fiscale agraria (artt. 32 e ss. TUIR, regime del reddito agrario e dominicale); il PNRR, che ha destinato significative risorse al sistema agroalimentare (Missione 2, Componente 1: agricoltura sostenibile, economia circolare, transizione 4.0); il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022.Definizione di credito agrario (comma 1)
Il comma 1 definisce il credito agrario come la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche, nonché a quelle a esse connesse o collaterali. La fattispecie richiede tre elementi: (i) soggetto finanziatore bancario; (ii) finalità agricola, zootecnica, connessa o collaterale; (iii) destinazione effettiva delle somme erogate alla finalità dichiarata. La nozione di attività agricola rinvia alla definizione civilistica dell'art. 2135 del codice civile, come riformulato dal D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). Ai sensi dell'art. 2135 c.c., è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. La nozione è dinamica e include anche attività che, pur non utilizzando il fondo (per esempio, le coltivazioni fuori suolo, gli allevamenti intensivi in serre o stabilimenti chiusi), si caratterizzano per la cura del ciclo biologico. La zootecnia è espressamente menzionata dal comma 1 ed è ricompresa nell'allevamento di animali ex art. 2135 c.c. Il finanziamento delle attività zootecniche (allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini, avicoli, cunicoli, apicoltura) rientra nel credito agrario, con accesso alla disciplina speciale (cambiale agraria, eventuale privilegio ex art. 44 T.U.B., garanzie ISMEA).Definizione di credito peschereccio (comma 2)
Il comma 2 definisce il credito peschereccio come la concessione di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali. Il legislatore del 1993 ha così introdotto una disciplina speciale anche per il comparto ittico, parallela e analoga a quella del credito agrario. La nozione di acquacoltura è disciplinata dal D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e acquacoltura) e dal Reg. UE 2021/1139 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura — FEAMPA): è l'allevamento o coltura di organismi acquatici (pesci, molluschi, crostacei, alghe) in ambienti controllati. Rientrano nel credito peschereccio: il finanziamento di pescherecci, attrezzature di pesca, impianti di acquacoltura, magazzini frigo per la lavorazione del pescato, navi cisterna per il trasporto del pescato fresco, infrastrutture portuali ittiche. Sul piano europeo, il settore della pesca è disciplinato dal Reg. UE 1380/2013 (Politica Comune della Pesca — PCP) e dal sopravvenuto FEAMPA 2021-2027 (Reg. UE 2021/1139), che destina risorse europee per la sostenibilità del comparto, il rinnovo delle flotte, la pesca selettiva, la diversificazione delle attività ittiche. Il credito peschereccio si raccorda dunque con il quadro di finanziamenti pubblici europei, attraverso la combinazione di credito bancario e contributi a fondo perduto.Le attività connesse o collaterali (comma 3)
Il comma 3 definisce la nozione di attività connesse o collaterali, di particolare importanza perché estende l'ambito del credito agrario e peschereccio a un'ampia gamma di attività che si pongono a valle del ciclo produttivo primario. Sono espressamente indicate: (i) l'agriturismo; (ii) la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; (iii) le altre attività individuate dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio). L'agriturismo è disciplinato dalla L. 20 febbraio 2006 n. 96 (Disciplina dell'agriturismo) e dalle leggi regionali attuative. È l'attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento. L'imprenditore agriturista deve qualificare prevalentemente la propria attività come agricola, mantenendo il rapporto di connessione tra produzione primaria e ospitalità. Il finanziamento dell'agriturismo (ristrutturazione di fabbricati rurali, attrezzature per ospitalità, piscine, percorsi tematici) rientra nel credito agrario. Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e ittici sono attività post-raccolta che ne aumentano il valore economico. Vi rientrano: cantine, oleifici, caseifici, salumifici, conservifici, frantoi, mulini, impianti di confezionamento e packaging, magazzini frigo, piattaforme logistiche agroalimentari, attività di e-commerce di prodotti agricoli. L'inclusione di tali attività nel perimetro del credito agrario estende notevolmente l'ambito della disciplina speciale, consentendo alle banche di applicare le tutele tipiche (privilegio ex art. 44, cambiale agraria, garanzie ISMEA) anche per finanziamenti relativi alla filiera trasformativa. Il CICR, nell'esercizio del potere di cui al comma 3, ha emanato disposizioni che hanno ulteriormente specificato il perimetro delle attività connesse: produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili da fonti agroforestali e fotovoltaiche su strutture agricole, fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature dell'azienda agricola, attività didattiche e sociali (fattorie didattiche, agricoltura sociale ex L. 141/2015).La cambiale agraria e la cambiale pesca (comma 4)
Il comma 4 introduce due titoli cambiari speciali: la cambiale agraria e la cambiale pesca. Le operazioni di credito agrario e peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. Tali cambiali devono indicare lo scopo del finanziamento, le garanzie che lo assistono e il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria: si applica integralmente la Legge Cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669), con disciplina della forma, della girata, dell'avallo, dell'accettazione, della scadenza, del pagamento, del protesto, del regresso e dell'ammortamento. La specificità della cambiale agraria/pesca rispetto alla cambiale ordinaria risiede in tre elementi: (i) la causa qualificata (finanziamento agrario/peschereccio), indicata nel testo del titolo; (ii) le garanzie reali o personali assistenti, anch'esse indicate nel titolo; (iii) il luogo dell'iniziativa finanziata, rilevante per la qualificazione territoriale dell'operazione e per eventuali agevolazioni regionali. La menzione di tali elementi conferisce al titolo una causa cartolare qualificata, che lo rende strumento idoneo a circolare nel mercato del credito e a essere oggetto di operazioni di sconto bancario, anticipo cambiario e cessione del credito. L'utilizzo pratico della cambiale agraria e della cambiale pesca è oggi meno diffuso rispetto al passato, sostituito dal più moderno strumento del contratto di mutuo agrario o del contratto di finanziamento. Tuttavia, in particolare per finanziamenti di breve termine (anticipazioni stagionali, finanziamento del circolante, finanziamento di scorte) la cambiale agraria/pesca mantiene un ruolo operativo, anche grazie alla possibilità di sconto presso istituti specializzati (Banca Centrale, banche commerciali, ISMEA).Coordinamento con la PAC, il PSN e il PNRR
Il credito agrario si inserisce in un quadro complesso di finanziamenti pubblici al settore agroalimentare. La Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, disciplinata dal Reg. UE 2021/2115 (regolamento sui piani strategici PAC) e dal Reg. UE 2021/2116 (regolamento finanziario PAC), prevede pagamenti diretti agli agricoltori, sostegno allo sviluppo rurale, misure ambientali e climatiche. Il Piano Strategico Nazionale (PSN) della PAC 2023-2027, approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, articola gli interventi sul territorio italiano: pagamenti diretti, agroambiente e clima, agricoltura biologica, investimenti, gestione del rischio, formazione, ricambio generazionale. Il PNRR (D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2021) ha destinato significative risorse al sistema agroalimentare, in particolare nella Missione 2, Componente 1 (agricoltura sostenibile, economia circolare, agrisolare, parco agrisolare, contratti di filiera). Il credito bancario al settore agricolo si combina spesso con tali risorse pubbliche, configurando operazioni di finanza blended in cui il finanziamento bancario è complementare a contributi a fondo perduto, garanzie pubbliche (ISMEA, SACE, Fondo PMI), agevolazioni fiscali. L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) opera come garante dei finanziamenti agricoli, con un ampio sistema di garanzie pubbliche dedicate. Le banche che erogano credito agrario possono ottenere garanzie ISMEA sui finanziamenti, riducendo la propria esposizione al rischio di credito e accedendo a ponderazioni prudenziali favorevoli.Profili fiscali e bancari
Sul piano fiscale, l'attività agricola gode di un regime speciale di determinazione del reddito, basato sulle rendite catastali (reddito dominicale e reddito agrario) ex artt. 32 e ss. del TUIR (D.P.R. 917/1986), anziché sui ricavi e costi effettivi. Il regime catastale è particolarmente vantaggioso per gli imprenditori agricoli individuali e per le società semplici agricole. Le società agricole costituite in forma di SRL o SpA possono optare, ai sensi dell'art. 1, comma 1093, L. 296/2006, per la determinazione del reddito su base catastale anziché su base ordinaria. Sul piano bancario, le banche fondano l'erogazione di credito agrario su una valutazione del merito creditizio specifica al settore: stagionalità dei flussi di cassa, ciclicità delle produzioni, rischi climatici e fitosanitari, andamento dei mercati delle commodity, normativa di settore (PAC, qualità DOP/IGP, vincoli ambientali). La vigilanza prudenziale ex Reg. UE 575/2013 (CRR) prevede ponderazioni specifiche per le esposizioni agrarie, generalmente più favorevoli rispetto alle esposizioni industriali standard, in considerazione delle garanzie pubbliche e della stabilità del settore.Profili pratici per il consulente
Per il consulente che assista un'impresa agricola o un'azienda di pesca/acquacoltura, l'attenzione deve focalizzarsi su quattro snodi. Il primo è la qualificazione dell'attività: è essenziale verificare se l'attività rientri nelle nozioni di agricoltura, zootecnia, pesca, acquacoltura o nelle attività connesse o collaterali (agriturismo, trasformazione, commercializzazione). La qualificazione condiziona l'accesso al credito agrario/peschereccio e alle relative tutele (privilegio art. 44 T.U.B., cambiale agraria/pesca, garanzie ISMEA). Il secondo è la strutturazione dell'operazione: occorre scegliere tra contratto di mutuo agrario (tipico per investimenti di medio-lungo periodo), apertura di credito agrario (per finanziamenti del circolante), cambiale agraria/pesca (per anticipazioni stagionali), leasing agricolo (per macchine e attrezzature), factoring agroalimentare (per crediti commerciali verso GDO). Il terzo è la combinazione con i finanziamenti pubblici: la PAC, il PSN, il PNRR, le agevolazioni ISMEA, le garanzie pubbliche del Fondo PMI offrono complementi importanti al credito bancario. Il consulente deve coordinare i tempi e le condizioni di erogazione, evitando sovrapposizioni o decadenze (regola del cumulo, regola del divieto di doppio finanziamento). Il quarto è la gestione del rischio di settore: il credito agrario presenta rischi peculiari (climatici, fitosanitari, di mercato) che vanno presidiati mediante assicurazioni agricole (anche con garanzia pubblica ex L. 102/2004 e D.Lgs. 102/2004), strumenti di copertura dei prezzi delle commodity, diversificazione produttiva. L'imprenditore agricolo deve costruire un profilo finanziario resiliente, capace di superare cicli avversi senza compromettere la sostenibilità del finanziamento bancario.Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.